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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 12866/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iv /". [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato cheicon il provvedimento impugnato, il Magistrato di Sorveglianza di Milano ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 35 ord. pen. da ATTANASIO Alessio, detenuto in regime differenziato ex art. 41 bis.

Ord. Pen., rilevando l'assoluta genericità ed aspecificità delle doglianze relative all'asserita inagibilità della propria camera detentiva.

Considerato che avverso l'ordinanza indicata ricorre il condannato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 27, comma 3, 32 Cost., 666, commi 2,3 e

4. c.p.p., 1 e 35 bis Ord. Pen.

In particolare, con l'unico motivo dedotto, il ricorrente si duole della disparità di trattamento subita a causa delle anguste condizioni della propria cella rispetto a quella degli altri detenuti sottoposti al medesimo regime speciale, nonché della mancata fissazione dell'udienza in contraddittorio, obbligatoria ogniqualvolta si discuta della lesione di diritti soggettivi del detenuto.

Ritenuto che il ricorso, che deve essere trattato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. ,proc. pen., è inammissibile perché rivolto avverso un provvedimenl:o non impugnabile ex art. 591, comma 1, lett b), cod. proc. pen., quale il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che decide sul reclamo generico proposto dal detenuto ai sensi dell'art. 35 Ord. Pen.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iv /". [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato cheicon il provvedimento impugnato, il Magistrato di Sorveglianza di Milano ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 35 ord. pen. da ATTANASIO Alessio, detenuto in regime differenziato ex art. 41 bis. Ord. Pen., rilevando l'assoluta genericità ed aspecificità delle doglianze relative all'asserita inagibilità della propria camera detentiva. Considerato che avverso l'ordinanza indicata ricorre il condannato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 27, comma 3, 32 Cost., 666, commi 2,3 e 4. c.p.p., 1 e 35 bis Ord. Pen. In particolare, con l'unico motivo dedotto, il ricorrente si duole della disparità di trattamento subita a causa delle anguste condizioni della propria cella rispetto a quella degli altri detenuti sottoposti al medesimo regime speciale, nonché della mancata fissazione dell'udienza in contraddittorio, obbligatoria ogniqualvolta si discuta della lesione di diritti soggettivi del detenuto. Ritenuto che il ricorso, che deve essere trattato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. ,proc. pen., è inammissibile perché rivolto avverso un provvedimenl:o non impugnabile ex art. 591, comma 1, lett b), cod. proc. pen., quale il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che decide sul reclamo generico proposto dal detenuto ai sensi dell'art. 35 Ord. Pen. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12866/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris