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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26830/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

25 della Corte d'appello di Campobassodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso e la memoria depositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, con i quali si deducono la violazione dilegge ed il vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in relazione alladichiarazione di responsabilità dell’imputata per il reato di truffa, nonché laviolazione del principio del ne bis in idem sostanziale, non sono consentiti dallalegge in sede di legittimità perché risultano meramente reiterativi di profili didoglianza già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito,dovendosi considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso lasentenza oggetto di ricorso;che, invero, deve osservarsi come la sostanziale riproposizione dei motivi diappello conduca all'aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenutanon solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per lamancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata equelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima nonpuò ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitatovizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod.proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n.19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 – 01);che nel caso di specie la Corte di merito, con motivazione esente dai vizi dedotti,ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendoapplicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione diresponsabilità dell’imputata e della sussistenza del reato contestato in rubrica edevidenziando come al riguardo si configurasse un’ipotesi di progressionecriminosa rispetto al reato più grave giudicato separatamente, in relazione alquale il vincolo della continuazione risultava correttamente ritenuto dal primogiudice (si vedano le pagine da 2 a 4 della sentenza impugnata);ritenuto che è manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso, con cui sicontesta l’eccessività della pena, dovendo al riguardo osservarsi come laspecifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, speciein relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, sia necessaria soltanto sela pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendoaltrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruoaumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità adelinquere (cfr. Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596 - 01);che a tale riguardo l’onere motivazionale della Corte di merito deve ritenersipuntualmente assolto a pagina 4 della sentenza impugnata, ove si rileva lacongruità della misura stabilita dal primo giudice a titolo di continuazione, nelpieno rispetto dei criteri di valutazione di cui all’art. 133 cod. pen.;che è altresì manifestamente infondata l’ulteriore doglianza contenuta nelmedesimo motivo di ricorso in relazione alla mancata concessione dellasospensione condizionale della pena, dovendo al riguardo osservarsi come lasentenza impugnata abbia correttamente rilevato come non sussistessero ipresupposti di legge per la relativa concessione, avendone l’imputata giàbeneficiato per due volte (si veda pagina 4 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte d'appello di Campobassodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso e la memoria depositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, con i quali si deducono la violazione dilegge ed il vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in relazione alladichiarazione di responsabilità dell’imputata per il reato di truffa, nonché laviolazione del principio del ne bis in idem sostanziale, non sono consentiti dallalegge in sede di legittimità perché risultano meramente reiterativi di profili didoglianza già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito,dovendosi considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso lasentenza oggetto di ricorso;che, invero, deve osservarsi come la sostanziale riproposizione dei motivi diappello conduca all'aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenutanon solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per lamancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata equelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima nonpuò ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitatovizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod.proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n.19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 – 01);che nel caso di specie la Corte di merito, con motivazione esente dai vizi dedotti,ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendoapplicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione diresponsabilità dell’imputata e della sussistenza del reato contestato in rubrica edevidenziando come al riguardo si configurasse un’ipotesi di progressionecriminosa rispetto al reato più grave giudicato separatamente, in relazione alquale il vincolo della continuazione risultava correttamente ritenuto dal primogiudice (si vedano le pagine da 2 a 4 della sentenza impugnata);ritenuto che è manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso, con cui sicontesta l’eccessività della pena, dovendo al riguardo osservarsi come laspecifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, speciein relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, sia necessaria soltanto sela pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendoaltrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruoaumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità adelinquere (cfr. Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596 - 01);che a tale riguardo l’onere motivazionale della Corte di merito deve ritenersipuntualmente assolto a pagina 4 della sentenza impugnata, ove si rileva lacongruità della misura stabilita dal primo giudice a titolo di continuazione, nelpieno rispetto dei criteri di valutazione di cui all’art. 133 cod. pen.;che è altresì manifestamente infondata l’ulteriore doglianza contenuta nelmedesimo motivo di ricorso in relazione alla mancata concessione dellasospensione condizionale della pena, dovendo al riguardo osservarsi come lasentenza impugnata abbia correttamente rilevato come non sussistessero ipresupposti di legge per la relativa concessione, avendone l’imputata giàbeneficiato per due volte (si veda pagina 4 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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