CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27471/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Bertolini,che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettatol’impugnazione proposta contro l’ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Palmiaveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per ildelitto di furto aggravato.2. L’indagato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro l’ordinanza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e manife-sta illogicità della motivazione con riguardo all’affermazione della sussistenza deigravi indizi di colpevolezza. Nel ricorso si contesta in particolare il riconoscimentodel [OSCURATO:PERSONA] come soggetto a bordo di una [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe stata utilizzata inoccasione del furto quale vettura-staffetta, tenuto conto che la conclusione si basasu una serie di dati equivoci (il fotogramma di un video realizzato in condizioni nonottimali di visibilità, un mero giudizio di compatibilità fra la corporatura del pas-seggero e quella del ricorrente e la coincidenza fra il percorso dell’auto, peraltronon identificata con certezza, e le celle telefoniche agganciate dal cellulare del Tinèstesso). I tabulati telefonici forniscono in effetti solamente delle indicazioni di mas-sima sulla collocazione di un apparecchio telefonico all’interno di una vasta areageografica. Inoltre, il Tribunale valorizza una brevissima telefonata che non coin-cide dal punto di vista orario né con il passaggio davanti alla telecamera (che èantecedente) né con l’inquadramento da parte della stessa telecamera del mezzorubato (che è successivo). [OSCURATO:PERSONA] viene inoltre ripresa dalla telecamera con duesoggetti all’interno e questo, dunque, non può essere utile a dimostrare che siastata utilizzata per accompagnare altri correi sul luogo del furto, anche perchénessuna ripresa mostra i due soggetti prima menzionati dirigersi verso il locuscommissi delicti e cioè un’area utilizzata dal Comune di S. [OSCURATO:PERSONA]. Ilsemplice fatto che, in una successiva parentesi temporale, non vengano scambiaticontatti telefonici non può essere sfruttato per dimostrare che i due soggetti fos-sero insieme, potendo tale silenzio dipendere dalle ragioni più disparate. [OSCURATO:PERSONA], poi, nell’interpretare un colloquio oggetto di intercettazione fra presenti, neha desunto un ruolo preminente del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del nipote, trascurando chela difesa aveva suggerito una diversa interpretazione, ossia che l’indagato stessemanifestando il suo disappunto davanti alla prospettiva di essere ingiustamentecoinvolto nelle indagini.2.2 Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e manifestaillogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza di un concreto e attualepericolo di reiterazione del reato. In effetti il Tribunale ha desunto tale requisitoda alcuni remoti e non specifici precedenti trascurando inoltre il considerevolelasso di tempo decorso fra il fatto (risalente al novembre 2024) e l’emissione dellamisura (avvenuta lo scorso 6 febbraio). Quanto alla preordinazione e all’organiz-zazione del reato, queste sono state dedotte da elementi che a loro volta sonooggetto di contestazione nel quadro della gravità indiziaria e che, come tali, nonpossono essere valorizzati ad altri fini. Non vi è inoltre sufficiente motivazione sullascelta in concreto dello strumento più adeguato a tutelare le esigenze cautelari,poiché il provvedimento valorizza solamente l’asserita gravità del reato e non com-pie una specifica disamina di tutti gli elementi necessari per una corretta indivi-duazione della misura.2.3 Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e manifesta illogi-cità della motivazione in quanto il Tribunale non si è soffermato sulle ragioni percui abbia ritenuto inadeguata e non proporzionata alla tutela delle esigenze cau-telari del caso concreto una misura coercitiva non custodiale.2.4 Con il quarto e ultimo motivo si deduce violazione di legge con riguardoall’omessa considerazione, da parte del Tribunale, dello specifico motivo con cui silamentava l’assenza di una autonoma, effettiva e critica valutazione da parte delG.I.P. sulla richiesta di misura.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 Con riguardo al tema della gravità indiziaria, che è oggetto del primomotivo di ricorso, si rileva che quest’ultimo non si confronta con i numerosi ele-menti valorizzati dal Tribunale: l’intestazione della [OSCURATO:PERSONA] (e dunque del c.d.veicolo-staffetta) alla sorella dell’indagato; la sequenza alfanumerica della targa,rilevata solo parzialmente dalle telecamere di sorveglianza ma risultata compati-bile, fra tutte le auto presenti sul territorio, solamente con la [OSCURATO:PERSONA] in que-stione; l’identità del percorso seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal furgone Iveco rubato, chesi sono mossi, nell’occasione, a distanza di pochissimi minuti l’uno dall’altra; laricostruzione precisa e compiuta di tale itinerario grazie alle numerose telecameredi sorveglianza dislocate lungo la strada; la puntuale corrispondenza fra alcuniparticolari della [OSCURATO:PERSONA] della sorella del [OSCURATO:PERSONA] e quella ripresa dalle telecamere (ilfaro anteriore destro non funzionante e un bollino bianco applicato sulla targa po-steriore); il numero considerevole di agganci di celle telefoniche da parte del cel-lulare dell’indagato, tutti dettagliatamente riportati nel provvedimento impugnatoe tutti ritenuti compatibili, per tempistica e ubicazione, con i passaggi della FiatPanda.Questi numerosi e precisi elementi di fatto, la cui convergenza è affermatadal Tribunale in termini coerenti e logici, sono presi in esame dal ricorso solo inminima parte e vengono inoltre valutati frammentariamente anziché, come fa cor-rettamente l’ordinanza impugnata, nel loro insieme e in coordinamento fra loro. Siconsideri, proprio a questo riguardo, che il Tribunale dedica uno spazio specificoanche agli scollamenti cronologici fra gli agganci delle celle telefoniche e le ripresevideo, rilevandone l’oggettiva esiguità di tali scarti e sottolineando la sostanziale,complessiva sovrapponibilità fra l’uso del cellulare del [OSCURATO:PERSONA] e i movimenti sia dellaPanda sia del mezzo rubato, oltre che la complessiva coerenza di tale elementoindiziario con tutti gli altri emersi dalle indagini. Il Tribunale cita e valorizza detta-gliatamente anche le trascrizioni dell’intercettazione ambientale, evidenziando cheil ricorrente non solo ha invitato con insistenza il nipote e coindagato AnthonyCommisso a dire di non ricordare nulla in caso di interrogatorio ma gli ha fornitoistruzioni anche con riferimento a domande che potessero riguardare personal-mente il [OSCURATO:PERSONA] stesso (pagina da 10 a 12 del provvedimento impugnato). Ebbene,con riguardo a tale ultimo punto il ricorrente non prende posizione e comunque,su un piano più generale, si limita a suggerire una diversa interpretazione delcolloquio: ne discende, a fronte di una motivazione che risulta non manifestamentecontradittoria e illogica, che tale censura non può essere ammessa in sede di le-gittimità.Ne consegue, in forza delle ragioni fin qui spiegate, l’infondatezza di questoprimo motivo di ricorso.1.2 Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Per quanto riguarda iltema della concretezza e attualità delle esigenze cautelari, infatti, alcuni prece-denti penali del [OSCURATO:PERSONA] (al netto delle condanne per reati in materia di armi e controla fede pubblica) sono stati correttamente valorizzati come specifici in quanto at-tinenti a episodi di ricettazione e sottrazione di beni sottoposti a pignoramento,che appaiono come tali della stessa indole di quello per cui si procede. Oggetto diuna corretta e logica valutazione sono inoltre sia le modalità concrete del fatto,ritenute rivelatrici di preordinazione e di una ben definita distribuzione di ruoli frai correi, sia la condotta post delictum in quanto volta ad alterare la genuinità delpanorama probatorio. Ritiene pertanto questa Corte che la valorizzazione dellespecifiche modalità del reato, della personalità del [OSCURATO:PERSONA] e del suo comportamentosuccessivo ai fatti sia stata correttamente effettuata dal Tribunale e non appaiadissonante rispetto agli elementi a sua disposizione: le conclusioni cui giunge l’or-dinanza impugnata in tema di attualità, specificità e concretezza delle esigenzecautelari sono dunque munite, sul piano logico-giuridico, di un adeguato fonda-mento.1.3 Quanto al terzo motivo, rileva la Corte che, contrariamente a quantosostiene il ricorrente, l’ordinanza contiene una specifica motivazione in meritoall’inidoneità di misure non custodiali: il Tribunale fa infatti esplicito riferimento(pagina 13 del provvedimento impugnato) alla non affidabilità e all’incapacità diautodisciplina del [OSCURATO:PERSONA] desumendola proprio dagli elementi, già oggetto di specificadescrizione e valutazione, delle modalità del fatto criminoso e del complessivocomportamento del ricorrente. Si tratta a sua volta di valutazione logica, coerentee nella quale, pertanto, non si coglie alcun vizio idoneo a intaccare la tenuta dellamotivazione.1.4 In ordine al quarto e ultimo motivo, si osserva che il Tribunale, in realtà,prende posizione sulla censura del ricorrente sulla motivazione del G.I.P., spie-gando, con argomenti evidentemente congrui e logici, che essa non risulta appa-rente anche grazie alla valorizzazione e all’esame critico di specifici atti di indaginee, in particolare, del raffronto fra i tabulati telefonici e l’ubicazione delle celle voltaa volta agganciate (pagina 13 ordinanza impugnata). E’ stata dunque esclusa cor-rettamente dal Tribunale la nullità dell’ordinanza del G.I.P. sotto il profilodell’omessa o apparente motivazione e, in particolare, dell’assenza di un effettivoconfronto con le ragioni poste alla base della richiesta di misura.2. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]