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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2021

Cassazione n. 07792/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza emessa il 31 marzo 2021, ha confermato l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disposta con l'ordinanza del Gip del medesimo Tribunale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all'imputazione provvisoria di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso della 'ndrangheta (artt. 99, 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6 e 8 c.p.), con riguardo specifico all'articolazione riferibile al territorio di Archi riunificante intorno alla cosca [OSCURATO:PERSONA] più gruppi storicamente operanti sul territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente la cosca Condello, attiva nel territorio della stessa città.

All'indagato in particolare risulta attribuito il ruolo di rappresentante imprenditoriale nonché di faccendiere e mediatore al fine di garantire l'infiltrazione degli interessi economici della cosca in una pluralità di settori ed agevolare l'attività di riciclaggio ed auto riciclaggio.

2. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso il Pizzimenti, deducendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta:

2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 416 bis, 43 c.p., 273, comma 1 bis, 192, commi 2 e 3, 125, comma 3, c.p.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere l'ordinanza impugnata omesso di considerare le specifiche deduzioni formulate dalla difesa nella richiesta di riesame, con il risultato di avere reso una motivazione non solo carente, ma pure illogica e contraddittoria; innanzitutto, il Tribunale non ha proceduto alla verifica dell'attendibilità sia intrinseca, che estrinseca delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], le quali risultano, comunque, sotto più profili contraddire il quadro accusatorio; ad esempio, il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai indicato il Pizzimenti come intraneo alla cosca Condello, limitandosi a riferire, peraltro de relato in base a quanto indicatogli dal Giustra, di una vicinanza dell'odierno ricorrente con alcuni esponenti del clan; invero, anche con riferimento alla circostanza che nell'affare del carburante il Pizzimenti estromise il [OSCURATO:PERSONA] su indicazione dei Condello, si tratta di una mera congettura del Giustra, riferita dal collaboratore, peraltro dietro domande altamente suggestive del P.M.; ciò mina in radice la credibilità delle dichiarazioni poste a fondamento delle ordinanze cautelari, perché contraddittorie e non supportate da riscontri esterni, ma anzi smentite da numerosi elementi che il Tribunale ha però del tutto pretermesso; invero, lo stesso Giustra, in sede di interrogatorio, ha ammesso di aver più volte manipolato il [OSCURATO:PERSONA], mentendogli; inoltre, risulta manifestamente illogico che il ricorrente, descritto come molto attento ad evitare eventuali captazioni, si sia aperto subito con un estraneo quale il [OSCURATO:PERSONA], raccontandogli dell'interesse dei fratelli Vazzana, membri della cosca in esame, all'operazione del carburante, peraltro mai andata in porto; neppure vi è un elemento che possa univocamente dimostrare che gli amici interessati fossero i predetti germani, se non le supposizioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro in precedenza aveva riferito che il Pizzinnenti gli aveva detto che l'affare lo avrebbero fatto solo loro due, denotando come l'odierno ricorrente avesse soltanto un interesse personale all'acquisto del carburante; quanto all'affare del parco auto della società "[OSCURATO:SOCIETA]", anche in questo caso la chiamata del [OSCURATO:PERSONA] si dimostra generica e priva di riscontri, mentre al contrario, dalla documentazione prodotta dalla difesa (fattura e distinte di pagamento) e dalle intercettazioni di conversazioni appare univocamente che il Pizzimenti detenesse un mero interesse personale all'affare, non dichiarando mai di agire per conto altrui, né essendo mai menzionato nelle conversazioni relative all'interessamento dei Condello, altrimenti poco senso avrebbero le visite effettuate al Giustra da esponenti della cosca in relazione al medesimo affare; lo stesso ricorrente nel corso dell'interrogatorio ha dato atto di aver svolto il ruolo di intermediazione con il Giustra, perché legato allo stesso da un'antica conoscenza; al Pizzimenti, dunque, non è attribuibile alcuna condotta partecipativa ex 416 bis c.p., atteso che tutti i collaboratori di giustizia, oltre al [OSCURATO:PERSONA], anche il [OSCURATO:PERSONA] ed il Liuzzo, indicano una non meglio precisata vicinanza dell'odierno ricorrente ad alcuni esponenti della cosca, senza mai attestare la loro intraneità al vincolo 'ndranghetistico; inoltre, tale circostanza risulta confermata dal fatto che, nonostante i numerosi controlli e pedinamenti sui vertici della cosca Condello, il Pizzimenti non sia mai stato rilevato a frequentare gli stessi, meno che in un'unica occasione con [OSCURATO:PERSONA], incontrato per la prima volta, nonostante il Tribunale asserisca di una loro risalente conoscenza; per di più pare estremamente illogico che la condotta di partecipazione dell'odierno ricorrente si tragga solo in base all'intermediazione apportata in due soli affari, peraltro a solo vantaggio di un concorrente esterno, quale è il Giustra; infine, ulteriori elementi di contraddizione emergono per il fatto che il Tribunale indica nel Pizzimenti un partecipe alla cosca, pur dando atto della sua lontananza territoriale e del fatto che egli era libero di scegliere se aggregarsi o meno alla consorteria, circostanze idonee invece a smentire l'assunto accusatorio;

2.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 275 c.p.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere il Tribunale del riesame omesso di motivare circa la ricorrenza delle esigenze cautelari; la motivazione assunta risulta apparente e non è sufficiente, specie alla luce del fatto che l'asserita gravità indiziaria risulta contraddittoria e fondata su due meri episodi di intermediazione, peraltro ad esclusivo titolo e interesse personale; inoltre, altro elemento idoneo ad attenuare ed inficiare grandemente le asserite esigenze cautelari è da individuarsi nel fatto che le condotte contestate all'odierno ricorrente risalivano in realtà al 2016 e non si sono riscontrati ulteriori contatti con gli esponenti dei Condello, di talché può effettivamente reputarsi rescisso qualsiasi collegamento dello stesso con l'associazione 'ndranghetistica, specie se si tiene conto che il Pizzimenti svolge i suoi affari non a [OSCURATO:PERSONA], bensì a Scalea. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, nel suo complesso, non merita accoglimento.

1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla gravità indiziaria a sostegno della contestazione di partecipazione al sodalizio 'ndranghetistico dei "Condello" nei confronti del Pizzimenti è infondato, ai limiti dell'inammissibilità, traducendosi le censure svolte, in buona parte, in censure in fatto e in una parcellizzazione del materiale indiziario a carico dell'indagato, privo di una lettura congiunta di esso.

1.1. Giova ribadire, innanzitutto, che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice, cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame è in definitiva diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi, ma tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici (Sez. 6 sent. n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840; Sez.

IV n. 26992 del 29/05/2013).

1.2. Tanto precisato, si osserva che l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, appare del tutto rispondente ai requisiti di logicità e congruenza sopra enunciati, recando l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative, che lo hanno determinato ed apparendo congrue le argomentazioni, sia con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, che alle esigenze cautelari.

Invero, la lettura congiunta dell'ordinanza del Tribunale del riesame e di quella genetica della misura custodiale, tra loro fuse nella parte motiva, permettono di delineare un complesso di gravità indiziaria ampiamente e logicamente argomentato fondato in primis sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (imprenditore operante nel settore relativo alla progettazione di mezzi d'opera funzionali al settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso imprese, tra le quali la Ecomac) - dichiarazioni ritenute attendibili siccome dotate di coerenza interna e riscontrate dalle dichiarazioni, come si dirà, del collaborante [OSCURATO:PERSONA], oltre che dalle risultanze dell'attività captativa, nonché già valutate attendibili in altri procedimenti relativi alla criminalità organizzata reggina.

1.3. Il Tribunale, dopo aver dato atto che l'esistenza della cosca Condello risulta già accertata in altri procedimenti, anche con efficacia di cosa giudicata e che la biografia criminale del Pizzimenti dà conto dei rapporti dello stesso con esponenti apicali della cosca - tra cui i fratelli Vazzana, [OSCURATO:PERSONA] con il quale veniva arrestato in Scalea, e [OSCURATO:PERSONA]- ha rilevato come dalle dichiarazioni dei collaboranti e dagli esiti delle attività di intercettazione emerga la sua piena intraneità al sodalizio criminale, quale rappresentante imprenditoriale, faccendiere e mediatore della cosca Condello, il cui ruolo permetteva alla consorteria di infiltrarsi in una pluralità di settori economici.1.3.1. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha riferito del coinvolgimento del Pizzimenti in vari affari economici per conto della cosca Condello ed, in particolare, il suo diretto interessamento per conto della cosca in quelli relativi all'acquisizione del capannone in [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pg . 8 e ss), come riferitogli dallo stesso Giustra, all'acquisto di partite di carburante, figurando quale finanziatore dell'operazione (cfr. pg .9 e ss.) ed al parco macchine della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (cfr. pg .12 e ss.).

A tal ultimo proposito il collaborante ha riferito particolari relativi a tale complessa acquisizione ed al ruolo di mediatore nell'affare svolto da Giustra stesso, tramite fondi derivanti da altra società - la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." individuata dai "Condello" tramite [OSCURATO:PERSONA].

L'operazione di finanziamento dell'acquisto dell'intero parco veicolare da parte della società del Giustra, certamente non florida, aveva come scopo l'intermediazione nell'acquisto per conto della cosca di un autospurgo predetto, da destinare alla nuova società infiltratasi nell'appalto relativo alla manutenzione della rete fognaria cittadina, la "Center clean s.r.l.", effettivamente acquirente finale di tale fondamentale asset ad un prezzo inferiore al reale valore. [OSCURATO:PERSONA], secondo il narrato del [OSCURATO:PERSONA], ebbe nell'occasione a seguire tutte le trattive con i liquidatori della [OSCURATO:SOCIETA], nel contempo seguite anche dal Pizzimenti, rivelatesi funzionali, ad una serie di acquisizioni simulate, volte a mascherare il vero soggetto interessato all'acquisto del mezzo di maggior valore detenuto dalla società in liquidazione, da individuarsi appunto nell' autospurgo necessario per potersi infiltrare efficacemente nell'appalto relativo al servizio di manutenzione della rete fognaria della città di [OSCURATO:PERSONA].

1.3.2. Il narrato del [OSCURATO:PERSONA] -in buona parte de relato da [OSCURATO:PERSONA]- ha trovato elementi di riscontro nel contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione (cfr. intercettazioni. del 19.10.2016; 3.10.2016 ecc.), nonché in quelle del collaborante [OSCURATO:PERSONA], che pur non conoscendo direttamente l'indagato ha collocato la famiglia Pizzimenti nell'alveo criminale delle cosche [OSCURATO:PERSONA] e Condello cui era particolarmente legata riferendo di un ruolo attivo dei suoi componenti nell'agevolazione della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], offrendo aderenze ed appoggi nel territorio di Scalea.

1.3.3. Nel contesto descritto correttamente il Tribunale ha rilevato la sussistenza di un grave quadro indiziario nei confronti dell'indagato, quanto alla sua compartecipazione agli affari del sodalizio "Condello", svolgendo il ruolo di mediatore e faccendiere.

Peraltro, la chiamata in correità o in reità "de relato", non asseverata dalla fonte diretta, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (cfr.

S.U. n.20804 del 29/11/2012, Rv. 255143).

Tutti tali elementi, nei limiti del sindacato che questa Corte è tenuta a compiere in relazione alla gravità indiziaria rappresentata nelle ordinanze cautelari sono pienamente ravvisabili).

A fronte di tale compendio indiziario, come già rilevato, il ricorrente si limita a sviluppare per la maggior parte censure in fatto, miranti a polverizzare il complessivo quadro indiziario a suo carico, riconducibile a plurime fonti indiziarie, non sconfessate nella loro tenuta logica.

2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, relativo al vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata in merito alle esigenze cautelari.

In proposito, non merita censure la valutazione dell'ordinanza impugnata, che ha evidenziato come per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. viga la cd.

"doppia presunzione", relativa con riguardo alle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria, e che nella fattispecie in esame non emergano in sostanza elementi idonei a dar conto del superamento di tali presunzioni (cfr. pg . 23 e 24 dell'ordinanza).

Sul punto correttamente sono stati richiamati i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd.

"tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Rv. 280889), situazioni che nella fattispecie non sono state né addotte, né sono altrimenti evincibili dagli atti Tali principi danno adeguatamente conto della correttezza della valutazione operata dal Tribunale con l'ordinanza impugnata.

3. In conclusione, dunque, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza emessa il 31 marzo 2021, ha confermato l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disposta con l'ordinanza del Gip del medesimo Tribunale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all'imputazione provvisoria di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso della 'ndrangheta (artt. 99, 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6 e 8 c.p.), con riguardo specifico all'articolazione riferibile al territorio di Archi riunificante intorno alla cosca [OSCURATO:PERSONA] più gruppi storicamente operanti sul territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente la cosca Condello, attiva nel territorio della stessa città. All'indagato in particolare risulta attribuito il ruolo di rappresentante imprenditoriale nonché di faccendiere e mediatore al fine di garantire l'infiltrazione degli interessi economici della cosca in una pluralità di settori ed agevolare l'attività di riciclaggio ed auto riciclaggio. 2. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso il Pizzimenti, deducendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 416 bis, 43 c.p., 273, comma 1 bis, 192, commi 2 e 3, 125, comma 3, c.p.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere l'ordinanza impugnata omesso di considerare le specifiche deduzioni formulate dalla difesa nella richiesta di riesame, con il risultato di avere reso una motivazione non solo carente, ma pure illogica e contraddittoria; innanzitutto, il Tribunale non ha proceduto alla verifica dell'attendibilità sia intrinseca, che estrinseca delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], le quali risultano, comunque, sotto più profili contraddire il quadro accusatorio; ad esempio, il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai indicato il Pizzimenti come intraneo alla cosca Condello, limitandosi a riferire, peraltro de relato in base a quanto indicatogli dal Giustra, di una vicinanza dell'odierno ricorrente con alcuni esponenti del clan; invero, anche con riferimento alla circostanza che nell'affare del carburante il Pizzimenti estromise il [OSCURATO:PERSONA] su indicazione dei Condello, si tratta di una mera congettura del Giustra, riferita dal collaboratore, peraltro dietro domande altamente suggestive del P.M.; ciò mina in radice la credibilità delle dichiarazioni poste a fondamento delle ordinanze cautelari, perché contraddittorie e non supportate da riscontri esterni, ma anzi smentite da numerosi elementi che il Tribunale ha però del tutto pretermesso; invero, lo stesso Giustra, in sede di interrogatorio, ha ammesso di aver più volte manipolato il [OSCURATO:PERSONA], mentendogli; inoltre, risulta manifestamente illogico che il ricorrente, descritto come molto attento ad evitare eventuali captazioni, si sia aperto subito con un estraneo quale il [OSCURATO:PERSONA], raccontandogli dell'interesse dei fratelli Vazzana, membri della cosca in esame, all'operazione del carburante, peraltro mai andata in porto; neppure vi è un elemento che possa univocamente dimostrare che gli amici interessati fossero i predetti germani, se non le supposizioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro in precedenza aveva riferito che il Pizzinnenti gli aveva detto che l'affare lo avrebbero fatto solo loro due, denotando come l'odierno ricorrente avesse soltanto un interesse personale all'acquisto del carburante; quanto all'affare del parco auto della società "[OSCURATO:SOCIETA]", anche in questo caso la chiamata del [OSCURATO:PERSONA] si dimostra generica e priva di riscontri, mentre al contrario, dalla documentazione prodotta dalla difesa (fattura e distinte di pagamento) e dalle intercettazioni di conversazioni appare univocamente che il Pizzimenti detenesse un mero interesse personale all'affare, non dichiarando mai di agire per conto altrui, né essendo mai menzionato nelle conversazioni relative all'interessamento dei Condello, altrimenti poco senso avrebbero le visite effettuate al Giustra da esponenti della cosca in relazione al medesimo affare; lo stesso ricorrente nel corso dell'interrogatorio ha dato atto di aver svolto il ruolo di intermediazione con il Giustra, perché legato allo stesso da un'antica conoscenza; al Pizzimenti, dunque, non è attribuibile alcuna condotta partecipativa ex 416 bis c.p., atteso che tutti i collaboratori di giustizia, oltre al [OSCURATO:PERSONA], anche il [OSCURATO:PERSONA] ed il Liuzzo, indicano una non meglio precisata vicinanza dell'odierno ricorrente ad alcuni esponenti della cosca, senza mai attestare la loro intraneità al vincolo 'ndranghetistico; inoltre, tale circostanza risulta