CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28535/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] 04NAD7K nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5, D.P.R. 309 del 1990. Il ricorrente formula un motivo di ricorso con cui lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva ed all'eccessività del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi pienamente adeguata. La Corte territoriale, infatti, ha correttamente escluso la disapplicazione della recidiva ed ha ritenuto congrua la pena irrogata dal primo giudice, valorizzando la gravità del fatto, pur qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla luce della tipologia di sostanza stupefacente, il numero di dosi medie astrattamente ricavabili dalla sostanza stupefacente detenuta e del quantitativo di principio attivo, evidenziando la spiccata pericolosità sociale del ricorrente, gravato da precedenti condanne per reati contro la persona e contro il patrimonio, ritenendo che il reato contestato sia estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave punizione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente M ia Beatri L ndrea entili Q [OSCURATO:PERSONA] CANCF1',:. Sezione ri 28 LUG 2026 LASSlSTFT4 rnjspjO enie