CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 32701/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GLIANZA di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli haparzialmente accolto il reclamo, in tema di liberazione anticipata, proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza del22/04/2025, limitatamente al periodo dal 11/10/2021 al 11/1/2022,confermando il rigetto con riferimento al periodo dal 16/07/2014 al15/10/2015.A fondamento del provvedimento reiettivo, il Tribunale ha evidenziatocome, nel periodo successivo a quello dei semestri in valutazione, il ricorrentefosse ricaduto in plurimi comportamenti illeciti, tali da renderlo immeritevoledel beneficio richiesto.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazioneGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],che, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’art. 54 ord. pen.Il Tribunale ha errato nel fondare il rigetto sulla commissione, da partedel condannato, di fatti di reato successivi alla carcerazione, omettendo diindicare, con riguardo ai periodi oggetto di valutazione, eventualicomportamenti illeciti o scorretti tenuti dal medesimo sia durante la detenzionepresso la casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], sia durante il periododi sottoposizione agli arresti domiciliari; né il Tribunale ha approfondito l’entitàdella condotta contestata o specificato in che cosa si sarebbe concretata ladedotta inosservanza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA],ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento conrinvio dell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.2. La liberazione anticipata presuppone, ai sensi dell’art. 54 ord. pen., laprova della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, daapprezzarsi in concreto con riferimento alla condotta tenuta nel periodo oggettodi valutazione e, più in generale, alla effettiva adesione al percorsotrattamentale.La valutazione deve essere compiuta, di regola, in modo frazionato perciascun semestre; tale principio, tuttavia, non impedisce di attribuire rilievoanche a condotte successive, quando esse siano concretamente sintomatichedella mancata partecipazione all’opera di rieducazione nel periodo precedente.La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che, in tema diliberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri delcomportamento del condannato non esclude che assumano rilievo anche i reaticommessi in stato di libertà, quali elementi rivelatori della mancanza, nelprecedente periodo di detenzione, della volontà di partecipare al programmarieducativo (Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Rv. 285120).È stato, altresì, affermato che una trasgressione può riflettersinegativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o successivi,purché si tratti di violazione che manifesti la mancata adesione all’opera dirieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n.4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522); e che, nella ipotesi in cui laliberazione anticipata sia richiesta in relazione a periodo di custodia cautelare,costituisce condizione ostativa alla concessione del beneficio la circostanza cheil richiedente abbia commesso un reato in epoca successiva alla cessazionedella custodia (Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Rv. 255430).3. Il Tribunale di sorveglianza si è attenuto a tali principi.L’ordinanza impugnata ha rigettato il reclamo limitatamente al periododal 16/07/2014 al 15/10/2015, valorizzando la successiva ricaduta del Guarinoin plurime condotte delittuose.In particolare, il giudice di merito ha dato atto che il ricorrente è statocondannato per la partecipazione ad un’associazione per delinquere operantedal 25 gennaio 2016 al settembre 2020, nonché per trentasette episodi diriciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen., commessi tra il 2016 e il 2020.Tale apprezzamento non si fonda, dunque, su una mera presunzionecollegata alla sopravvenienza di vicende penali, ma sulla considerazione dellanatura, della consistenza numerica e dell’arco temporale delle condottesuccessivamente accertate: condotte non episodiche, protratte per un rilevanteperiodo e connotate da stabile inserimento in un programma criminosoassociativo e da reiterazione di plurimi fatti di riciclaggio.La successiva ricaduta nel reato è stata, pertanto, logicamente ritenutarivelatrice della mancata effettiva adesione del condannato all’opera dirieducazione, sicché non era necessario individuare, all’interno del segmentotemporale oggetto di valutazione, specifici rilievi disciplinari o autonomeviolazioni delle prescrizioni detentive o domiciliari.La censura difensiva, nella parte in cui lamenta l’omessa indicazione dicomportamenti illeciti o scorretti tenuti durante la permanenza presso la casacircondariale di [OSCURATO:PERSONA] o durante gli arresti domiciliari, noncoglie, dunque, la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che ha posto afondamento del diniego non una generica irregolarità intramuraria, né unaspecifica violazione delle prescrizioni inerenti alla misura domiciliare, ma lavalenza sintomatica, rispetto al percorso rieducativo, della successiva e plurima4. Il ricorso deve, conseguentemente, essere rigettato.Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]