confermata dal fatto che, nonostante i numerosi controlli e pedinamenti sui vertici della cosca Condello, il Pizzimenti non sia mai stato rilevato a frequentare gli stessi, meno che in un'unica occasione con [OSCURATO:PERSONA], incontrato per la prima volta, nonostante il Tribunale asserisca di una loro risalente conoscenza; per di più pare estremamente illogico che la condotta di partecipazione dell'odierno ricorrente si tragga solo in base all'intermediazione apportata in due soli affari, peraltro a solo vantaggio di un concorrente esterno, quale è il Giustra; infine, ulteriori elementi di contraddizione emergono per il fatto che il Tribunale indica nel Pizzimenti un partecipe alla cosca, pur dando atto della sua lontananza territoriale e del fatto che egli era libero di scegliere se aggregarsi o meno alla consorteria, circostanze idonee invece a smentire l'assunto accusatorio; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 275 c.p.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere il Tribunale del riesame omesso di motivare circa la ricorrenza delle esigenze cautelari; la motivazione assunta risulta apparente e non è sufficiente, specie alla luce del fatto che l'asserita gravità indiziaria risulta contraddittoria e fondata su due meri episodi di intermediazione, peraltro ad esclusivo titolo e interesse personale; inoltre, altro elemento idoneo ad attenuare ed inficiare grandemente le asserite esigenze cautelari è da individuarsi nel fatto che le condotte contestate all'odierno ricorrente risalivano in realtà al 2016 e non si sono riscontrati ulteriori contatti con gli esponenti dei Condello, di talché può effettivamente reputarsi rescisso qualsiasi collegamento dello stesso con l'associazione 'ndranghetistica, specie se si tiene conto che il Pizzimenti svolge i suoi affari non a [OSCURATO:PERSONA], bensì a Scalea. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, nel suo complesso, non merita accoglimento. 1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla gravità indiziaria a sostegno della contestazione di partecipazione al sodalizio 'ndranghetistico dei "Condello" nei confronti del Pizzimenti è infondato, ai limiti dell'inammissibilità, traducendosi le censure svolte, in buona parte, in censure in fatto e in una parcellizzazione del materiale indiziario a carico dell'indagato, privo di una lettura congiunta di esso. 1.1. Giova ribadire, innanzitutto, che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice, cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame è in definitiva diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi, ma tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici (Sez. 6 sent. n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840; Sez. IV n. 26992 del 29/05/2013). 1.2. Tanto precisato, si osserva che l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, appare del tutto rispondente ai requisiti di logicità e congruenza sopra enunciati, recando l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative, che lo hanno determinato ed apparendo congrue le argomentazioni, sia con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, che alle esigenze cautelari. Invero, la lettura congiunta dell'ordinanza del Tribunale del riesame e di quella genetica della misura custodiale, tra loro fuse nella parte motiva, permettono di delineare un complesso di gravità indiziaria ampiamente e logicamente argomentato fondato in primis sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (imprenditore operante nel settore relativo alla progettazione di mezzi d'opera funzionali al settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso imprese, tra le quali la Ecomac) - dichiarazioni ritenute attendibili siccome dotate di coerenza interna e riscontrate dalle dichiarazioni, come si dirà, del collaborante [OSCURATO:PERSONA], oltre che dalle risultanze dell'attività captativa, nonché già valutate attendibili in altri procedimenti relativi alla criminalità organizzata reggina. 1.3. Il Tribunale, dopo aver dato atto che l'esistenza della cosca Condello risulta già accertata in altri procedimenti, anche con efficacia di cosa giudicata e che la biografia criminale del Pizzimenti dà conto dei rapporti dello stesso con esponenti apicali della cosca - tra cui i fratelli Vazzana, [OSCURATO:PERSONA] con il quale veniva arrestato in Scalea, e [OSCURATO:PERSONA]- ha rilevato come dalle dichiarazioni dei collaboranti e dagli esiti delle attività di intercettazione emerga la sua piena intraneità al sodalizio criminale, quale rappresentante imprenditoriale, faccendiere e mediatore della cosca Condello, il cui ruolo permetteva alla consorteria di infiltrarsi in una pluralità di settori economici.1.3.1. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha riferito del coinvolgimento del Pizzimenti in vari affari economici per conto della cosca Condello ed, in particolare, il suo diretto interessamento per conto della cosca in quelli relativi all'acquisizione del capannone in [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pg . 8 e ss), come riferitogli dallo stesso Giustra, all'acquisto di partite di carburante, figurando quale finanziatore dell'operazione (cfr. pg .9 e ss.) ed al parco macchine della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (cfr. pg .12 e ss.). A tal ultimo proposito il collaborante ha riferito particolari relativi a tale complessa acquisizione ed al ruolo di mediatore nell'affare svolto da Giustra stesso, tramite fondi derivanti da altra società - la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." individuata dai "Condello" tramite [OSCURATO:PERSONA]. L'operazione di finanziamento dell'acquisto dell'intero parco veicolare da parte della società del Giustra, certamente non florida, aveva come scopo l'intermediazione nell'acquisto per conto della cosca di un autospurgo predetto, da destinare alla nuova società infiltratasi nell'appalto relativo alla manutenzione della rete fognaria cittadina, la "Center clean s.r.l.", effettivamente acquirente finale di tale fondamentale asset ad un prezzo inferiore al reale valore. [OSCURATO:PERSONA], secondo il narrato del [OSCURATO:PERSONA], ebbe nell'occasione a seguire tutte le trattive con i liquidatori della [OSCURATO:SOCIETA], nel contempo seguite anche dal Pizzimenti, rivelatesi funzionali, ad una serie di acquisizioni simulate, volte a mascherare il vero soggetto interessato all'acquisto del mezzo di maggior valore detenuto dalla società in liquidazione, da individuarsi appunto nell' autospurgo necessario per potersi infiltrare efficacemente nell'appalto relativo al servizio di manutenzione della rete fognaria della città di [OSCURATO:PERSONA]. 1.3.2. Il narrato del [OSCURATO:PERSONA] -in buona parte de relato da [OSCURATO:PERSONA]- ha trovato elementi di riscontro nel contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione (cfr. intercettazioni. del 19.10.2016; 3.10.2016 ecc.), nonché in quelle del collaborante [OSCURATO:PERSONA], che pur non conoscendo direttamente l'indagato ha collocato la famiglia Pizzimenti nell'alveo criminale delle cosche [OSCURATO:PERSONA] e Condello cui era particolarmente legata riferendo di un ruolo attivo dei suoi componenti nell'agevolazione della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], offrendo aderenze ed appoggi nel territorio di Scalea. 1.3.3. Nel contesto descritto correttamente il Tribunale ha rilevato la sussistenza di un grave quadro indiziario nei confronti dell'indagato, quanto alla sua compartecipazione agli affari del sodalizio "Condello", svolgendo il ruolo di mediatore e faccendiere. Peraltro, la chiamata in correità o in reità "de relato", non asseverata dalla fonte diretta, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (cfr. S.U. n.20804 del 29/11/2012, Rv. 255143). Tutti tali elementi, nei limiti del sindacato che questa Corte è tenuta a compiere in relazione alla gravità indiziaria rappresentata nelle ordinanze cautelari sono pienamente ravvisabili). A fronte di tale compendio indiziario, come già rilevato, il ricorrente si limita a sviluppare per la maggior parte censure in fatto, miranti a polverizzare il complessivo quadro indiziario a suo carico, riconducibile a plurime fonti indiziarie, non sconfessate nella loro tenuta logica. 2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, relativo al vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata in merito alle esigenze cautelari. In proposito, non merita censure la valutazione dell'ordinanza impugnata, che ha evidenziato come per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. viga la cd. "doppia presunzione", relativa con riguardo alle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria, e che nella fattispecie in esame non emergano in sostanza elementi idonei a dar conto del superamento di tali presunzioni (cfr. pg . 23 e 24 dell'ordinanza). Sul punto correttamente sono stati richiamati i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Rv. 280889), situazioni che nella fattispecie non sono state né addotte, né sono altrimenti evincibili dagli atti Tali principi danno adeguatamente conto della correttezza della valutazione operata dal Tribunale con l'ordinanza impugnata. 3. In conclusione, dunque, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Sentenza Cassazione n. 07792/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris