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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00398/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 novembre 2019 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo con cui è stata dichiarata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2) e 7) cod. pen., per essersi impossessato, in qualità di intestatario ed utilizzatore di utenza Enel, al fine di trarne profitto, di un quantitativo imprecisato di energia elettrica, con violenza sulle cose, consistita nel manomettere il gruppo di misura in modo da variare la registrazione.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando tre motivi di impugnazione.

3. Con il primo fa valere la violazione della legge processuale ed in particolare l'inosservanza degli artt. 191, 253, 359 e 360 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale dichiarato l'inutilizzabilità dell'accertamento effettuato dai tecnici dell'Enel, in assenza della garanzie difensive previste dall'ordinamento.

Osserva che i tecnici hanno provveduto ad effettuare le verifiche, sul contatore asseritamente manomesso, senza avvisare né [OSCURATO:PERSONA], né le Forze dell'ordine, nonostante le operazioni svolte costituissero di fatto un accertamento tecnico irripetibile, comportando l'alterazione permanente della cosa.

Assume che, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., l'esame testimoniale reso dal tecnico intervenuto non vale superare il vizio di inutilizzabilità dell'accertamento.

Rileva che la mancanza di notizie sugli strumenti utilizzati per l'accertamento implica la nullità del medesimo, non essendo possibile conoscere se si tratti di apparecchiature che necessitano di revisione periodica, ciò riflettendosi sulla validità del teste effettuato.

4. Con il secondo motivo lamenta la violazione della legge penale e della legge processuale con riferimento all'art. 429, comma 2 cod. proc. pen. ed all'art. 6, par. 3 lett. a) CEDU, attesa la mancata specificazione in forma chiara e precisa dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen.

Invero, con il capo di imputazione vengono chiariti solo i fatti sottesi alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2) cod. pen., mentre quella di cui al n. 7) è semplicemente richiamata.

Richiama gli enunciati espressi dalle Sezioni unite con la Sentenza n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, in ordine alla modalità di contestazione delle circostanze, che deve assicurare all'accusato l'informazione dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, il suo difetto comportando la nullità dell'atto di citazione ex art. 429, corna 2 cod. proc. pen..

5. Con il terzo motivo censura il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, in relazione al principio secondo il quale può affermarsi la responsabilità dell'imputato solo quando essa sia accertata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Rileva che nel caso di specie manca sinanco la misurazione dell'energia asseritamente sottratta, non essendo sufficiente procedere ad una parametrazione meramente teorica, ciò rilevando anche in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, sia in ordine alla sua offensività, che in un'ottica di rimodulazione del reato nella forma tentata.

6. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

3. La questione relativa all'inutilizzabilità dell'accertamento irripetibile non accompagnato dalle formalità di cui all'art. 360 cod. proc. pen., appare impropriamente posta nel caso di specie.

Invero, l'intervento dei tecnici dell'ente erogatore di energia, su richiesta del proprietario dell'appartamento locato al ricorrente, non può configurarsi come un accertamento irripetibile, non essendo atto della polizia giudiziaria rivolto all'acquisizione della prova del reato, ma solo esercizio del potere di verifica del funzionamento del contatore da parte del medesimo ente proprietario del bene, da cui è occasionalmente originata l'acquisizione della notizia di reato.

Non è, dunque, neppure necessario riprendere le considerazioni svolte dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 41281 del 17/10/2006, PM in proc.

Greco, Rv. 234906, sulla definizione di atto irripetibile, essendo pacifico che tale possa considerarsi solo un atto della polizia giudiziaria, del pubblico ministero o del difensore, e che rispetto all'atto privato "il problema della irripetibilità originaria neppure si pone trattandosi di atti ripetibili in forma narrativa".

D'altro canto, la dichiarazione del tecnico, su cui la sentenza basa l'affermazione di responsabilità, non è che la descrizione di quanto direttamente constatato dal teste, di contenuto non diverso da tutte le testimonianze che rappresentano i fatti ossdrvati da chi le rende.

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

5. Non può affermarsi, invero, come fa il ricorrente che la circostanza di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen. non sia stata contestata con l'imputazione.

E ciò non solo perché essa viene richiamata dall'editto, ma altresì perché la descrizione del fatto ivi contenuta chiarisce che la manomissione è intervenuta sul 'gruppo di misura' e quindi ai danni della rete pubblica di erogazione dell'energia (cfr.

"Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7-bis, cod. pen. è necessaria la sussistenza di due requisiti, uno riferito al soggetto passivo del reato di furto, che deve assumere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio; l'altro oggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico, nel senso che quest'ultima deve essere parte di un'infrastruttura effettivamente destinata all'erogazione del servizio pubblico.(Sez. 5 , Sentenza n. 40027 del 18/06/2019, Rv. 277602; Sez. 5, Sentenza n. 26447 del 06/04/2017, Rv. 270537).

6. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Invero, contrariamente dal ricorrente, la Corte risponde al motivo di appello relativo alla mancata registrazione dei consumi successivamente al distacco del contatore per morosità, chiarendo che l'imputato continuò ad abitare l'abitazione servita dal servizio, anche dopo la cessazione della legittima fruizione, circostanza questa ritenuta sufficiente a provare induttivamente l'impossessamento illecito dell'energia.

Si tratta di una motivazione scevra dai vizi le vengono addebitati e che comunque non può formare oggetto del sindacato di legittimità, trattandosi di un accertamento in fatto.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decisi, il 19/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 novembre 2019 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo con cui è stata dichiarata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2) e 7) cod. pen., per essersi impossessato, in qualità di intestatario ed utilizzatore di utenza Enel, al fine di trarne profitto, di un quantitativo imprecisato di energia elettrica, con violenza sulle cose, consistita nel manomettere il gruppo di misura in modo da variare la registrazione. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando tre motivi di impugnazione. 3. Con il primo fa valere la violazione della legge processuale ed in particolare l'inosservanza degli artt. 191, 253, 359 e 360 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale dichiarato l'inutilizzabilità dell'accertamento effettuato dai tecnici dell'Enel, in assenza della garanzie difensive previste dall'ordinamento. Osserva che i tecnici hanno provveduto ad effettuare le verifiche, sul contatore asseritamente manomesso, senza avvisare né [OSCURATO:PERSONA], né le Forze dell'ordine, nonostante le operazioni svolte costituissero di fatto un accertamento tecnico irripetibile, comportando l'alterazione permanente della cosa. Assume che, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., l'esame testimoniale reso dal tecnico intervenuto non vale superare il vizio di inutilizzabilità dell'accertamento. Rileva che la mancanza di notizie sugli strumenti utilizzati per l'accertamento implica la nullità del medesimo, non essendo possibile conoscere se si tratti di apparecchiature che necessitano di revisione periodica, ciò riflettendosi sulla validità del teste effettuato. 4. Con il secondo motivo lamenta la violazione della legge penale e della legge processuale con riferimento all'art. 429, comma 2 cod. proc. pen. ed all'art. 6, par. 3 lett. a) CEDU, attesa la mancata specificazione in forma chiara e precisa dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen. Invero, con il capo di imputazione vengono chiariti solo i fatti sottesi alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2) cod. pen., mentre quella di cui al n. 7) è semplicemente richiamata. Richiama gli enunciati espressi dalle Sezioni unite con la Sentenza n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, in ordine alla modalità di contestazione delle circostanze, che deve assicurare all'accusato l'informazione dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, il suo difetto comportando la nullità dell'atto di citazione ex art. 429, corna 2 cod. proc. pen.. 5. Con il terzo motivo censura il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, in relazione al principio secondo il quale può affermarsi la responsabilità dell'imputato solo quando essa sia accertata al di là di ogni ragionevole dubbio. Rileva che nel caso di specie manca sinanco la misurazione dell'energia asseritamente sottratta, non essendo sufficiente procedere ad una parametrazione meramente teorica, ciò rilevando anche in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, sia in ordine alla sua offensività, che in un'ottica di rimodulazione del reato nella forma tentata. 6. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3. La questione relativa all'inutilizzabilità dell'accertamento irripetibile non accompagnato dalle formalità di cui all'art. 360 cod. proc. pen., appare impropriamente posta nel caso di specie. Invero, l'intervento dei tecnici dell'ente erogatore di energia, su richiesta del proprietario dell'appartamento locato al ricorrente, non può configurarsi come un accertamento irripetibile, non essendo atto della polizia giudiziaria rivolto all'acquisizione della prova del reato, ma solo esercizio del potere di verifica del funzionamento del contatore da parte del medesimo ente proprietario del bene, da cui è occasionalmente originata l'acquisizione della notizia di reato. Non è, dunque, neppure necessario riprendere le considerazioni svolte dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 41281 del 17/10/2006, PM in proc. Greco, Rv. 234906, sulla definizione di atto irripetibile, essendo pacifico che tale possa considerarsi solo un atto della polizia giudiziaria, del pubblico ministero o del difensore, e che rispetto all'atto privato "il problema della irripetibilità originaria neppure si pone trattandosi di atti ripetibili in forma narrativa". D'altro canto, la dichiarazione del tecnico, su cui la sentenza basa l'affermazione di responsabilità, non è che la descrizione di quanto direttamente constatato dal teste, di contenuto non diverso da tutte le testimonianze che rappresentano i fatti ossdrvati da chi le rende. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 5. Non può affermarsi, invero, come fa il ricorrente che la circostanza di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen. non sia stata contestata con l'imputazione. E ciò non solo perché essa viene richiamata dall'editto, ma altresì perché la descrizione del fatto ivi contenuta chiarisce che la manomissione è intervenuta sul 'gruppo di misura' e quindi ai danni della rete pubblica di erogazione dell'energia (cfr. "Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7-bis, cod. pen. è necessaria la sussistenza di due requisiti, uno riferito al soggetto passivo del reato di furto, che deve assumere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio; l'altro oggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico, nel senso che quest'ultima deve essere parte di un'infrastruttura effettivamente destinata all'erogazione del servizio pubblico.(Sez. 5 , Sentenza n. 40027 del 18/06/2019, Rv. 277602; Sez. 5, Sentenza n. 26447 del 06/04/2017, Rv. 270537). 6. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Invero, contrariamente dal ricorrente, la Corte risponde al motivo di appello relativo alla mancata registrazione dei consumi successivamente al distacco del contatore per morosità, chiarendo che l'imputato continuò ad abitare l'abitazione servita dal servizio, anche dopo la cessazione della legittima fruizione, circostanza questa ritenuta sufficiente a provare induttivamente l'impossessamento illecito dell'energia. Si tratta di una motivazione scevra dai vizi le vengono addebitati e che comunque non può formare oggetto del sindacato di legittimità, trattandosi di un accertamento in fatto. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decisi, il 19/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] est
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