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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 15152/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 luglio 1989 avverso l'ordinanza resa il 24 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato avanzata ai sensi dell'articolo 629 bis cod.proc.pen. in ordine alla sentenza pronunziata il 2 maggio 2023 nell'ambito del procedimento penale n. 1992/2013 per il delitto di ricettazione.

Il processo di primo grado si era svolto in assenza dell'imputato che aveva ricevuto personalmente il decreto di citazione a giudizio e si era concluso con una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione.

Avverso la sentenza aveva proposto appello la Procura della Repubblica e la Corte di appello aveva disposto la citazione presso il domicilio eletto all'imputato e, stante l'assenza del predetto, al difensore di ufficio.

La richiesta di rescissione del giudicato era fondata sulla mancata conoscenza documentata ed incolpevole da parte dell'imputato del secondo grado di giudizio, in quanto sosteneva di non essere stato mai notiziato dell'appello, e di non avere ricevuto alcuna citazione per il giudizio di secondo grado.

La Corte di appello ha respinto l'istanza difensiva applicando la disciplina relativa alla rescissione del giudicato vigente nell'anno 2015 e quindi prima della riforma Cartabia e ha ritenuto che il rimedio della rescissione non possa essere applicato nell'ipotesi in cui la nullità assoluta non abbia riguardato la conoscenza di tutto il processo, ma solo di una sua fase, e che per tale lacuna il rimedio sarebbe quello della restituzione nel termine.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il condannato, deducendo: 2.1 Violazione dell'art. 629 bis cod.proc.pen. e dell'articolo 89 d.

Igs. 150/2022 ed ancora degli articoli 598 ter e 420 bis codice di rito per avere dichiarato erroneamente inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato, nella parte in cui ha escluso che il rimedio possa essere richiesto dall'imputato che provi di non avere avuto conoscenza senza colpa del solo giudizio di secondo grado La Corte ha errato nel ritenere che non sia applicabile al caso che ci occupa l'attuale testo dell'art. 629 bis cod.proc.pen. nella sua formulazione disposta dalla cd. [OSCURATO:PERSONA]: l'odierno ricorrente è un imputato che ha avuto conoscenza dell'accusa rivolta nei suoi confronti e la sua assenza è stata dichiarata correttamente in primo grado, ma al termine del giudizio è stato prosciolto.

La norma da applicare è l'articolo 629 bis cod.proc.pen. nel suo attuale tenore e occorre tener conto della dichiarazione di assenza che si ritiene affetta da nullità e che ha determinato la non conosce -nza del giudizio definito con la sentenza irrevocabile . _ Di conseguenza è incorsa in un errore di legge laddoveL.r.-itefiT3„-3. -onammissibile la 7- richiesta di rescissione del giudicato di un imputato che lamenti la mancata conoscenza non dell'intero processo, ma di una sola fase processuale. 2.2 Violazione di legge poiché la Corte di appello di Salerno ha violato il contraddittorio in quanto ha acquisito un atto non presente nel fascicolo processuale dopo la discussione mentre era in camera di consiglio, sicché non è stato portato a conoscenza della difesa ed è stato posto a fondamento di una parte della motivazione con la conseguente nullità del provvedimento emesso . 2.3 Violazione di legge poiché la Corte di appello ha ritenuto infondata l'eccezione di omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio per la fase di appello, adducendo come motivo una notifica ex art. 161 comma quattro cod. proc.pen. corrispondente alla documentata risultanza processuale della notifica in proprio al difensore di ufficio.

Ed infatti una volta non reperito l'imputato presso il domicilio eletto avrebbe dovuto essere effettuata la notifica ex art. 161 comma 4 cod.proc.pen. al difensore, ma ciò non è avvenuto poiché l'unica notifica presente agli atti è quella al difensore di ufficio recante la dicitura in proprio.

L'imputato non ha ricevuto notifica del giudizio di appello neppure presso il difensore di ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

E' stato affermato che in tema di rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria. (Sez. 5, Ordinanza n. 380 del 15/11/2021 Cc. (dep. 10/01/2022 ) Rv. 282528 - 01) Ma nel caso in esame sussiste la disciplina transitoria in ragione della quale la Corte ha correttamente applicato alla richiesta di rescissione dei giudicato la disciplina precedente alla novella entrata in vigore nel dicembre 2022 .

Il primo comma dell'ad 89 dlgs 150-2022 testualmente prevede che quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.

Corretta risulta, quindi, l'applicazione Alla normativa vigente sino alla data del 29 dicembre 2022 in quanto in base alla disciplina transitoria sopra richiamata assume rilevanza unicamente la data della pronuncia dell'ordinanza con cui si è disposto procedersi in assenza.

Ciò posto, va osservato che l'istituto della rescissione del giudicato come modulato prima della recente novella del 2022 si applicava solo nell'ipotesi in cui l'imputato non avesse avuto conoscenza dell'intero giudizio.

Nel caso di specie è dimostrato che l'imputato ha avuto conoscenza del giudizio di primo grado, essendogli stato regolarmente notificato il decreto di citazione a giudizio, e tanto basta a ritenere inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato.

Le altre censure sollevate dal ricorrente risultano superflue e non rilevanti alla stregua di questa prima affermazione.

Le eventuali nullità intervenute nel corso del giudizio di secondo grado non legittimano l'istanza di rescissione del giudicato nella vecchia formulazione dell'art. 629 bis cod.proc.pen. avrebbero dovuto essere fatte valere con istanza di rimessione in termini per impugnare la sentenza e non con il rimedio della rescissione e risultano in atto coperte dal giudicato.La seconda eccezione di nullità è comunque manifestamente infondata poiché la Corte aveva il potere di acquisire d'ufficio anche dopo la discussione un documento non rinvenuto in atti, al fine di verificare la fondatezza dell'eccezione di nullità della notifica sollevata dalla difesa e basata su detto documento, che avrebbe dovuto essere allegato all'impugnazione.

L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in proporzione al grado di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 7 FEBBRAIO 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D a [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 luglio 1989 avverso l'ordinanza resa il 24 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato avanzata ai sensi dell'articolo 629 bis cod.proc.pen. in ordine alla sentenza pronunziata il 2 maggio 2023 nell'ambito del procedimento penale n. 1992/2013 per il delitto di ricettazione. Il processo di primo grado si era svolto in assenza dell'imputato che aveva ricevuto personalmente il decreto di citazione a giudizio e si era concluso con una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione. Avverso la sentenza aveva proposto appello la Procura della Repubblica e la Corte di appello aveva disposto la citazione presso il domicilio eletto all'imputato e, stante l'assenza del predetto, al difensore di ufficio. La richiesta di rescissione del giudicato era fondata sulla mancata conoscenza documentata ed incolpevole da parte dell'imputato del secondo grado di giudizio, in quanto sosteneva di non essere stato mai notiziato dell'appello, e di non avere ricevuto alcuna citazione per il giudizio di secondo grado. La Corte di appello ha respinto l'istanza difensiva applicando la disciplina relativa alla rescissione del giudicato vigente nell'anno 2015 e quindi prima della riforma Cartabia e ha ritenuto che il rimedio della rescissione non possa essere applicato nell'ipotesi in cui la nullità assoluta non abbia riguardato la conoscenza di tutto il processo, ma solo di una sua fase, e che per tale lacuna il rimedio sarebbe quello della restituzione nel termine. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il condannato, deducendo: 2.1 Violazione dell'art. 629 bis cod.proc.pen. e dell'articolo 89 d. Igs. 150/2022 ed ancora degli articoli 598 ter e 420 bis codice di rito per avere dichiarato erroneamente inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato, nella parte in cui ha escluso che il rimedio possa essere richiesto dall'imputato che provi di non avere avuto conoscenza senza colpa del solo giudizio di secondo grado La Corte ha errato nel ritenere che non sia applicabile al caso che ci occupa l'attuale testo dell'art. 629 bis cod.proc.pen. nella sua formulazione disposta dalla cd. [OSCURATO:PERSONA]: l'odierno ricorrente è un imputato che ha avuto conoscenza dell'accusa rivolta nei suoi confronti e la sua assenza è stata dichiarata correttamente in primo grado, ma al termine del giudizio è stato prosciolto. La norma da applicare è l'articolo 629 bis cod.proc.pen. nel suo attuale tenore e occorre tener conto della dichiarazione di assenza che si ritiene affetta da nullità e che ha determinato la non conosce -nza del giudizio definito con la sentenza irrevocabile . _ Di conseguenza è incorsa in un errore di legge laddoveL.r.-itefiT3„-3. -onammissibile la 7- richiesta di rescissione del giudicato di un imputato che lamenti la mancata conoscenza non dell'intero processo, ma di una sola fase processuale. 2.2 Violazione di legge poiché la Corte di appello di Salerno ha violato il contraddittorio in quanto ha acquisito un atto non presente nel fascicolo processuale dopo la discussione mentre era in camera di consiglio, sicché non è stato portato a conoscenza della difesa ed è stato posto a fondamento di una parte della motivazione con la conseguente nullità del provvedimento emesso . 2.3 Violazione di legge poiché la Corte di appello ha ritenuto infondata l'eccezione di omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio per la fase di appello, adducendo come motivo una notifica ex art. 161 comma quattro cod. proc.pen. corrispondente alla documentata risultanza processuale della notifica in proprio al difensore di ufficio. Ed infatti una volta non reperito l'imputato presso il domicilio eletto avrebbe dovuto essere effettuata la notifica ex art. 161 comma 4 cod.proc.pen. al difensore, ma ciò non è avvenuto poiché l'unica notifica presente agli atti è quella al difensore di ufficio recante la dicitura in proprio. L'imputato non ha ricevuto notifica del giudizio di appello neppure presso il difensore di ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. E' stato affermato che in tema di rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria. (Sez. 5, Ordinanza n. 380 del 15/11/2021 Cc. (dep. 10/01/2022 ) Rv. 282528 - 01) Ma nel caso in esame sussiste la disciplina transitoria in ragione della quale la Corte ha correttamente applicato alla richiesta di rescissione dei giudicato la disciplina precedente alla novella entrata in vigore nel dicembre 2022 . Il primo comma dell'ad 89 dlgs 150-2022 testualmente prevede che quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato. Corretta risulta, quindi, l'applicazione Alla normativa vigente sino alla data del 29 dicembre 2022 in quanto in base alla disciplina transitoria sopra richiamata assume rilevanza unicamente la data della pronuncia dell'ordinanza con cui si è disposto procedersi in assenza. Ciò posto, va osservato che l'istituto della rescissione del giudicato come modulato prima della recente novella del 2022 si applicava solo nell'ipotesi in cui l'imputato non avesse avuto conoscenza dell'intero giudizio. Nel caso di specie è dimostrato che l'imputato ha avuto conoscenza del giudizio di primo grado, essendogli stato regolarmente notificato il decreto di citazione a giudizio, e tanto basta a ritenere inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato. Le altre censure sollevate dal ricorrente risultano superflue e non rilevanti alla stregua di questa prima affermazione. Le eventuali nullità intervenute nel corso del giudizio di secondo grado non legittimano l'istanza di rescissione del giudicato nella vecchia formulazione dell'art. 629 bis cod.proc.pen. avrebbero dovuto essere fatte valere con istanza di rimessione in termini per impugnare la sentenza e non con il rimedio della rescissione e risultano in atto coperte dal giudicato.La seconda eccezione di nullità è comunque manifestamente infondata poiché la Corte aveva il potere di acquisire d'ufficio anche dopo la discussione un documento non rinvenuto in atti, al fine di verificare la fondatezza dell'eccezione di nullità della notifica sollevata dalla difesa e basata su detto documento, che avrebbe dovuto essere allegato all'impugnazione. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in proporzione al grado di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 7 FEBBRAIO 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D a [OSCURATO:PERSONA]
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