CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23119/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale insiste per il rigetto dei ricorso. Deposita nomina a difensore di fiducia, conclusioni e nota spese. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che, in sede di rito abbreviato, aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio colposo del lavoratore [OSCURATO:PERSONA], precipitato dal quarto piano di un edificio mentre stava svolgendo lavori di ristrutturazione all'interno di un appartamento. In particolare, è stato accertato che il Paun stava issando dei materiali con un argaro elettrico e che si era sbilanciato in quanto il cestello dal quale doveva prelevare il materiale si era sganciato per la errata e imperfetta collocazione dell'argano e del cestello (fatto del 13.7.2018). I giudici territoriali hanno ritenuto la responsabilità del ricorrente sia per l'inadeguato montaggio di argano e cestello, sia per il deficit di formazione dei lavoratori del cantiere: il Paun, assunto dal Russo "in nero' pochi giorni prima dell'incidente, era stato adibito a mansioni pericolose senza adeguata formazione. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del suo difensore, lamentando (in sintesi) quanto segue. I) Vizio di motivazione in punto di responsabilità, non avendo la Corte territoriale correttamente valutato il concorso di colpa della persona offesa nella causazione dell'evento, essendo stato accertato che questi era in stato di ebbrezza. Inadeguata valutazione in ordine alla idoneità di tale condotta ad interrompere il nesso di causalità, posto che l'assunzione di alcol durante il lavoro non era prevedibile per il datore di lavoro. II) Vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, per avere omesso di considerare l'incensuratezza del ricorrente e la riparazione del danno. III) Vizio di motivazione con riferimento alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, esclusa sulla sola base della ritenuta "gravità della colpa dell'imputato". IV) Vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. V) Vizio di motivazione in ordine all'eccessiva quantificazione del risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile e delle spese di costituzione e patrocinio. 3. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. 3.1. Il primo motivo è privo di pregio, contenendo censure che mirano, in larga parte, ad ottenere una rivalutazione dei fatti favorevole all'imputato, a fronte di una sentenza che ha adeguatamente evidenziato che il cestello era stato mal collocato e che tale precarietà fu la causa della caduta, per cui se argano e cestello fossero stati montati correttamente al riquadro della finestra, con fissaggio e puntelli, la vittima non sarebbe mai caduta, indipendentemente dal tasso alcolemico riscontrato nel corpo della stessa, legittimamente ritenuto irrilevante ai fini della responsabilità del prevenuto. Del resto, dagli accertamenti svolti in sede di merito non risulta dimostrato che il lavoratore sia caduto perché ubriaco. Da tali elementi è conseguita anche una corretta valutazione in ordine all'assenza, nel caso di specie, di una condotta abnorme del lavoratore, non essendo emersi elementi a supporto della sussistenza di un rischio eccentrico causato dalla condotta del lavoratore. 3.2. Il motivo sulla dosimetria della pena è inammissibile, svolgendo essenzialmente una censura di merito, a fronte di una pena che è stata determinata in misura non superiore alla media edittale, per la quale non è quindi richiesta una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01) 3.3. Anche la censura sull'operato giudizio di equivalenza delle circostanze attiene al merito, e non considera che, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02). 3.4. Quanto alla censura sulla non menzione, si osserva che la Corte di merito ha motivato specificamente e adeguatamente sul punto, negando il beneficio in relazione alla gravità del fatto, ai sensi dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. 3.5. L'ultimo motivo sulla provvisionale è inammissibile, alla luce del costante insegnamento secondo cui non è impugnabile, con ricorso per cassazione, la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 - 02). Per quanto attiene alle spese di costituzione e patrocinio in favore delle parti civili, la Corte di appello ha precisato che la liquidazione è stata effettuata secondo i criteri del d.m. n. 55/14, applicando la misura media della tariffa prevista per le varie fasi del giudizio.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti civili, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in questo giudizio di legittimità che liquida in euro 3.600,00 oltre accessori come per legge. Così deciso il 20 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]" e estensore [OSCURATO:PERSONA]