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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 12697/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli in data 21/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 21/03/2022, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra le sentenze emesse: a) dalla Corte di appello di Napoli in data 23/10/2020, di condanna per i reati cui agli artt. 74 e 73, d.P.R. n. 309 del 1990; b) dal Tribunale di Napoli in data 7/10/2015, di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i fatti oggetto delle due sentenze, ha rideterminato la pena finale in 10 anni di reclusione, u)\ aggiungendo alla pena base prevista per il reato più grave di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, già aumentato di 6 mesi per la continuazione con il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ulteriori 3 anni di reclusione per il delitto di cui alla sentenza n. 2 (pena base pari a 6 anni e 9 mesi, ridotta a 4 anni e 6 mesi di reclusione e, quindi, a 3 anni di reclusione per il rito).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati negli stretti limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen., in quanto il Giudice dell'esecuzione, omettendo di fare riferimento ai criteri di commisurazione della pena e in assenza di qualsivoglia giustificazione, avrebbe operato un aumento per il reato di cui alla sentenza di applicazione della pena emessa il 7/10/2015 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, indicata al n. 2, relativo alla detenzione di circa 500 grammi di cocaina, pari a 3 anni di reclusione.

Ciò avrebbe determinato un'evidente sperequazione rispetto all'aumento di 6 mesi di reclusione effettuato dal Giudice della cognizione per il reato satellite di cui alla sentenza indicata al n. 1, relativo alla detenzione di ben 15 chili di cocaina.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la totale mancanza della motivazione per avere Collegio omesso di pronunciarsi sulla richiesta volta ad ottenere la rideterminazione della pena di cui alla sentenza n. 2) e concordata con l'Ufficio di Procura in data precedente alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. In data 8/02/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

2. Muovendo dal primo motivo di doglianza, deve osservarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità, la pena stabilita per il reato continuato, per quanto frutto di una operazione unitaria, deve rendere sempre riconoscibile la pena stabilita dal giudice in aumento pèr ciascun reato satellite, al fine di garantire le altre specifiche finalità espressamente previste dalla legge e collegate ad una valutazione autonoma dei singoli reati che lo compongono (cfr.

S.U., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717-01; Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652/258654).

A tal fine, si è osservato che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, con un grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena che deve ritenersi correlato all'entità degli stessi e che deve consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (così Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269- 01).

Pertanto, quando la valutazione relativa all'aumento per i reati meno gravi non si discosta sensibilmente o, comunque, in modo significativo dal minimo applicabile ed è, comunque, contenuta rispetto alla pena determinata dal giudice della cognizione, l'obbligo motivazionale è correttamente assolto con il richiamo ai criteri generali dell'adeguatezza e della congruità o ai parametri contemplati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 8560 del 18/11/2014, dep. 2015, Merenda, Rv. 262552); e quando, invece, l'aumento per i reati satellite è determinato in misura distante dal minimo fissato dall'art. 81, primo comma, cod. pen. e, correlativamente, più prossima a quella del giudice della cognizione, è sempre necessario indicare, sempre con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., le specifiche ragioni poste a fondamento della dosimetria (Sez.1, n. 52531 del 19/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274548-01; Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017, dep. 2018, Manganaro, Rv. 273050-01).

3. Consegue, dunque, a quanto sin qui osservato, che il primo motivo di ricorso deve essere accolto, avendo il Giudice dell'esecuzione omesso di spiegare, alla luce dei parametri dell'art. 133 cod. pen., per quale motivo, nella determinazione della quantità di pena per il reato satellite di cui alla sentenza n. 2, essa sia stata superiore all'aumento già calcolato dal Giudice della cognizione, pari a sei mesi di reclusione, in relazione al medesimo titolo di reato, più grave in concreto.

4. Fondato è anche il secondo motivo, atteso che il Giudice dell'esecuzione non ha preso in esame la richiesta formulata ex art. 673 cod. proc. pen. proprio in relazione alla declaratoria di incostituzionalità del minimo edittale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990 in forza della sentenza della Corte n. 40 del 2019, incorrendo, conseguentemente, anche nel denunciato vizio di omessa pronuncia.

Pertanto, nel riesaminare la richiesta formulata nell'interesse di Luongo, la Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà tenere conto degli effetti prodottisi sulla cornice edittale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 a seguito della declaratoria di incostituzionalità pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto con riferimento alla misura della pena, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli in data 21/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 21/03/2022, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra le sentenze emesse: a) dalla Corte di appello di Napoli in data 23/10/2020, di condanna per i reati cui agli artt. 74 e 73, d.P.R. n. 309 del 1990; b) dal Tribunale di Napoli in data 7/10/2015, di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i fatti oggetto delle due sentenze, ha rideterminato la pena finale in 10 anni di reclusione, u)\ aggiungendo alla pena base prevista per il reato più grave di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, già aumentato di 6 mesi per la continuazione con il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ulteriori 3 anni di reclusione per il delitto di cui alla sentenza n. 2 (pena base pari a 6 anni e 9 mesi, ridotta a 4 anni e 6 mesi di reclusione e, quindi, a 3 anni di reclusione per il rito). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati negli stretti limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen., in quanto il Giudice dell'esecuzione, omettendo di fare riferimento ai criteri di commisurazione della pena e in assenza di qualsivoglia giustificazione, avrebbe operato un aumento per il reato di cui alla sentenza di applicazione della pena emessa il 7/10/2015 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, indicata al n. 2, relativo alla detenzione di circa 500 grammi di cocaina, pari a 3 anni di reclusione. Ciò avrebbe determinato un'evidente sperequazione rispetto all'aumento di 6 mesi di reclusione effettuato dal Giudice della cognizione per il reato satellite di cui alla sentenza indicata al n. 1, relativo alla detenzione di ben 15 chili di cocaina. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la totale mancanza della motivazione per avere Collegio omesso di pronunciarsi sulla richiesta volta ad ottenere la rideterminazione della pena di cui alla sentenza n. 2) e concordata con l'Ufficio di Procura in data precedente alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. In data 8/02/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. 2. Muovendo dal primo motivo di doglianza, deve osservarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità, la pena stabilita per il reato continuato, per quanto frutto di una operazione unitaria, deve rendere sempre riconoscibile la pena stabilita dal giudice in aumento pèr ciascun reato satellite, al fine di garantire le altre specifiche finalità espressamente previste dalla legge e collegate ad una valutazione autonoma dei singoli reati che lo compongono (cfr. S.U., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717-01; Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652/258654). A tal fine, si è osservato che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, con un grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena che deve ritenersi correlato all'entità degli stessi e che deve consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (così Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269- 01). Pertanto, quando la valutazione relativa all'aumento per i reati meno gravi non si discosta sensibilmente o, comunque, in modo significativo dal minimo applicabile ed è, comunque, contenuta rispetto alla pena determinata dal giudice della cognizione, l'obbligo motivazionale è correttamente assolto con il richiamo ai criteri generali dell'adeguatezza e della congruità o ai parametri contemplati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 8560 del 18/11/2014, dep. 2015, Merenda, Rv. 262552); e quando, invece, l'aumento per i reati satellite è determinato in misura distante dal minimo fissato dall'art. 81, primo comma, cod. pen. e, correlativamente, più prossima a quella del giudice della cognizione, è sempre necessario indicare, sempre con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., le specifiche ragioni poste a fondamento della dosimetria (Sez.1, n. 52531 del 19/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274548-01; Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017, dep. 2018, Manganaro, Rv. 273050-01). 3. Consegue, dunque, a quanto sin qui osservato, che il primo motivo di ricorso deve essere accolto, avendo il Giudice dell'esecuzione omesso di spiegare, alla luce dei parametri dell'art. 133 cod. pen., per quale motivo, nella determinazione della quantità di pena per il reato satellite di cui alla sentenza n. 2, essa sia stata superiore all'aumento già calcolato dal Giudice della cognizione, pari a sei mesi di reclusione, in relazione al medesimo titolo di reato, più grave in concreto. 4. Fondato è anche il secondo motivo, atteso che il Giudice dell'esecuzione non ha preso in esame la richiesta formulata ex art. 673 cod. proc. pen. proprio in relazione alla declaratoria di incostituzionalità del minimo edittale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990 in forza della sentenza della Corte n. 40 del 2019, incorrendo, conseguentemente, anche nel denunciato vizio di omessa pronuncia. Pertanto, nel riesaminare la richiesta formulata nell'interesse di Luongo, la Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà tenere conto degli effetti prodottisi sulla cornice edittale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 a seguito della declaratoria di incostituzionalità pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto con riferimento alla misura della pena, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla C
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