Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2022
ECLI:EU:T:2022:27
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0233_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 26 gennaio 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO (Clustermedizin)
(causa T‑233/21)
«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Clustermedizin – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 14, 16‑18, 42)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Obiettivo – Imperativo di disponibilità
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punto 15)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio che designa un metodo terapeutico particolare
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punto 36)
4.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo Clustermedizin
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 37‑40, 45)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri o paesi terzi – Decisioni non vincolanti per gli organi dell’Unione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punto 43)
6.
Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punto 44)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 febbraio 2021 (procedimento R 2127/2020- 4), relativa a una domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea del segno denominativo Clustermedizin.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.