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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07516/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza interlocutoriasul ricorso iscritto al n. 10986/2025 R.G. proposto daAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],Eugenio della Valle e [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegataal controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodell’Umbria n. 363/02/2024, depositata il 21.11.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CGT-1 di Terni accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].,esercente l’attività di produzione di macchine di sollevamento e diNumero registro generale 10986/2025Numero sezionale 2356/2026Numero di raccolta generale 7516/2026Data pubblicazione 29/03/2026movimentazione, avverso l’avviso di accertamento con il quale era statarecuperata maggiore IVA per l’anno 2016;- secondo l’Agenzia non era applicabile l’aliquota IVA ridotta del 4%,prevista per le cessioni ed installazioni di piattaforme, servoscale e altrimezzi tecnici finalizzati a superare le barriere architettoniche, ai sensidella Tabella A, parte II, punti 31 e 33, allegata al d.P.R. n. 633/1972, maquella ordinaria del 22%, perché le piattaforme prodotte e cedute dallacontribuente nell’anno 2016 non possedevano i requisiti tecnici previsti dald.m. n. 236/1989, punto 8.1.13;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 dell’Umbria rigettaval’appello proposto dall’Agenzia, osservando, per quanto qui rileva, che:- il d.m. n. 236/1989, con l’art.4, punto 4.1.13, ha stabilito alcunespecifiche tecniche, non esistendo prima della sua emanazione unanormativa tecnica ed organica per le piattaforme elevatrici e per iservoscala, ma tali specifiche tecniche non potevano considerarsidefinitive, come si evince dallo stesso art. 4 cit. che prevede l’applicazionedelle prescrizioni di cui all’art. 8, punto 8.1.13, fino all’emanazione di unanormativa specifica, più avanzata e completa, per cui risulta evidente laprovvisorietà di dette specifiche tecniche;- a seguito del miglioramento tecnologico sono state emanate ulteriorinorme tecniche, specifiche per i servoscala e le piattaforme elevatrici,approvate e pubblicate dall’[OSCURATO:PERSONA] di Unificazione (UNI),dall’Organismo di [OSCURATO:PERSONA] (EN) e dall’OrganismoInternazionale per la standardizzazione (ISO), con l’introduzione del limitedi velocità di 0,15 m/s e senza limitazioni dell’altezza di sollevamento perle piattaforme elevatrici verticali;- con la direttiva comunitaria 2006/42/CE (direttiva macchine), recepitanel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 17 del 2010 (e che verrà abrogata,con effetto dal 20.10.2027, a seguito dell’entrata in vigore delRegolamento UE 2023/1230), è stata regolamentata la fabbricazione, lamessa a disposizione sul mercato e la messa in funzione delle macchine,Numero registro generale 10986/2025Numero sezionale 2356/2026Numero di raccolta generale 7516/2026Data pubblicazione 29/03/2026come definite dall’art.1.1 della stessa direttiva, con lo scopo di garantire lasicurezza e la salute dell’utilizzatore, applicabile alle piattaforme elevatrici;- la suindicata norma [OSCURATO:PERSONA] 81-41:2011, prevista per le piattaformeelevatrici, non è soltanto una norma di buona tecnica, ma è la versioneitaliana della norma europea armonizzata EN 81-41:2010, pubblicata sullaGazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la cui applicazionevolontaria da parte del fabbricante conferisce al prodotto la presunzione diconformità ai requisiti della direttiva e del d.lgs. n. 17/2010;- la vigente normativa europea garantisce alle piattaforme elevatrici e aiservoscala condizioni di sicurezza e di accessibilità più avanzate rispettoalla normativa tecnica del 1989, che con il progresso tecnologico dovevaessere necessariamente aggiornate, sicché risultano prive di valenza lavelocità da 0,10 m/s a 0,15 m/s e la lunghezza della corsa dellapiattaforma non superiore 4 metri, contestate dall’Ufficio alle piattaformeelevatrici cedute dalla contribuente, dato che la normativa europeastabilisce una velocità fino a 0,15 m/s e nessun limite alla corsa;- l’ADM impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo;- la contribuente resisteva con controricorso illustrato con memoria.[OSCURATO:PERSONA]- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.2, 4, 7 e 8 del d.m. n. 236/89, nonché del Punto 31 Tabella A) parte II,allegata al DPR 633/72, in combinato disposto con gli artt. 14 dellePreleggi, 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la CGT-2 ritenuto erroneamenteche la normativa nazionale di cui al d.m. n. 236/89 fosse stataimplicitamente abrogata dal d.lgs. n. 17/2010, che ha recepito la direttivacomunitaria 2006/42/CE (cd. direttiva macchine), sul presupposto chel’evoluzione tecnologica frattanto prodottasi avrebbe reso obsoleta, ancheai fini fiscali, la disciplina anteriore, senza considerare che le regoleNumero registro generale 10986/2025Numero sezionale 2356/2026Numero di raccolta generale 7516/2026Data pubblicazione 29/03/2026tecniche sopravvenute erano state dettate ai soli fini dell’immissione inmercato dei macchinari in questione;- tanto premesso, si ritiene necessario che il presente ricorso sia trattatoin pubblica udienza, stante le questioni di natura nomofilattica che devonoessere esaminate in tema di aliquote IVA agevolate, in particolare conriferimento all'individuazione delle norme tecniche (d.m. n. 236/1989 -norme tecniche armonizzate di origine unionale [OSCURATO:PERSONA] 81-41),alternativamente o esclusivamente applicabili in relazione ai beni indicatiai punti 31 e 33 della tabella A parte II del d.P.R. n. 633 del 1972 (nellaspecie, si trattava di cessioni di piattaforme elevatrici per soggetti conridotte o impedite capacità motorie), ai fini del riconoscimentodell'aliquota IVA agevolata al 4%.Numero registro generale 10986/2025Numero sezionale 2356/2026Numero di raccolta generale 7516/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggetto: Tributi –Ordinanza interlocutoriaComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -Tania HMELJAK - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- R.G.N. 10986/2025Giacomo Maria NONNO - Consigliere - CC – 12/03/2026Maria Giulia [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] NOCERAha pronunciato la seguenteOrdinanza interlocutoriasul ricorso iscritto al n. 10986/2025 R.G. proposto daAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],Eugenio della Valle e [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegataal controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodell’Umbria n. 363/02/2024, depositata il 21.11.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CGT-1 di Terni accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].,esercente l’attività di produzione di macchine di sollevamento e diNumero registro generale 10986/2025Numero sezionale 2356/2026Numero di raccolta generale 7516/2026Data pubblicazione 29/03/2026movimentazione, avverso l’avviso di accertamento con il quale era statarecuperata maggiore IVA per l’anno 2016;- secondo l’Agenzia non era applicabile l’aliquota IVA ridotta del 4%,prevista per le cessioni ed installazioni di piattaforme, servoscale e altrimezzi tecnici finalizzati a superare le barriere architettoniche, ai sensidella Tabella A, parte II, punti 31 e 33, allegata al d.P.R. n. 633/1972, maquella ordinaria del 22%, perché le piattaforme prodotte e cedute dallacontribuente nell’anno 2016 non possedevano i requisiti tecnici previsti dald.m. n. 236/1989, punto 8.1.13;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 dell’Umbria rigettaval’appello proposto dall’Agenzia, osservando, per quanto qui rileva, che:- il d.m. n. 236/1989, con l’art.4, punto 4.1.13, ha stabilito alcunespecifiche tecniche, non esistendo prima della sua emanazione unanormativa tecnica ed organica per le piattaforme elevatrici e per iservoscala, ma tali specifiche tecniche non potevano considerarsidefinitive, come si evince dallo stesso art. 4 cit. che prevede l’applicazionedelle prescrizioni di cui all’art. 8, punto 8.1.13, fino all’emanazione di unanormativa specifica, più avanzata e completa, per cui risulta evidente laprovvisorietà di dette specifiche tecniche;- a seguito del miglioramento tecnologico sono state emanate ulteriorinorme tecniche, specifiche per i servoscala e le piattaforme elevatrici,approvate e pubblicate dall’[OSCURATO:PERSONA] di Unificazione (UNI),dall’Organismo di [OSCURATO:PERSONA] (EN) e dall’OrganismoInternazionale per la standardizzazione (ISO), con l’introduzione del limitedi velocità di 0,15 m/s e senza limitazioni dell’altezza di sollevamento perle piattaforme elevatrici verticali;- con la direttiva comunitaria 2006/42/CE (direttiva macchine), recepitanel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 17 del 2010 (e che verrà abrogata,con effetto dal 20.10.2027, a seguito dell’entrata in vigore delRegolamento UE 2023/1230), è stata regolamentata la fabbricazione, lamessa a disposizione sul mercato e la messa in funzione delle macchine,Numero registro generale 10986/2025Numero sezionale 2356/2026Numero di raccolta generale 7516/2026Data pubblicazione 29/03/2026come definite dall’art.1.1 della stessa direttiva, con lo scopo di garantire lasicurezza e la salute dell’utilizzatore, applicabile alle piattaforme elevatrici;- la suindicata norma [OSCURATO:PERSONA] 81-41:2011, prevista per le piattaformeelevatrici, non è soltanto una norma di buona tecnica, ma è la versioneitaliana della norma europea armonizzata EN 81-41:2010, pubblicata sullaGazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la cui applicazionevolontaria da parte del fabbricante conferisce al prodotto la presunzione diconformità ai requisiti della direttiva e del d.lgs. n. 17/2010;- la vigente normativa europea garantisce alle piattaforme elevatrici e aiservoscala condizioni di sicurezza e di accessibilità più avanzate rispettoalla normativa tecnica del 1989, che con il progresso tecnologico dovevaessere necessariamente aggiornate, sicché risultano prive di valenza lavelocità da 0,10 m/s a 0,15 m/s e la lunghezza della corsa dellapiattaforma non superiore 4 metri, contestate dall’Ufficio alle piattaformeelevatrici cedute dalla contribuente, dato che la normativa europeastabilisce una velocità fino a 0,15 m/s e nessun limite alla corsa;- l’ADM impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo;- la contribuente resisteva con controricorso illustrato con memoria.[OSCURATO:PERSONA]- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.2, 4, 7 e 8 del d.m. n. 236/89, nonché del Punto 31 Tabella A) parte II,allegata al DPR 633/72, in combinato disposto con gli artt. 14 dellePreleggi, 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la CGT-2 ritenuto erroneamenteche la normativa nazionale di cui al d.m. n. 236/89 fosse stataimplicitamente abrogata dal d.lgs. n. 17/2010, che ha recepito la direttivacomunitaria 2006/42/CE (cd. direttiva macchine), sul presupposto chel’evoluzione tecnologica frattanto prodottasi avrebbe reso obsoleta, ancheai fini fiscali, la disciplina anteriore, senza considerare che le regoleNumero registro generale 10986/2025Numero sezionale 2356/2026Numero di raccolta generale 7516/2026Data pubblicazione 29/03/2026tecniche sopravvenute erano state dettate ai soli fini dell’immissione inmercato dei macchinari in questione;- tanto premesso, si ritiene necessario che il presente ricorso sia trattatoin pubblica udienza, stante le questioni di natura nomofilattica che devonoessere esaminate in tema di aliquote IVA agevolate, in particolare conriferimento all'individuazione delle norme tecniche (d.m. n. 236/1989 -norme tecniche armonizzate di origine unionale [OSCURATO:PERSONA] 81-41),alternativamente o esclusivamente applicabili in relazione ai beni indicatiai punti 31 e 33 della tabella A parte II del d.P.R. n. 633 del 1972 (nellaspecie, si trattava di cessioni di piattaforme elevatrici per soggetti conridotte o impedite capacità motorie), ai fini del riconoscimentodell'aliquota IVA agevolata al 4%.

P.Q.MLa Corte rimette la causa in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 marzo 2026Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliP.Q.MLa Corte rimette la causa in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 marzo 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza interlocutoriasul ricorso iscritto al n. 10986/2025 R.G. proposto daAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],Eugenio della Valle e [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegataal controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodell’Umbria n. 363/02/2024, depositata il 21.11.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CGT-1 di Terni accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].,esercente l’attività di produzione di macchine di sollevamento e diNumero registro generale 10986/2025Numero sezionale 2356/2026Numero di raccolta generale 7516/2026Data pubblicazione 29/03/2026movimentazione, avverso l’avviso di accertamento con il quale era statarecuperata maggiore IVA per l’anno 2016;- secondo l’Agenzia non era applicabile l’aliquota IVA ridotta del 4%,prevista per le cessioni ed installazioni di piattaforme, servoscale e altrimezzi tecnici finalizzati a superare le barriere architettoniche, ai sensidella Tabella A, parte II, punti 31 e 33, allegata al d.P.R. n. 633/1972, maquella ordinaria del 22%, perché le piattaforme prodotte e cedute dallacontribuente nell’anno 2016 non possedevano i requisiti tecnici previsti dald.m. n. 236/1989, punto 8.1.13;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 dell’Umbria rigettaval’appello proposto dall’Agenzia, osservando, per quanto qui rileva, che:- il d.m. n. 236/1989, con l’art.4, punto 4.1.13, ha stabilito alcunespecifiche tecniche, non esistendo prima della sua emanazione unanormativa tecnica ed organica per le piattaforme elevatrici e per iservoscala, ma tali specifiche tecniche non potevano considerarsidefinitive, come si evince dallo stesso art. 4 cit. che prevede l’applicazionedelle prescrizioni di cui all’art. 8, punto 8.1.13, fino all’emanazione di unanormativa specifica, più avanzata e completa, per cui risulta evidente laprovvisorietà di dette specifiche tecniche;- a seguito del miglioramento tecnologico sono state emanate ulteriorinorme tecniche, specifiche per i servoscala e le piattaforme elevatrici,approvate e pubblicate dall’[OSCURATO:PERSONA] di Unificazione (UNI),dall’Organismo di [OSCURATO:PERSONA] (EN) e dall’OrganismoInternazionale per la standardizzazione (ISO), con l’introduzione del limitedi velocità di 0,15 m/s e senza limitazioni dell’altezza di sollevamento perle piattaforme elevatrici verticali;- con la direttiva comunitaria 2006/42/CE (direttiva macchine), recepitanel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 17 del 2010 (e che verrà abrogata,con effetto dal 20.10.2027, a seguito dell’entrata in vigore delRegolamento UE 2023/1230), è stata regolamentata la fabbricazione, lamessa a disposizione sul mercato e la messa in funzione delle macchine,Numero registro generale 10986/2025Numero sezionale 2356/2026Numero di raccolta generale 7516/2026Data pubblicazione 29/03/2026come definite dall’art.1.1 della stessa direttiva, con lo scopo di garantire lasicurezza e la salute dell’utilizzatore, applicabile alle piattaforme elevatrici;- la suindicata norma [OSCURATO:PERSONA] 81-41:2011, prevista per le piattaformeelevatrici, non è soltanto una norma di buona tecnica, ma è la versioneitaliana della norma europea armonizzata EN 81-41:2010, pubblicata sullaGazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la cui applicazionevolontaria da parte del fabbricante conferisce al prodotto la presunzione diconformità ai requisiti della direttiva e del d.lgs. n. 17/2010;- la vigente normativa europea garantisce alle piattaforme elevatrici e aiservoscala condizioni di sicurezza e di accessibilità più avanzate rispettoalla normativa tecnica del 1989, che con il progresso tecnologico dovevaessere necessariamente aggiornate, sicché risultano prive di valenza lavelocità da 0,10 m/s a 0,15 m/s e la lunghezza della corsa dellapiattaforma non superiore 4 metri, contestate dall’Ufficio alle piattaformeelevatrici cedute dalla contribuente, dato che la normativa europeastabilisce una velocità fino a 0,15 m/s e nessun limite alla corsa;- l’ADM impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo;- la contribuente resisteva con controricorso illustrato con memoria.[OSCURATO:PERSONA]- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.2, 4, 7 e 8 del d.m. n. 236/89, nonché del Punto 31 Tabella A) parte II,allegata al DPR 633/72, in combinato disposto con gli artt. 14 dellePreleggi, 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la CGT-2 ritenuto erroneamenteche la normativa nazionale di cui al d.m. n. 236/89 fosse stataimplicitamente abrogata dal d.lgs. n. 17/2010, che ha recepito la direttivacomunitaria 2006/42/CE (cd. direttiva macchine), sul presupposto chel’evoluzione tecnologica frattanto prodottasi avrebbe reso obsoleta, ancheai fini fiscali, la disciplina anteriore, senza considerare che le regoleNumero registro generale 10986/2025Numero sezionale 2356/2026Numero di raccolta generale 7516/2026Data pubblicazione 29/03/2026tecniche sopravvenute erano state dettate ai soli fini dell’immissione inmercato dei macchinari in questione;- tanto premesso, si ritiene necessario che il presente ricorso sia trattatoin pubblica udienza, stante le questioni di natura nomofilattica che devonoessere esaminate in tema di aliquote IVA agevolate, in particolare conriferimento all'individuazione delle norme tecniche (d.m. n. 236/1989 -norme tecniche armonizzate di origine unionale [OSCURATO:PERSONA] 81-41),alternativamente o esclusivamente applicabili in relazione ai beni indicatiai punti 31 e 33 della tabella A parte II del d.P.R. n. 633 del 1972 (nellaspecie, si trattava di cessioni di piattaforme elevatrici per soggetti conridotte o impedite capacità motorie), ai fini del riconoscimentodell'aliquota IVA agevolata al 4%.Numero registro generale 10986/2025Numero sezionale 2356/2026Numero di raccolta generale 7516/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggetto: Tributi –Ordinanza interlocutoriaComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -Tania HMELJAK  - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- R.G.N. 10986/2025Giacomo Maria NONNO - Consigliere - CC – 12/03/2026Maria Giulia [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] NOCERAha pronunciato la seguenteOrdinanza interlocutoriasul ricorso iscritto al n. 10986/2025 R.G. proposto daAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],Eugenio della Valle e [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegataal controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodell’Umbria n. 363/02/2024, depositata il 21.11.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CGT-1 di Terni accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].,esercente l’attività di produzione di macchine di sollevamento e diNumero registro generale 10986/2025Numero sezionale 2356/2026Numero di raccolta generale 7516/2026Data pubblicazione 29/03/2026movimentazione, avverso l’avviso di accertamento con il quale era statarecuperata maggiore IVA per l’anno 2016;- secondo l’Agenzia non era applicabile l’aliquota IVA ridotta del 4%,prevista per le cessioni ed installazioni di piattaforme, servoscale e altrimezzi tecnici finalizzati a superare le barriere architettoniche, ai sensidella Tabella A, parte II, punti 31 e 33, allegata al d.P.R. n. 633/1972, maquella ordinaria del 22%, perché le piattaforme prodotte e cedute dallacontribuente nell’anno 2016 non possedevano i requisiti tecnici previsti dald.m. n. 236/1989, punto 8.1.13;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 dell’Umbria rigettaval’appello proposto dall’Agenzia, osservando, per quanto qui rileva, che:- il d.m. n. 236/1989, con l’art.4, punto 4.1.13, ha stabilito alcunespecifiche tecniche, non esistendo prima della sua emanazione unanormativa tecnica ed organica per le piattaforme elevatrici e per iservoscala, ma tali specifiche tecniche non potevano considerarsidefinitive, come si evince dallo stesso art. 4 cit. che prevede l’applicazionedelle prescrizioni di cui all’art. 8, punto 8.1.13, fino all’emanazione di unanormativa specifica, più avanzata e completa, per cui risulta evidente laprovvisorietà di dette specifiche tecniche;- a seguito del miglioramento tecnologico sono state emanate