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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2022

Cassazione n. 49648/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 1 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 4 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che il primo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla prova dell'elemento oggettivo del reato con particolare riguardo alla provenienza delittuosa del bene ricettato, sono manifestamente infondati in quanto, trattandosi di questioni non devolute alla sua cognizione, il giudice del merito ha correttamente omesso di pronunziarsi (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 e n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316); ritenuto che la seconda censura, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, oltre ad volta a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, è anche manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), ampiamente motivando sul punto (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale, anche precisando che le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio non fossero state acquisite, ha desunto la prova del dolo dalla mancata indicazione della provenienza lecita del bene da parte dell'imputato, sia nell'immediatezza dei fatti che in sede dibattimentale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 nove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 1 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 4 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla prova dell'elemento oggettivo del reato con particolare riguardo alla provenienza delittuosa del bene ricettato, sono manifestamente infondati in quanto, trattandosi di questioni non devolute alla sua cognizione, il giudice del merito ha correttamente omesso di pronunziarsi (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 e n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316); ritenuto che la seconda censura, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, oltre ad volta a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, è anche manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), ampiamente motivando sul punto (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale, anche precisando che le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio non fossero state acquisite, ha desunto la prova del dolo dalla mancata indicazione della provenienza lecita del bene da parte dell'imputato, sia nell'immediatezza dei fatti che in sede dibattimentale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 nove
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