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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41520/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ i Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che - assolto da alcune imputazioni per le quali era stato condannato in primo grado - ha confermato la condanna per i reati di atti persecutori, tentata violenza privata e percosse (così riqualificato il fatto di cui al capo 5).

Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura l'affermazione di responsabilità per il reato di atti persecutori contestando l'attendibilità della persona offesa e invocando la riqualificazione a norma dell'art. 610 cod. pen., è inammissibile in quanto del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che ha puntualmente giustificato la credibilità della persona offesa in relazione all'imputazione in questione, anche alla luce dei plurimi elementi di conferma acquisiti, e ha escluso, alla luce delle molteplici fonti di prova valorizzate, la riqualificazione ritenendo provati i comportamenti persecutori e gli eventi da essi derivati) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Ritenuto che il secondo motivo, che censura il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della puntuale motivazione della sentenza impugnata relativa, tra l'altro, alla gravità dei fatti commessi, laddove, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ i Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che - assolto da alcune imputazioni per le quali era stato condannato in primo grado - ha confermato la condanna per i reati di atti persecutori, tentata violenza privata e percosse (così riqualificato il fatto di cui al capo 5). Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura l'affermazione di responsabilità per il reato di atti persecutori contestando l'attendibilità della persona offesa e invocando la riqualificazione a norma dell'art. 610 cod. pen., è inammissibile in quanto del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che ha puntualmente giustificato la credibilità della persona offesa in relazione all'imputazione in questione, anche alla luce dei plurimi elementi di conferma acquisiti, e ha escluso, alla luce delle molteplici fonti di prova valorizzate, la riqualificazione ritenendo provati i comportamenti persecutori e gli eventi da essi derivati) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Ritenuto che il secondo motivo, che censura il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della puntuale motivazione della sentenza impugnata relativa, tra l'altro, alla gravità dei fatti commessi, laddove, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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