ulteriorinorme tecniche, specifiche per i servoscala e le piattaforme elevatrici,approvate e pubblicate dall’[OSCURATO:PERSONA] di Unificazione (UNI),dall’Organismo di [OSCURATO:PERSONA] (EN) e dall’OrganismoInternazionale per la standardizzazione (ISO), con l’introduzione del limitedi velocità di 0,15 m/s e senza limitazioni dell’altezza di sollevamento perle piattaforme elevatrici verticali;- con la direttiva comunitaria 2006/42/CE (direttiva macchine), recepitanel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 17 del 2010 (e che verrà abrogata,con effetto dal 20.10.2027, a seguito dell’entrata in vigore delRegolamento UE 2023/1230), è stata regolamentata la fabbricazione, lamessa a disposizione sul mercato e la messa in funzione delle macchine,Numero registro generale 10986/2025Numero sezionale 2356/2026Numero di raccolta generale 7516/2026Data pubblicazione 29/03/2026come definite dall’art.1.1 della stessa direttiva, con lo scopo di garantire lasicurezza e la salute dell’utilizzatore, applicabile alle piattaforme elevatrici;- la suindicata norma [OSCURATO:PERSONA] 81-41:2011, prevista per le piattaformeelevatrici, non è soltanto una norma di buona tecnica, ma è la versioneitaliana della norma europea armonizzata EN 81-41:2010, pubblicata sullaGazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la cui applicazionevolontaria da parte del fabbricante conferisce al prodotto la presunzione diconformità ai requisiti della direttiva e del d.lgs. n. 17/2010;- la vigente normativa europea garantisce alle piattaforme elevatrici e aiservoscala condizioni di sicurezza e di accessibilità più avanzate rispettoalla normativa tecnica del 1989, che con il progresso tecnologico dovevaessere necessariamente aggiornate, sicché risultano prive di valenza lavelocità da 0,10 m/s a 0,15 m/s e la lunghezza della corsa dellapiattaforma non superiore 4 metri, contestate dall’Ufficio alle piattaformeelevatrici cedute dalla contribuente, dato che la normativa europeastabilisce una velocità fino a 0,15 m/s e nessun limite alla corsa;- l’ADM impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo;- la contribuente resisteva con controricorso illustrato con memoria.[OSCURATO:PERSONA]- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.2, 4, 7 e 8 del d.m. n. 236/89, nonché del Punto 31 Tabella A) parte II,allegata al DPR 633/72, in combinato disposto con gli artt. 14 dellePreleggi, 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la CGT-2 ritenuto erroneamenteche la normativa nazionale di cui al d.m. n. 236/89 fosse stataimplicitamente abrogata dal d.lgs. n. 17/2010, che ha recepito la direttivacomunitaria 2006/42/CE (cd. direttiva macchine), sul presupposto chel’evoluzione tecnologica frattanto prodottasi avrebbe reso obsoleta, ancheai fini fiscali, la disciplina anteriore, senza considerare che le regoleNumero registro generale 10986/2025Numero sezionale 2356/2026Numero di raccolta generale 7516/2026Data pubblicazione 29/03/2026tecniche sopravvenute erano state dettate ai soli fini dell’immissione inmercato dei macchinari in questione;- tanto premesso, si ritiene necessario che il presente ricorso sia trattatoin pubblica udienza, stante le questioni di natura nomofilattica che devonoessere esaminate in tema di aliquote IVA agevolate, in particolare conriferimento all'individuazione delle norme tecniche (d.m. n. 236/1989 -norme tecniche armonizzate di origine unionale [OSCURATO:PERSONA] 81-41),alternativamente o esclusivamente applicabili in relazione ai beni indicatiai punti 31 e 33 della tabella A parte II del d.P.R. n. 633 del 1972 (nellaspecie, si trattava di cessioni di piattaforme elevatrici per soggetti conridotte o impedite capacità motorie), ai fini del riconoscimentodell'aliquota IVA agevolata al 4%. P.Q.MLa Corte rimette la causa in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 marzo 2026Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliP.Q.MLa Corte rimette la causa in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 marzo 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07516/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris