CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00286/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Propone ricorso per cassazione il Difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe avverso la sentenza n. 5461/2019 R. Sent., emessa il 6.12.19 dalla II Sezione Penale della Corte di Appello di Palermo, e depositata il 28.11.2018, integralmente confermativa della sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 30.05.19, che aveva riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina pluriaggravata in concorso commessa nell'Agenzia della [OSCURATO:PERSONA] di Misilmeri il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1. Con un primo articolato motivo si denuncia violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza od erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 628 cod. pen., in ragione della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato gli elementi di prova a sostegno dell'affermata sussistenza del reato contestato. Era stato denunciato come in primo grado la colpevolezza dell'imputato fosse stata ritenuta esclusivamente sulla base di indizi, senza alcuna prova certa, in violazione dell'art. 192, commi primo e secondo, cod. proc. pen. Gli elementi di criticità sottoposti alla Corte d'appello sono: 1) il riconoscimento operato dagli agenti di polizia giudiziaria a seguito del semplice raffronto tra le immagini estrapolate dai frames del sistema di videosorveglianza interna all'istituto di credito ed alcuni fotogrammi estratti dal profilo "Facebook" dell'imputato; 2) la descrizione generica e non caratterizzante delle due querelanti, limitata ad aspetti relativi a corporatura, altezza ed abbigliamento; 3) la mancata effettuazione di una perizia antropometrica; 4) la mancata effettuazione di un riconoscimento personale o fotografico da parte delle persone presenti nell'istituto di credito; 5) la mancata assunzione di dichiarazioni da parte di testimoni che hanno avuto un contatto diretto e ravvicinato con il rapinatore; 6) la sensibile maggior altezza dell'imputato rispetto alla concorde descrizione del rapinatore cui è stato assimilato.A tali rilievi la Corte d'appello ha opposto una motivazione carente ed apparente, contraddittoriamente affermando, a p. 5 della sentenza impugnata, che un fotogramma riprende dal basso il volto del rapinatore dal fisico esile e di bassa statura entrato nella banca per primo, laddove è impossibile da un'immagine dal basso verificare se un soggetto sia basso o meno, fermo che l'imputato è alto 171 cm., come da carta d'identità in atti, mentre sia la direttrice dell'istituto Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che la cliente della banca Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], le sole ad aver visto il rapinatore a distanza ravvicinata, hanno riferito di un uomo dall'altezza di soli 165 cm. circa. La sentenza impugnata ha motivato in modo carente in ordine al transito dell'autovettura Smart targata DW072MD, di proprietà della madre dell'imputato, all'interno del centro abitato di Misilmeri sia il 12 e 13 febbraio 2016, giorni in cui si sarebbe svolto un sopralluogo per organizzare la rapina, sia il 14, giorno in cui la rapina è stata consumata. Secondo il GUP, seguito dalla Corte d'appello, tale autovettura sarebbe stata di fatto utilizzata dall'imputato nelle fasi della preparazione e della perpetrazione della rapina. Non è stato tuttavia in contrario tenuto in conto come emerga dagli atti d'indagine (pag. 6 esito delega indagini CC. Misilmeri 14.09.2018) che la Smart era normalmente utilizzata dal padre dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], per svolgere l'attività di tecnico di impianti di potabilizzazione, prestata anche a Misilmeri, come confermato "dal controllo effettuato sul traffico telefonico delle utenze intestate e/o utilizzate dall'[OSCURATO:PERSONA], ed in particolare dall'utenza n. 3806968412", il giorno della rapina. La sentenza impugnata, nel momento in cui afferma a pag. 6 che è indimostrato che anche il padre utilizzava la Smart, è smentita da elementi certi emersi nelle indagini. Sotto altro profilo, deve ritenersi, ad avviso del ricorrente, che "le utenze agganciate nei pressi di Misi/meri attengano a ragioni differenti dalla rapina consumatasi, in considerazione del fatto che le stesse sono state captate non solo negli orari coincidenti con la consumazione della rapina, ma anche in orari lontani e successivi [...] (ore 10,15 e 15,46)", non avendo peraltro interesse l'autore del reato ad intrattenersi sul luogo dello stesso. L'intercettazione di cui al progr. 3000, r.i.t. 718/18, lungi dal confermare la tesi accusatoria, attesta invece l'estraneità dell'imputato alla rapina, rendendo conto soltanto dei suoi precedenti giudiziari, i quali viepiù si pongono in contrasto con le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il rapinatore appellato "Oscar" era un soggetto nervoso ed inesperto. Inoltre i Giudici di merito non hanno motivato, come invece avrebbero dovuto fare, sulla "scelta di discostarsi dall'applicare una sanzione più adeguata in ragione delle ombre dubitative e dell'effettiva condotta contestata all'odierno appellante" (recte, all'imputato). Essi, infine, erroneamente hanno ritenuto sussistente la circostanza aggravante del travisamento. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62- bis e 133 cod. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Lamenta il ricorrente come la Corte d'appello non abbia risposto ai rilievi difensivi invocanti la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sulla base della giovane età dell'imputato e dell'essere la rapina stata "svolta senza l'utilizzo di armi e con un modus procedendi idoneo a cagionare un grado di timore e di intimidazione delle vittime alquanto limitato". Essa, inoltre, ha motivato in modo solo apparente sull'individuazione della pena iniziale, senza prendere in considerazione né la personalità dell'imputato né le circostanze dell'azione: ciò che appare tanto più censurabile per avere l'imputato solo 19 anni. 3. In udienza, il P.G. presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è integralmente inammissibile. 1.1. Esso si limita ad ampiamente riprodurre, persino alla lettera, le censure avanzate in appello avverso la sentenza di primo grado, senza tenere in minima considerazione la lunga, articolata, stringente e completa motivazione in cui la Corte d'appello si è profusa nel respingerle. 2. Venendo al primo motivo di ricorso, il ricorrente omette di confrontarsi con l'intero sviluppo argomentativo della sentenza di secondo grado, volto a ricostruire come, passo dopo passo, gli inquirenti siano giunti all'identificazione dell'imputato quale autore della rapina e come detta identificazione resista ad ogni dubbio. 2.1. Tre sono i fondamentali elementi di fatto del tutto pretermessi, o infondatamente contestati, dal ricorrente. 2.1.1. In primo luogo, gli autori della rapina - alla stregua di quanto rilevato dalla Corte d'appello in relazione alle immagini di videosorveglianza - erano tutti travisati per ampia parte del volto, in guisa tale da impedire che le persone all'interno della banca, tenute in ostaggio per mezz'ora prima che i dispositivi automatici si aprissero, potessero riconoscerli. Ciò consente di sgombrare il campo dalle censure del ricorrente volte a denunciare la mancata effettuazione di ricognizioni personali e fotografiche da parte delle persone presenti nella banca, che nulla avrebbero potuto aggiungere rispetto alle dichiarazioni già rese, anche grazie alle quali gli inquirenti sono comunque riusciti a giungere all'identificazione certa dell'imputato. 2.1.2. In secondo luogo, la polizia giudiziaria - partendo proprio dalle dichiarazioni di una cliente e della direttrice della banca, sentite nell'immediatezza dei fatti, secondo cui uno dei rapinatori "era giovane, aveva circa venti anni, di corporatura particolarmente esile, alto circa m. 1,65, carnagione chiara" - è stata in grado di risalire all'imputato percorrendo due piste concorrenti: A) quella del particolare abbigliamento dal medesimo indossato; B) quella della Smart, di cui le immagini provenienti dalle telecamere esterne avevano registrato, fra le ore 11.53 e le ore 12.22 del 14 febbraio 2018, ossia poco prima della rapina, diversi passaggi in prossimità della banca (passaggi che il primo giudice perspicuamente annota essere stati compiuti anche nei giorni immediatamente precedenti). 2.1.2.1. Nell'ordine:a) quanto all'abbigliamento, la particolarità dello stesso emerge dalle immagini - che la Corte d'appello precisa essere nitide, a colori e ben rappresentative di tutti i dettagli (cfr. nt. 1 a pag. 2 della sentenza impugnata) - della videocamera interna, ritraenti, come primo soggetto ad entrare in banca - dalla polizia giudiziaria chiamato Oscar - un giovane magro che indossava un paio di scarpe ed un pantalone da tuta con singolari raffigurazioni ed inserti colorati. a.1) A dispetto di quanto sostenuto in ricorso, la Corte d'appello argomenta in maniera lineare e logica sulla conducenza degli indumenti all'imputato in considerazione della loro centralità, siccome ritenuta dallo stesso, alla stregua di quanto emerso, in particolare, da tre intercettazioni: - la prima è quella di cui al progr. 1013, a termini del quale l'imputato, nella Smart con il padre, gli dice che gli operanti gli avevano sequestrato anche il telefono con il numero 505 finale ed il padre, rimproveratolo per aver reso dichiarazioni contraddittorie in sede di perquisizione, gli risponde che "cercano i ruobbi'", ossia i vestiti; - la seconda si inserisce nel medesimo contesto, sub progr. 1028, da cui si evince che l'imputato comunica al padre che una fotografia delle scarpe postata quella mattina stessa su Facebook "avrebbe potuto compromettere la sua posizione", venendo perciò malamente apostrofato dal padre, con il quale l'imputato finisce per giustificarsi in questo modo: "no, di l'anno scorso ... guarda qua ... qua quante foto ... un macello di foto": - la terza è il progr. 2034 del 13 novembre 2018, secondo cui l'imputato, conversando con una donna, la rassicura circa la totale assenza di elementi a suo carico, menzionando "gli indumenti" di cui s'era disfatto, "bruciandoli"e "buttandoli". a.2) Alla luce di tali elementi, ineccepibilmente la Corte d'appello evoca, ai fini dell'identificazione dell'imputato, la significatività del possesso da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] di indumenti identici a quelli indossati dal rapinatore convenzionalmente denominato Oscar in rapporto all'affermazione del medesimo di essersene disfatto per la preoccupazione di figurare con detti indumenti indosso in una foto su Facebook, effettivamente reperita dagli inquirenti;b) quanto alla Smart, la Corte d'appello si perita di precisare che l'uso della stessa da parte dell'imputato è certo, in quanto confermato dalle intercettazioni ambientali attivate proprio sull'autovettura, che hanno registrato la viva voce dell'imputato impegnato in svariate conversazioni con interlocutori diversi, alcune delle quali giudicate avere una pregnante efficacia dimostrativa della sua partecipazione alla rapina. La Corte d'appello, in particolare, ne richiama due: - il progr. 1013, dal quale emerge che, avendo il 24 ottobre 2018 i Carabinieri esteso la perquisizione al luogo di residenza dell'imputato, questi la raggiunge utilizzando la Smart insieme al padre, cui tra l'altro rivela di essersi disfatto dei capi di abbigliamento che indossava il giorno della rapina; - una conversazione del pomeriggio del 24 stesso, in cui l'imputato, "discorrendo all'interno della Smart" con un tale "Dome—, gli manifesta il timore che sarebbe stato raggiunto da titolo detentivo per essergli "arrivata un'altra rapina stamattina! [OSCURATO:PERSONA]/mari!". b.1) A tali elementi, per mera completezza, può aggiungersi quanto altresì annota il GUP, ossia che due immagini estratte dal profilo dell'imputato su Facebook lo immortalano con indumenti identici a quelli indossati da Oscar, di cui una "in piedi sul tettuccio proprio della suddetta [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA]". b.2) Dinanzi ad una simile ricostruzione fattuale, che comprovatamente ricollega la disponibilità della Smart in capo all'imputato, non coglie minimamente nel segno la censura di contraddittorietà della sentenza impugnata per aver questa affermato che costituisce circostanza indimostrata l'utilizzo della Smart anche da parte del padre dell'imputato, contrariamente a quanto risulta da un accertamento in esito ad una delega d'indagine, peraltro dal ricorrente solo genericamente evocato, senza riportare e men che meno contestualizzare il passaggio rilevante, così incorrendo in patente aspecificità. A venire in linea di conto è che la Smart, a prescindere dall'intestazione alla madre dell'imputato e dall'eventuale utilizzo 'anche' da parte del padre, fosse giust'appunto nell'ampia disponibilità dell'imputato. b.3) D'altronde l'impiego della Smart da parte dell'imputato è un dato probatorio dalla Corte d'appello non utilizzato isolatamente, ma in uno alla significativa assenza di traffico telefonico sulle utenze cellulari del medesimo, ed in particolare su quella 505 finale, nelle ore di consumazione della rapina, "come" - sottolinea ancora detta Corte - "da lui ammesso più volte nelle intercettazioni". b.4) A fronte di ciò, in relazione al compendio intercettativo, il ricorso accenna ad una diversa prospettazione, secondo cui la circostanza che la Smart fosse 'normalmente' - e dunque comunque non 'esclusivamente' - in uso al padre dell'imputato per la sua attività di tecnico della potabilizzazione anche in Misilmeri troverebbe conferma dal traffico "delle utenze intestate e/o utilizzate dall'[OSCURATO:PERSONA] [ossia dall'imputato], ed in particolare dall'utenza n. 3806968412H che nel giorno della rapina ha agganciato le celle telefoniche non solo di Misilmeri ma anche di Marineo e di Bagheria, luoghi in cui alcuni esercizi commerciali usufruiscono dei servizi della società di potabilizzazione dell'acqua": l'invocazione dell'utenza n. 3806968412 - pretesamente in uso all'imputato, laddove, invece, secondo la sentenza di primo grado, "le utenze intestate a [OSCURATO:PERSONA], in data 9 aprile 2018, erano le seguenti: 366-1281291, gestore Tim; 380-2652505, gestore Wind", oltre alle "ulteriori utenze telefoniche: 331.2851793 - 366-8114379; 371-3239405" (cfr. pag. 9) - non pare rilevare ai fini della dimostrazione dei movimenti del padre; del resto, anche a volere, in via di mera ipotesi, supporre che per errore il ricorso abbia attribuito l'utenza n. 3806968412 all'imputato anziché al padre (ciò che tuttavia non è dato di appurare, poiché entrambe le sentenze di merito non citano l'utenza n. 3806968412 in questione), il semplice aggancio, da parte di detta utenza, delle celle telefoniche anche di Misilmeri il giorno della rapina - viepiù inammissibilmente nel ricorso per cassazione non supportato dal richiamo di alcun atto o documento e a fortiori non circostanziato in relazione alla zona ed alle ore - sarebbe un dato irrilevante, in limine attestando solo che 'anche' il padre ha attraversato il territorio di Misilnneri quel dato giorno, senza però minimamente inficiare il complessivo quadro probatorio delineato dai giudici di merito, ed in particolare dalla Corte d'appello, a carico dell'imputato. 2.1.3. In terzo luogo, il mosaico delle prove a carico dell'imputato, cui si accennava in apertura, ricondotto ad unità dalla Corte d'appello, si compone di un altro tassello, del tutto obnubilato dal ricorso, quantunque costituente il cuore della motivazione della sentenza impugnata. Esso attiene al valore, dalla Corte d'appello ritenuto confessorio, delle (n) conversazioni intercettate, con particolare riguardo al progr. 2834, con riferimento al quale la partecipazione dell'imputato alla rapina "è un fatto dato per scontato dagli stessi conversanti e le interlocuzioni ed i commenti riguardano esclusivamente la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e gli elementi probatori a suo carico che la p.g. avrebbe potuto acquisire". 2.1.3.1. L'intrinseca chiarezza del progressivo di cui si tratta emerge a maggior ragione alla luce di un complessivo quadro d'insieme cui sono ascrivibili anche altre conversazioni, tra le quali spicca il progr. 3000 del 24/10/2018, unico evocato in ricorso per sostenerne l'inidoneità a fondare la penale responsabilità dell'imputato, siccome in limine confermativo dei suoi precedenti penali, ed invece, di per sé ed in quanto inserito nel ridetto quadro, eloquentemente indicativo dell'aver l'imputato commesso la rapina oggetto di giudizio: invero l'imputato non si limita a dire alla propria ragazza: "Mi è arrivata una rapina di Misilmeri ... mi devono venire 'a prendere —, ma si spinge oltre, esplicitando all'interlocutrice lo stato delle indagini, riferendole che i Carabinieri (come in effetti accaduto) avevano effettuato una perquisizione domiciliare, senza però - a suo dire - trovare niente di rilevante. 2.2. Al descritto complesso degli elementi di fatto, doviziosamente scrutinati da entrambi i giudici di merito ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, va ascritta l'ulteriore pertinente osservazione della Corte d'appello - su cui, alla stregua di una non condivisibile segmentazione dell'intero compendio probatorio, si appuntano invece le doglianze del ricorrente - a termini della quale, un fotogramma estratto dalle immagini del circuito di videosorveglianza riprende dal basso il volto del rapinatore entrato per primo in banca, restituendo, nel confronto con le altre fotografie a volto scoperto dell'imputato, proprio le fattezze del suo volto. 2.2.1. Secondo il ricorrente, non è possibile da un'immagine dal basso verificare l'altezza di taluno, tenuto conto per di più che l'imputato è alto 171 cm., e che le persone informate sui fatti riferiscono invece di un uomo alto all'incirca 165 cm. 2.2.2. Nondimeno, il dato di fatto - incontestato come tale dal ricorrente - è che agli atti del giudizio figura siffatto "fotogramma che riprende dal basso il volto del rapinatore" e che esso - direttamente comparato dalla Corte d'appello (la quale specifica le indicazioni delle immagini e delle pagine rilevanti) con le fotografie a volto scoperto dell'imputato (da questi non contestate in relazione alla circostanza che ritraggono la sua effigie) - produce l'esito di immortalare proprio le sembianze del suo volto. 2.2.3. A fronte di ciò, l'effettiva altezza dell'imputato - fermo che la differenza di soli 6 cm. tra l'altezza riferita dalle persone infornate sui fatti e quella che l'imputato pretende di ricavare dalla carta d'identità è obiettivamente minima costituisce un dato irrilevante, tanto più in quanto la Corte d'appello precisa che il fotogramma si riferisce all'uomo esile entrato per primo in banca, ossia quello dalla polizia giudiziaria indicato come Oscar. In effetti, l'ordine di ingresso in banca dei rapinatori rappresenta un particolare su cui la Corte d'appello si è minuziosamente soffermata, raccordando il contenuto delle immagini colte dalle telecamere esterne immediatamente prima della rapina con il contenuto di quelle colte dalle telecamere interne durante la stessa e così specificando che le immagini relative alla strada ritraevano i tre rapinatori, alle ore 12.35, raggiungere "il marciapiede posto di fronte all'agenzia di credito nell'ordine Oscar, Mike, Charlie (lo stesso con il quale entrarono nell'agenzia) [...]". 2.2.4. A completamento di quanto detto sin qui, deve soltanto aggiungersi che, a questo punto, come già rilevato dalla Corte d'appello, la doglianza circa la mancata effettuazione di perizia antropometrica si infrange contro un compendio probatorio solidamente individualizzante a carico dell'imputato. 2.2.5. Prima di concludere la disamina del motivo che ne occupa, resta da soffermarsi su due discontinui profili di censura pur confusamente inseriti nel corpo del motivo stesso. 2.2.5.1. Sul primo, circa l'avere i Giudici di merito in tesi non motivato la "scelta di discostarsi dall'applicare una sanzione più adeguata in ragione delle ombre dubitative e dell'effettiva condotta contestata all'odierno [imputato]", v'è da rimarcare che nessuna "ombra dubitativa" affligge il giudizio di penale responsabilità dell'imputato, convintamente ed argomentatamente espresso in termini di assoluta certezza sia dal primo che dai secondi Giudici. 2.2.5.2. Sul secondo, circa l'erronea affermazione di sussistenza dell'aggravante del travisamento, v'è parimenti da rimarcare che lo stesso imputato, nelle intercettazioni, avvalorando il contenuto delle immagini delle videoriprese, confessa di essere stato "coperto" nel compimento della rapina e, proprio fidando di ciò, di possedere la convinzione (rivelatasi fallace) che gli inquirenti non sarebbero stati in grado di giungere a lui: la qual cosa rende giustizia della correttamente contestata e ritenuta aggravante, ai fini della sussistenza della quale, per costante giurisprudenza, "è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa" (così da ultimo Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera, Rv. 271667, in un caso in cui "la Corte ha riconosciuto l'aggravante in relazione al travisamento realizzato indossando un casco non integrale che, pur non coprendo interamente il viso e non impedendo del tutto la visualizzazione dei tratti somatici, rendeva comunque la persona meno riconoscibile"). 3. Ciò detto relativamente al primo motivo di ricorso, anche il secondo è del pari inammissibile, in quanto, di nuovo, manifestamente infondato. 3.1. Reitera il ricorrente dinanzi a questa Suprema Corte doglianze in ordine alla pretesa eccessiva severità del trattamento sanzionatorio - per la determinazione della pena iniziale in termini discosti dal minimo e per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - già devolute alla Corte d'appello, senza tenere in alcuna considerazione quanto sia questa sia per vero il primo Giudice esaustivamente scrivono al riguardo. 3.2. La Corte d'appello, in perfetta coerenza con le risultanze fattuali di cui, alla stregua di quanto s'è detto, ha dato ampiamente conto nella motivazione della sentenza impugnata, perviene ad un giudizio di piena adeguatezza della pena irrogata all'imputato in primo grado, in ragione sia dell'obiettiva gravità del fatto sia anche della negativa personalità del medesimo. In particolare, quanto a questo secondo aspetto, che il ricorso ritiene non adeguatamente esaminato, detta Corte rileva, al contrario, che egli, non solo ha avuto la pazienza e la freddezza di rimanere per oltre mezz'ora con i complici dentro la banca in attesa dell'apertura temporizzata delle casseforti, tenendo tra l'altro in ostaggio i presenti, ma, nelle intercettazioni, manifesta elevate spregiudicatezza e determinazione a delinquere, affermando di voler commettere, non già semplici furti, ma più lucrose rapine, incurante del rischio di scontare anni di detenzione, pur di ottenere un consistente bottino. 3.3. Una tale motivazione, peraltro, si salda perfettamente con quella del primo Giudice, volta ad evidenziare sia l'intrinseca gravità del reato per cui si procede, anche sotto il profilo dell'entità del denaro sottratto alla banca, sia l'elevata intensità del dolo, avuto riguardo ai sopralluoghi effettuati nei giorni precedenti la rapina ed alle modalità dell'azione, sia infine la spiccata capacità a delinquere, desumibile, tra l'altro, dai comportamenti successivi alla rapina, in relazione alla distruzione di importanti elementi di prova. 3.4. Dinanzi alla descrizione di una tal marcatamente delinquenziale personalità dell'imputato, si infrange l'invocazione, in favore del medesimo, della sua giovane età, la pretesa immaturità derivante dalla quale è ad ogni modo contraddetta da una cinica, e calcolata, lucidità criminale. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - al ver- samento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam