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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 novembre 2019

Cassazione n. 23275/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7024/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.

TRIB. [OSCURATO:PERSONA] n. 110/ 01/ 2018 depositata il 12/11/2019, pronunciata con riferimento ad un atto impositivo per il quale la parte ricorrente ha aderito alla definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, 08/08/2025 La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7024/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM. TRIB. [OSCURATO:PERSONA] n. 110/ 01/ 2018 depositata il 12/11/2019, pronunciata con riferimento ad un atto impositivo per il quale la parte ricorrente ha aderito alla definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, 08/08/2025 La
Decreto Cassazione n. 23275/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris