CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024
Cassazione n. 04213/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione alla mancata conversione della pena detentiva inflitta con la pena sostitutiva breve del lavoro di pubblica utilità è manifestamente infondato; che invero la Corte d'appello a pagina 4 della sentenza impugnata ha chiarito che alla data di entrata in vigore della legge il procedimento penale era pendente in primo grado per cui l'imputato avrebbe dovuto formulare la richiesta dinanzi al Tribunale, né risulta allegato che i presupposti formali per la sostituzione della pena siano divenuti attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]