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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 15304/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5501/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., elettivamentedomiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso l’Avv . [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difendeunitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, in persone del Direttore pro tempore, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

TOSCAN A , sezione staccata di Livorno,n. 1 351 / 2014 , depositata il 04 / 07 /201 4 ; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. Farosped - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (prima costituita nelle forme della s.r.l.) ha proposto ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello della società contribuente e confermato la sentenza della C.t.p. di Livorno che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2005, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi accertatimediante l’applicazione dello studio di settore.

L’Ufficio rilevava uno scostamento dei ricavi, dichiarati in misura pari ad euro 509.695,00, rispetto a quelli risultanti dall’applicazione dello studio di settore SG73B, in misura pari ad euro 549.878,00, previa riconduzione dell’attività di impresa a quella di cui al cluster

1. Riteneva in proposito che la contribuente avesse erroneamente ricondotto in dichiarazione i propri ricavi a quelli di imprese di recapito, prevalentemente di colli, in ambito extraurbano, mentre l’attività andava piuttosto ricondotta a quella degli operatori doganali di piccole dimensioni.

2. L’avvocatura erariale ha depositato «atto di costituzione», dando atto di non aver proposto tempestivo controricorso, ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

3. Il 24 aprile 2024 la società contribuente ha depositato istanza, sottoscritta anche dal rappresentante legale, con la quale ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso.

Ha precisato diaver aderito alla c.d. rottamazione-bis di cui all’art. 1 d.l. n. 149 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, con riferimento alle cartelle Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 emesse a seguito dell’atto impositivo impugnato e di ave r pagato quanto dovuto. considerato che: il ricorrente, con nota depositata il 10.7.2019, comunicata all’Avvocatura generale dello Stato a cura della Cancelleria ex art. 390 cod. proc. civ.,debitamente sottoscritta, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

La dichiarazione è corredata da documenti provanti l’integrale pagamento di quanto dovuto in ragione della c.d. rottamazione bis delle cartelle emesse a seguito dell’avviso di accertamento impugnato.

Di conseguenza,stante, per altro, l’espressa rinuncia al ricorso, va dichiarata l'estinzione del giudizio.

Le speserestano a carico delle parti che le hanno anticipate.

In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5501/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., elettivamentedomiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso l’Avv . [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difendeunitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, in persone del Direttore pro tempore, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCAN A , sezione staccata di Livorno,n. 1 351 / 2014 , depositata il 04 / 07 /201 4 ; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Farosped - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (prima costituita nelle forme della s.r.l.) ha proposto ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello della società contribuente e confermato la sentenza della C.t.p. di Livorno che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2005, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi accertatimediante l’applicazione dello studio di settore. L’Ufficio rilevava uno scostamento dei ricavi, dichiarati in misura pari ad euro 509.695,00, rispetto a quelli risultanti dall’applicazione dello studio di settore SG73B, in misura pari ad euro 549.878,00, previa riconduzione dell’attività di impresa a quella di cui al cluster 1. Riteneva in proposito che la contribuente avesse erroneamente ricondotto in dichiarazione i propri ricavi a quelli di imprese di recapito, prevalentemente di colli, in ambito extraurbano, mentre l’attività andava piuttosto ricondotta a quella degli operatori doganali di piccole dimensioni. 2. L’avvocatura erariale ha depositato «atto di costituzione», dando atto di non aver proposto tempestivo controricorso, ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale. 3. Il 24 aprile 2024 la società contribuente ha depositato istanza, sottoscritta anche dal rappresentante legale, con la quale ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso. Ha precisato diaver aderito alla c.d. rottamazione-bis di cui all’art. 1 d.l. n. 149 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, con riferimento alle cartelle Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 emesse a seguito dell’atto impositivo impugnato e di ave r pagato quanto dovuto. considerato che: il ricorrente, con nota depositata il 10.7.2019, comunicata all’Avvocatura generale dello Stato a cura della Cancelleria ex art. 390 cod. proc. civ.,debitamente sottoscritta, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La dichiarazione è corredata da documenti provanti l’integrale pagamento di quanto dovuto in ragione della c.d. rottamazione bis delle cartelle emesse a seguito dell’avviso di accertamento impugnato. Di conseguenza,stante, per altro, l’espressa rinuncia al ricorso, va dichiarata l'estinzione del giudizio. Le speserestano a carico delle parti che le hanno anticipate. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]
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