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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 10001/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10953/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 8849/2014 depositata il17/10/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano con DOCFA l’accatastamento di un loro immobile posto in Pompei proponendo la categoria A/3, la classe 1, la rendita €374,43 e indicando la consistenza dell’’immobile in “vani 5”. 2.l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accatastamento con cui inquadrava l’immobile in categoria A/7, classe 2, rendita 1833,42, “vani 10”;

3. l’avviso veniva annullato dalla CTP di Napoli per difetto di motivazione;

4. la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione impugnata evidenziando che, come già rilevato dai giudici di primo grado, l’avviso constava di “tre fogli, il primo dei quali riporta soltanto l’indirizzo del contribuente e il numero identificativo dell’accertamento, il secondo la trascrizione di alcuni articoli del decreto legislativo 546/92 e il terzo l’estratto di nuovo inquadramento catastale dell’immobile” e che pertanto era impossibile “stabilire se l’accertamento fosse stato adottato con metodo comparativo ai sensi dell’art. 3 della legge 662 del 1992 o ispettivo ai sensi dell’art. 1 della l.311 del 2004”; 5.per la cassazione della sentenza della CTR ricorre l’Agenzia delle Entrate denunciando “violazione degli artt. 3 della l.241/1990 e 7 della l.212/2000 nonché del d.m. 19 aprile 1994, n.701”; 6.propongono ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciando “violazione dell’art.2697 cod. civ.” per non aver la CTR valutato le prove idonee a dimostrare l’erroneità dell’accatastamento stabilito dall’Agenzia, prodotte da essi controricorrenti, avendo ritenuto ogni questione sul merito dell’accertamento assorbita dalla rilevata assenza di motivazione considerato che:

1. il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è infondato. 1.1.Va ricordato che per costante orientamento di legittimità -a cui la CTR si è conformata- "in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso" (v. tra molte, Cass. 7 dicembre 2018, n. 31809 e Cass. 23 maggio 20118, n.12777).

1.2. E’ pacifico che la proposta Docfa degli odierni controricorrenti non è stata accolta dall'amministrazione finanziaria non già all'esito di una mera diversa valutazione tecnica ed economica dei medesimi elementi di fatto caratterizzanti l'immobile così come descritti dai proponenti, bensì all'esito del mutamento - cioè della diversa considerazione - di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero di vani dell'unità urbana, assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento.

1.3. Su fattispecie assimilabile la Corte ha statuito che “in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. proceduraDOCFA, l'obbligo dimotivazione del relativo avviso, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva non già da un diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto ma dal mutamento e, quindi, dalla diversa considerazione di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dallaconsistenza e dal numero dei vani assun to quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento” (Cass, 10 maggio 2021, n. 12278);

1.4. E' dunque evidente - da un lato - come l'incidenza sul classamento del numero dei vani e della loro idoneità in concreto a determinare un incremento di consistenza implicasse appunto l'accertamento di elementi fattuali richiedenti, già nell'avviso e quindi prima che nella sede processuale, una più diffusa motivazione e -dall'altro - come il passaggio di classe e rendita per effetto della maggiorazione del numero dei vani da 5 ad 7 comportasse non già una mera ed indicazione o “estratto di nuovo inquadramento catastale dell’immobile” ma proprio una diversa ricostruzione di elementi estimatividi origine prettamente fattuale;

2. il ricorso principale deve essere pertanto rigettato;

3. il ricorso incidentale condizionato resta assorbito;

4. le spese seguono la soccombenza;

5. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; PQM la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna l’Agenzia delle Entrate e rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6500,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10953/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 8849/2014 depositata il17/10/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano con DOCFA l’accatastamento di un loro immobile posto in Pompei proponendo la categoria A/3, la classe 1, la rendita €374,43 e indicando la consistenza dell’’immobile in “vani 5”. 2.l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accatastamento con cui inquadrava l’immobile in categoria A/7, classe 2, rendita 1833,42, “vani 10”; 3. l’avviso veniva annullato dalla CTP di Napoli per difetto di motivazione; 4. la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione impugnata evidenziando che, come già rilevato dai giudici di primo grado, l’avviso constava di “tre fogli, il primo dei quali riporta soltanto l’indirizzo del contribuente e il numero identificativo dell’accertamento, il secondo la trascrizione di alcuni articoli del decreto legislativo 546/92 e il terzo l’estratto di nuovo inquadramento catastale dell’immobile” e che pertanto era impossibile “stabilire se l’accertamento fosse stato adottato con metodo comparativo ai sensi dell’art. 3 della legge 662 del 1992 o ispettivo ai sensi dell’art. 1 della l.311 del 2004”; 5.per la cassazione della sentenza della CTR ricorre l’Agenzia delle Entrate denunciando “violazione degli artt. 3 della l.241/1990 e 7 della l.212/2000 nonché del d.m. 19 aprile 1994, n.701”; 6.propongono ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciando “violazione dell’art.2697 cod. civ.” per non aver la CTR valutato le prove idonee a dimostrare l’erroneità dell’accatastamento stabilito dall’Agenzia, prodotte da essi controricorrenti, avendo ritenuto ogni questione sul merito dell’accertamento assorbita dalla rilevata assenza di motivazione considerato che: 1. il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è infondato. 1.1.Va ricordato che per costante orientamento di legittimità -a cui la CTR si è conformata- "in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso" (v. tra molte, Cass. 7 dicembre 2018, n. 31809 e Cass. 23 maggio 20118, n.12777). 1.2. E’ pacifico che la proposta Docfa degli odierni controricorrenti non è stata accolta dall'amministrazione finanziaria non già all'esito di una mera diversa valutazione tecnica ed economica dei medesimi elementi di fatto caratterizzanti l'immobile così come descritti dai proponenti, bensì all'esito del mutamento - cioè della diversa considerazione - di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero di vani dell'unità urbana, assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento. 1.3. Su fattispecie assimilabile la Corte ha statuito che “in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. proceduraDOCFA, l'obbligo dimotivazione del relativo avviso, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva non già da un diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto ma dal mutamento e, quindi, dalla diversa considerazione di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dallaconsistenza e dal numero dei vani assun to quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento” (Cass, 10 maggio 2021, n. 12278); 1.4. E' dunque evidente - da un lato - come l'incidenza sul classamento del numero dei vani e della loro idoneità in concreto a determinare un incremento di consistenza implicasse appunto l'accertamento di elementi fattuali richiedenti, già nell'avviso e quindi prima che nella sede processuale, una più diffusa motivazione e -dall'altro - come il passaggio di classe e rendita per effetto della maggiorazione del numero dei vani da 5 ad 7 comportasse non già una mera ed indicazione o “estratto di nuovo inquadramento catastale dell’immobile” ma proprio una diversa ricostruzione di elementi estimatividi origine prettamente fattuale; 2. il ricorso principale deve essere pertanto rigettato; 3. il ricorso incidentale condizionato resta assorbito; 4. le spese seguono la soccombenza; 5. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; PQM la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna l’Agenzia delle Entrate e rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6500,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso f
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