CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 03410/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 28535-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale a margine del ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].. in amministrazione straordinaria, in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) per procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - avverso il decreto d e l Tribunale di Venezia n. 9712/2021 del 15/10/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/9/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: 1) questa Corte, con la sentenza n. 701/2021 ha cassato , con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, la sentenza della Corte d’appello di Veneziache aveva rigettato il ricorso col quale [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato il licenziamento intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis; 2) nelle more del giudizio di cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. è stata posta in amministrazione straordinaria; 3) [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestiva dichiarazione di credito, chiedendo che, previa dichiarazione dell’invalidità, dell’inefficacia o comunque della nullità del licenziamento inflittogli da [OSCURATO:SOCIETA]. ora in A.S.,la società venisse “condannata” a reintegrarlo nel suo posto di lavoro ed a risarcire il danno”, determinato nell’importo di € 242.278,68 lordi (di cui € 16.741,29 lordi a titolo di TFR), oltre contributi assistenziali e previdenziali dal licenziamento alla reintegra, interessi e rivalutazione ex lege, da ammettere allo stato passivo col privilegio di cui all’art. 2751 bis n.1 c.c.; 4) contro il provvedimento del Giudice delegato, di rigetto della domanda, Sech ha proposto opposizione; 5) il Tribunale di Venezia, con decreto del 15/10/2021, ha dichiarato inammissibile l’insinuazione, ritenendo che l’unica strada per il lavoratore per far valere le proprie ragioni risarcitorie fosse quella di proseguire il giudizio dinanzi al giudice del lavoro per poi eventualmente, una volta accertato l’an e il quantum del credito, chiederne l’ammissione allo stato passivo; 6) il decreto è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; CONSIDERATOche, con la recente ordinanza interlocutoria n. 2931/2025, questa Corte ha rimesso alle S.U. di stabilire se, nel caso di pendenza dinanzi al G.O. (qui del lavoro) del giudizio nel quale si controverta dell’an della pretesa del creditore, questi sia comunque tenuto ad insinuarsi allo stato passivo della sopravvenuta procedura concorsuale, chiedendo l’ammissione del proprio credito, onde non incorrere nella sanzione di decadenza di cui all’art. 101 u. comma l. fall., o se invece debba, o possa,attendere l’esito del giudizio pendente P.Q.M. rinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa della