CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 09544/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] (imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90) deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla errata valutazione del compendio probatorio posto a sostegno del giudizio di conferma della responsabilità per il reato ascritto; ritenuto che il motivo di ricorso difetti della necessaria specificità argomentativa, contenendo censure generiche e del tutto prive di effettivo confronto con l'iter motivazionale della sentenza impugnata (cfr. sul punto Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01, secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato»); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consiglire ,bstensore Il Presidente