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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21704/2026

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’avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] 88 in persona del legaleNumero registro generale 3901/2025Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21704/2026Data pubblicazione 25/06/2026rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] Sicilia inpersona del legale rappresentante pro tempore,-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 703/2024depositata il 25/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con atto di citazione notificato il 26/06/2012, [OSCURATO:PERSONA] in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] 88, il Comune di TermeVigliatore e l’Opera S. [OSCURATO:PERSONA] in Sicilia, chiedendo ordinarsi, in viadi urgenza, al Comune di [OSCURATO:PERSONA] quale autorità espropriante edalla [OSCURATO:PERSONA] 88, beneficiaria ed esecutrice materialedell'espropriazione sul fondo limitrofo, di consentirle il passaggio sul dettofondo, giacché proprietaria di fondo intercluso, anche con mezzi meccanicinecessari ed utili al carico ed allo scarico delle merci, al fine di nonparalizzare l'attività di impresa; nel merito, accertato lo stato diinterclusione, disporre la costituzione di una servitù di passaggio in favoredei fondi, meglio specificati in premessa, di proprietà dell'attrice, ed acarico dei fondi assegnati in proprietà alla [OSCURATO:PERSONA] 88 aseguito dell'esproprio per cui è causa, al fine di consentire l'accesso dallastrada Statale n. 113 ai fondi aziendali in proprietà Cipriano, il tutto senzacorresponsione di indennità alcuna, ex art. 1054 c.c., con vittoria di spesee compensi.Si costituivano la Coop. [OSCURATO:PERSONA] 88 e l’Opera S. [OSCURATO:PERSONA],chiedendo il rigetto delle domande attoree, restando invece contumace ilComune di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3901/2025Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21704/2026Data pubblicazione 25/06/2026All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte attrice chiedeva dichiararsi la cessazionedella materia del contendere, posto che, nelle more, la proceduraespropriativa menzionata si era estinta, i terreni erano stati restituiti aiproprietari e conseguentemente non era intervenuta la temuta modificadei luoghi.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con la sentenza n. 1091/2020,dichiarava cessata la materia del contendere, condannava parte attrice alpagamento delle spese di lite relative alla fase cautelare in favoredell'[OSCURATO:PERSONA] in Sicilia, le compensava con l'altraconvenuta, [OSCURATO:PERSONA] 88, e compensava le spese fra leparti relativamente alla fase di merito.Sull’appello proposto da L’Opera S. [OSCURATO:PERSONA], con la costituzionedella sola Cipriano, la Corte di appello di Messina dichiarava inammissibileil proposto gravame per tardività e compensava le spese.2.Ha proposto ricorso per cassazione la Cipriano.

Sono rimaste intimate lealtre parti.

La parte ha depositato memoria in vista dell’adunanzacamerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell'artt. 92 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3c.p.c. - spese del giudizio, censurando la statuizione della sentenzaimpugnata inerente alle spese del giudizio laddove la Corte territoriale haritenuto sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese,“atteso il rilievo d’ufficio della tardività del gravame”.Il motivo è fondato.Giova premettere che, sebbene la censura sia formulata esclusivamentesotto il profilo della violazione di legge, di cui all’art. 360, primo comma,num. 3, cod. proc. civ., cionondimeno essa denuncia anche un viziomotivazionale, sotto il profilo della motivazione carente, da sussumersinell’ipotesi di cui al num. 5 (cfr. Sez. 5 n. 27551 del 23.10.2024; Sez. 5 n.Numero registro generale 3901/2025Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21704/2026Data pubblicazione 25/06/20266150 del 5.3.2021), senza che l'erronea intitolazione del motivo di ricorsoper cassazione osti alla riqualificazione della sua sussunzione in altrefattispecie di cui all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ. o determinil'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo siachiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (ex multis, Sez. 5 n.759 del 12.1.2025).

Sempre in via preliminare, va precisato che, inragione della data di notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primogrado (26/06/2012), risulta applicabile al caso di specie l'art. 92 c.p.c.nella formulazione anteriore alle modifiche apportate con il d.l. n.32/2014,contenente il richiamo alle “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamenteindicate in motivazione”.La sentenza impugnata si discosta dai principi più volte affermati daquesta Corte quanto alla sussistenza di una situazione di vera e propria“soccombenza” in presenza di una declaratoria di inammissibilitàdell’appello, dovendo escludersi che essa integri, ai sensi dell’art. 92,comma 2, c.p.c., un grave ed eccezionale motivo di compensazione (in talsenso, ex multis, Sez. 3 n. 15847 del 6.6.2024).

La Corte territoriale ha,peraltro, supportato la propria statuizione con una motivazionemeramente apparente, omettendo del tutto di indicare le eventuali gravied eccezionali ragioni di cui al sopra richiamato art. 92 c.p.c., laddoveinvece la formula utilizzata, per la sua genericità, non appare idonea adesprimere alcun profilo di eccezionalità o gravità, dovendo escludersi, perquanto sopra precisato, che l'eventuale adozione di una pronuncia diinammissibilità dell'appello integri, per il solo fatto di essere stata rilevatad'ufficio, un grave ed eccezionale motivo di compensazione, che invecepuò essere disposta solo quando le specifiche circostanze prese inconsiderazione dal giudice abbiano connotazioni tali da renderleassimilabili alle altre ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. (in tal senso,Sez. 6 - 2 n. 12484 del 24/06/2020 ).Numero registro generale 3901/2025Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21704/2026Data pubblicazione 25/06/2026La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello diMessina, in diversa composizione, anche ai fini della liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte diappello di Messina in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, 23/06/2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] 88 in persona del legaleNumero registro generale 3901/2025Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21704/2026Data pubblicazione 25/06/2026rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] Sicilia inpersona del legale rappresentante pro tempore,-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 703/2024depositata il 25/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con atto di citazione notificato il 26/06/2012, [OSCURATO:PERSONA] in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] 88, il Comune di TermeVigliatore e l’Opera S. [OSCURATO:PERSONA] in Sicilia, chiedendo ordinarsi, in viadi urgenza, al Comune di [OSCURATO:PERSONA] quale autorità espropriante edalla [OSCURATO:PERSONA] 88, beneficiaria ed esecutrice materialedell'espropriazione sul fondo limitrofo, di consentirle il passaggio sul dettofondo, giacché proprietaria di fondo intercluso, anche con mezzi meccanicinecessari ed utili al carico ed allo scarico delle merci, al fine di nonparalizzare l'attività di impresa; nel merito, accertato lo stato diinterclusione, disporre la costituzione di una servitù di passaggio in favoredei fondi, meglio specificati in premessa, di proprietà dell'attrice, ed acarico dei fondi assegnati in proprietà alla [OSCURATO:PERSONA] 88 aseguito dell'esproprio per cui è causa, al fine di consentire l'accesso dallastrada Statale n. 113 ai fondi aziendali in proprietà Cipriano, il tutto senzacorresponsione di indennità alcuna, ex art. 1054 c.c., con vittoria di spesee compensi.Si costituivano la Coop. [OSCURATO:PERSONA] 88 e l’Opera S. [OSCURATO:PERSONA],chiedendo il rigetto delle domande attoree, restando invece contumace ilComune di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3901/2025Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21704/2026Data pubblicazione 25/06/2026All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte attrice chiedeva dichiararsi la cessazionedella materia del contendere, posto che, nelle more, la proceduraespropriativa menzionata si era estinta, i terreni erano stati restituiti aiproprietari e conseguentemente non era intervenuta la temuta modificadei luoghi.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con la sentenza n. 1091/2020,dichiarava cessata la materia del contendere, condannava parte attrice alpagamento delle spese di lite relative alla fase cautelare in favoredell'[OSCURATO:PERSONA] in Sicilia, le compensava con l'altraconvenuta, [OSCURATO:PERSONA] 88, e compensava le spese fra leparti relativamente alla fase di merito.Sull’appello proposto da L’Opera S. [OSCURATO:PERSONA], con la costituzionedella sola Cipriano, la Corte di appello di Messina dichiarava inammissibileil proposto gravame per tardività e compensava le spese.2.Ha proposto ricorso per cassazione la Cipriano. Sono rimaste intimate lealtre parti. La parte ha depositato memoria in vista dell’adunanzacamerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell'artt. 92 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3c.p.c. - spese del giudizio, censurando la statuizione della sentenzaimpugnata inerente alle spese del giudizio laddove la Corte territoriale haritenuto sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese,“atteso il rilievo d’ufficio della tardività del gravame”.Il motivo è fondato.Giova premettere che, sebbene la censura sia formulata esclusivamentesotto il profilo della violazione di legge, di cui all’art. 360, primo comma,num. 3, cod. proc. civ., cionondimeno essa denuncia anche un viziomotivazionale, sotto il profilo della motivazione carente, da sussumersinell’ipotesi di cui al num. 5 (cfr. Sez. 5 n. 27551 del 23.10.2024; Sez. 5 n.Numero registro generale 3901/2025Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21704/2026Data pubblicazione 25/06/20266150 del 5.3.2021), senza che l'erronea intitolazione del motivo di ricorsoper cassazione osti alla riqualificazione della sua sussunzione in altrefattispecie di cui all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ. o determinil'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo siachiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (ex multis, Sez. 5 n.759 del 12.1.2025). Sempre in via preliminare, va precisato che, inragione della data di notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primogrado (26/06/2012), risulta applicabile al caso di specie l'art. 92 c.p.c.nella formulazione anteriore alle modifiche apportate con il d.l. n.32/2014,contenente il richiamo alle “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamenteindicate in motivazione”.La sentenza impugnata si discosta dai principi più volte affermati daquesta Corte quanto alla sussistenza di una situazione di vera e propria“soccombenza” in presenza di una declaratoria di inammissibilitàdell’appello, dovendo escludersi che essa integri, ai sensi dell’art. 92,comma 2, c.p.c., un grave ed eccezionale motivo di compensazione (in talsenso, ex multis, Sez. 3 n. 15847 del 6.6.2024). La Corte territoriale ha,peraltro, supportato la propria statuizione con una motivazionemeramente apparente, omettendo del tutto di indicare le eventuali gravied eccezionali ragioni di cui al sopra richiamato art. 92 c.p.c., laddoveinvece la formula utilizzata, per la sua genericità, non appare idonea adesprimere alcun profilo di eccezionalità o gravità, dovendo escludersi, perquanto sopra precisato, che l'eventuale adozione di una pronuncia diinammissibilità dell'appello integri, per il solo fatto di essere stata rilevatad'ufficio, un grave ed eccezionale motivo di compensazione, che invecepuò essere disposta solo quando le specifiche circostanze prese inconsiderazione dal giudice abbiano connotazioni tali da renderleassimilabili alle altre ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. (in tal senso,Sez. 6 - 2 n. 12484 del 24/06/2020 ).Numero registro generale 3901/2025Numero sezionale 1627/2026Numero di raccolta generale 21704/2026Data pubblicazione 25/06/2026La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello diMessina, in diversa composizione, anche ai fini della liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte diappello di Messina in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, 23/06/2026.Il PresidenteMauro Mocci
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