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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22392/2026

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e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato;-resistente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio, n. 5994/2023 depositata il 25/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9391/2024Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22392/2026Data pubblicazione 30/06/20261.

Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, notificatoin data 25 marzo 2021, l’odierna ricorrente chiese la cancellazione delsequestro conservativo sui propri terreni, meglio distinti in catasto al fg.99 mapp. 1022-1023-1088, disposta dalla Commissione tributaria dieuro 4.508.053,91.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sostenne l’intervenuta inefficacia del sequestroconservativo in ragione di quanto verificatosi in distinti procedimenti civilinell’ambito dei quali, i beni oggetto del sequestro, furono assoggettati apignoramento da altri creditori, con instaurazione del procedimento R.G.E.258/2008, nell’ambito del quale l’Agenzia delle Entrate spiegò interventoper il recupero del suo credito, e che, successivamente, con sentenza n.38 del 18 dicembre 2008, fu dichiarato il Fallimento dell’Edil CastellucciS.r.l. e l’Agenzia delle Entrate intervenne, anche in tale procedura, per ilrecupero del credito erariale.A conclusione del relativo procedimento, con decreto del 17 ottobre2017, il Tribunale di Frosinone Sezione fallimentare, dispose la chiusuradel fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per compiuta ripartizione dell’attivo ene dispose l’archiviazione.Il giudice civile dispose la cancellazione della trascrizione del fallimentoe del pignoramento immobiliare.I terreni rimasero invenduti dopo diversi tentativi di venditaall’incanto.2.La C.T.P. di Frosinone respinse il ricorso osservando l’irrilevanzadell’intervenuto fallimento, invocato dal ricorrente quale ragione dellainefficacia del sequestro conservativo.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. interpose appello sostenendo che ilprovvedimento di autorizzazione al sequestro conservativo fosse divenutoinefficace a seguito della declaratoria di fallimento.

Al contempo siNumero registro generale 9391/2024Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22392/2026Data pubblicazione 30/06/2026lamentò l’erroneità della statuizione di primo grado per aver ritenuto privodi efficacia il provvedimento del giudice dell’esecuzione presso il [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato estinto il procedimento e disposta lacancellazione della trascrizione immobiliare.L’appello fu disatteso.Il giudice di merito osservò, ripercorrendo e condividendo la decisionedi primo grado, che l’intervenuta procedura fallimentare non potevarendere inefficace il sequestro conservativo “stante la persistenteinsoddisfazione del creditore”.Si osservò inoltre che il giudice dell’esecuzione, poiché i terreni siti inAlatri erano rimasti invenduti, dichiarò improcedibile la procedura ed ilgiudice delegato ai fallimenti dispose l’abbandono di tali diritti.

Ciòcomunque non determinò la restituzione alla libera disponibilità dei beniper la società ricorrente, stante il sequestro conservativo.Il sequestro conservativo manteneva la sua efficacia fino alla completasoddisfazione del credito.La partecipazione dell’Agenzia delle Entrate alla ripartizione dell’attivonon costituiva anch’essa ragione di inefficacia del sequestro né potevaoperare l’art. 686 c.p.c. non essendo intervenuta sentenza esecutiva e,pertanto, il sequestro conservativo non si era convertito il pignoramento.3.La sentenza è impugnata con ricorso affidato ad un motivo.L’agenzia si è costituita al solo fine della partecipazione alla eventualeudienza di discussione.In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con la prima ed unica censura di denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 686, comma 1, c.p.c. e 156, comma 2, disp. att.c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.Numero registro generale 9391/2024Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22392/2026Data pubblicazione 30/06/2026Il primo motivo di appello, assume il ricorrente, era fondatosull’avvenuta violazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di quantodisposto dall’art. 686 comma 1 c.p.c. a mente del quale il sequestro siconverte in pignoramento, nel momento in cui il creditore sequestranteottiene sentenza esecutiva, nonché dell’art. 156 comma 2 disp. att. c.p.c.,il quale dispone la necessità dell'annotazione della sentenza di condannaesecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'articolo 679 c.p.c.Annotazione che non era stata effettuata dall’Agenzia delle entrate.A fronte di tale motivo, il giudice di merito avrebbe errato nel nondisporre la cancellazione pur non avendo l’Agenzia provveduto adeffettuare la notificazione.2.

Il motivo è inammissibile.Come emerge dal ricorso e dalla sentenza, a fronte del suindicatomotivo di appello e del contenuto della sentenza come innanzi riprodotto,il ricorrente aveva allegato a fondamento della censura dueprovvedimenti:il primo, del [OSCURATO:PERSONA] del 4 febbraio 2020, ove, sulpresupposto secondo il quale quando dopo la chiusura del fallimento overimangano invenduti beni immobili acquisiti all'attivo essi vanno restituitial fallito, era stata autorizzata la cancellazione della trascrizione dellasentenza di fallimento, avvertendo però che tale cancellazione operavasoltanto con riguardo alle formalità di trascrizione ad istanza dellacuratela, posto che la chiusura del fallimento ha effetto esdebitatorio solonei limiti di quanto paga nel concorso fallimentare, "tutte le altre.....(formalità).... devono restare iscritte o trascritte, atteso che i creditoririacquistano il libero esercizio dei loro diritti ....".Il secondo provvedimento allegato è del Giudice dell'esecuzione del 2gennaio 2021, che nel procedimento esecutivo inscritto al n. 75/2007R.G.E., ad istanza della società esecutata, sul presupposto delladeclaratoria di estinzione dell'esecuzione per inattività delle parti (art. 631Numero registro generale 9391/2024Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22392/2026Data pubblicazione 30/06/2026c.p.c.), ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramentoimmobiliare eseguito con "...nota in data 2 dicembre 2008 - Registroparticolare n. 18540 - registro generale n. 26985...".Le due disposizioni processuali in questa sede denunciate come violatesono state invocate, nel giudizio di merito, sia sulla base di titoli didomanda diversi (quelli riassunti dai giudici di merito e riportati nei fatti dicausa) sia senza dedurre che la sentenza di condanna esecutiva già erastata pronunciata.Ed infatti il giudice di merito ha affermato che non c’era stata, nellafattispecie, sentenza esecutiva di condanna così che non trovavanoapplicazione né la conversione del sequestro in pignoramento (art. 686c.p.c.) né l’adempimento imposto al creditore sequestrante dall’art. 156d.a. c.p.c.Solo in sede di memoria, depositata a seguito della proposta didefinizione anticipata, è stata prodotta e posta a fondamento dellacensura la sentenza della C.T.P. di Frosinone dell’aprile del 2009 divenutaesecutiva, che -in ipotesi- avrebbe dovuto essere trascritta dall’Agenziadelle Entrate.2.2 In relazione al predetto deposito deve osservarsi che nel giudiziodi legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non è ammessoil deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedentigradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso edel controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente ladecisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il terminestabilito dall'art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione inallegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c. (tra le diverse v.Cass.

Sez. 1, n. 28999/2018; Cass. Sez. 1, n. 7515/2011).La memoria depositata da parte ricorrente può assolvere alla (sola)funzione di illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte colricorso, ovvero di confutare le tesi avversarie, ma non può specificare odNumero registro generale 9391/2024Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22392/2026Data pubblicazione 30/06/2026integrare od ampliare il contenuto delle originarie argomentazioni che nonsiano state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto attointroduttivo e, tanto meno, dedurre nuove eccezioni o sollevare nuovequestioni di dibattito (v.

Cass. Sez.

U., n. 11097/2006 cui adde, explurimis, Cass., Sez. 2 n. 30760/2018; Cass., Sez. 2 n. 17603/2011).Il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllarela difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principidi diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anchenuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini edaccertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali,sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (Cass. Sez.

T, n. 19098/2023Cass.

Sez. 3, n. 15196/2018; Cass. Sez. 2, n. 14477/2018; Cass. Sez. 1,n. 25319/2017; Cass. Sez. 1, n. 2140/2006; Cass. Sez.

L, n. 2905/1996).Nella specie, il ricorrente, in sede di memoria, anche allegando nuovadocumentazione ossia la sentenza della C.T.P. di Frosinone del 15 aprile2009, ha censurato la decisione proponendo una questione mai introdottaprima (se non con modalità diverse e riferita a diversi provvedimentigiurisdizionali).Ciò comporta la novità della questione e, pertanto, l’inammissibilità delmotivo così come integrato in sede di memoria.3.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Nulla va disposto ai fini della disciplina delle spese processuali,essendosi costituita l’Agenzia al solo fine di partecipare all’eventualeudienza di discussione.Seppur la Corte non debba pronunciare sulle spese, e trattandosi didecisione conforme alla proposta, va ad ogni modo disposto il versamentoin favore della Cassa delle Ammende, così come prescritto dal combinatodisposto di cui agli artt. 380-bis, terzo comma, e 96, terzo comma.Deve, infine, darsi atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento da parteNumero registro generale 9391/2024Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22392/2026Data pubblicazione 30/06/2026della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il proposto ricorso, a norma dello stesso articolo 13,comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alversamento della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delleammende; dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il proposto ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma il 14 gennaio 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato;-resistente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio, n. 5994/2023 depositata il 25/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9391/2024Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22392/2026Data pubblicazione 30/06/20261. Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, notificatoin data 25 marzo 2021, l’odierna ricorrente chiese la cancellazione delsequestro conservativo sui propri terreni, meglio distinti in catasto al fg.99 mapp. 1022-1023-1088, disposta dalla Commissione tributaria dieuro 4.508.053,91.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sostenne l’intervenuta inefficacia del sequestroconservativo in ragione di quanto verificatosi in distinti procedimenti civilinell’ambito dei quali, i beni oggetto del sequestro, furono assoggettati apignoramento da altri creditori, con instaurazione del procedimento R.G.E.258/2008, nell’ambito del quale l’Agenzia delle Entrate spiegò interventoper il recupero del suo credito, e che, successivamente, con sentenza n.38 del 18 dicembre 2008, fu dichiarato il Fallimento dell’Edil CastellucciS.r.l. e l’Agenzia delle Entrate intervenne, anche in tale procedura, per ilrecupero del credito erariale.A conclusione del relativo procedimento, con decreto del 17 ottobre2017, il Tribunale di Frosinone Sezione fallimentare, dispose la chiusuradel fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per compiuta ripartizione dell’attivo ene dispose l’archiviazione.Il giudice civile dispose la cancellazione della trascrizione del fallimentoe del pignoramento immobiliare.I terreni rimasero invenduti dopo diversi tentativi di venditaall’incanto.2.La C.T.P. di Frosinone respinse il ricorso osservando l’irrilevanzadell’intervenuto fallimento, invocato dal ricorrente quale ragione dellainefficacia del sequestro conservativo.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. interpose appello sostenendo che ilprovvedimento di autorizzazione al sequestro conservativo fosse divenutoinefficace a seguito della declaratoria di fallimento. Al contempo siNumero registro generale 9391/2024Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22392/2026Data pubblicazione 30/06/2026lamentò l’erroneità della statuizione di primo grado per aver ritenuto privodi efficacia il provvedimento del giudice dell’esecuzione presso il [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato estinto il procedimento e disposta lacancellazione della trascrizione immobiliare.L’appello fu disatteso.Il giudice di merito osservò, ripercorrendo e condividendo la decisionedi primo grado, che l’intervenuta procedura fallimentare non potevarendere inefficace il sequestro conservativo “stante la persistenteinsoddisfazione del creditore”.Si osservò inoltre che il giudice dell’esecuzione, poiché i terreni siti inAlatri erano rimasti invenduti, dichiarò improcedibile la procedura ed ilgiudice delegato ai fallimenti dispose l’abbandono di tali diritti. Ciòcomunque non determinò la restituzione alla libera disponibilità dei beniper la società ricorrente, stante il sequestro conservativo.Il sequestro conservativo manteneva la sua efficacia fino alla completasoddisfazione del credito.La partecipazione dell’Agenzia delle Entrate alla ripartizione dell’attivonon costituiva anch’essa ragione di inefficacia del sequestro né potevaoperare l’art. 686 c.p.c. non essendo intervenuta sentenza esecutiva e,pertanto, il sequestro conservativo non si era convertito il pignoramento.3.La sentenza è impugnata con ricorso affidato ad un motivo.L’agenzia si è costituita al solo fine della partecipazione alla eventualeudienza di discussione.In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con la prima ed unica censura di denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 686, comma 1, c.p.c. e 156, comma 2, disp. att.c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.Numero registro generale 9391/2024Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22392/2026Data pubblicazione 30/06/2026Il primo motivo di appello, assume il ricorrente, era fondatosull’avvenuta violazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di quantodisposto dall’art. 686 comma 1 c.p.c. a mente del quale il sequestro siconverte in pignoramento, nel momento in cui il creditore sequestranteottiene sentenza esecutiva, nonché dell’art. 156 comma 2 disp. att. c.p.c.,il quale dispone la necessità dell'annotazione della sentenza di condannaesecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'articolo 679 c.p.c.Annotazione che non era stata effettuata dall’Agenzia delle entrate.A fronte di tale motivo, il giudice di merito avrebbe errato nel nondisporre la cancellazione pur non avendo l’Agenzia provveduto adeffettuare la notificazione.2. Il motivo è inammissibile.Come emerge dal ricorso e dalla sentenza, a fronte del suindicatomotivo di appello e del contenuto della sentenza come innanzi riprodotto,il ricorrente aveva allegato a fondamento della censura dueprovvedimenti:il primo, del [OSCURATO:PERSONA] del 4 febbraio 2020, ove, sulpresupposto secondo il quale quando dopo la chiusura del fallimento overimangano invenduti beni immobili acquisiti all'attivo essi vanno restituitial fallito, era stata autorizzata la cancellazione della trascrizione dellasentenza di fallimento, avvertendo però che tale cancellazione operavasoltanto con riguardo alle formalità di trascrizione ad istanza dellacuratela, posto che la chiusura del fallimento ha effetto esdebitatorio solonei limiti di quanto paga nel concorso fallimentare, "tutte le altre.....(formalità).... devono restare iscritte o trascritte, atteso che i creditoririacquistano il libero esercizio dei loro diritti ....".Il secondo provvedimento allegato è del Giudice dell'esecuzione del 2gennaio 2021, che nel procedimento esecutivo inscritto al n. 75/2007R.G.E., ad istanza della società esecutata, sul presupposto delladeclaratoria di estinzione dell'esecuzione per inattività delle parti (art. 631Numero registro generale 9391/2024Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22392/2026Data pubblicazione 30/06/2026c.p.c.), ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramentoimmobiliare eseguito con "...nota in data 2 dicembre 2008 - Registroparticolare n. 18540 - registro generale n. 26985...".Le due disposizioni processuali in questa sede denunciate come violatesono state invocate, nel giudizio di merito, sia sulla base di titoli didomanda diversi (quelli riassunti dai giudici di merito e riportati nei fatti dicausa) sia senza dedurre che la sentenza di condanna esecutiva già erastata pronunciata.Ed infatti il giudice di merito ha affermato che non c’era stata, nellafattispecie, sentenza esecutiva di condanna così che non trovavanoapplicazione né la conversione del sequestro in pignoramento (art. 686c.p.c.) né l’adempimento imposto al creditore sequestrante dall’art. 156d.a. c.p.c.Solo in sede di memoria, depositata a seguito della proposta didefinizione anticipata, è stata prodotta e posta a fondamento dellacensura la sentenza della C.T.P. di Frosinone dell’aprile del 2009 divenutaesecutiva, che -in ipotesi- avrebbe dovuto essere trascritta dall’Agenziadelle Entrate.2.2 In relazione al predetto deposito deve osservarsi che nel giudiziodi legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non è ammessoil deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedentigradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso edel controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente ladecisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il terminestabilito dall'art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione inallegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c. (tra le diverse v.Cass. Sez. 1, n. 28999/2018; Cass. Sez. 1, n. 7515/2011).La memoria depositata da parte ricorrente può assolvere alla (sola)funzione di illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte colricorso, ovvero di confutare le tesi avversarie, ma non può specificare odNumero registro generale 9391/2024Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22392/2026Data pubblicazione 30/06/2026integrare od ampliare il contenuto delle originarie argomentazioni che nonsiano state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto attointroduttivo e, tanto meno, dedurre nuove eccezioni o sollevare nuovequestioni di dibattito (v. Cass. Sez. U., n. 11097/2006 cui adde, explurimis, Cass., Sez. 2 n. 30760/2018; Cass., Sez. 2 n. 17603/2011).Il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllarela difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principidi diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anchenuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini edaccertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali,sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (Cass. Sez. T, n. 19098/2023Cass. Sez. 3, n. 15196/2018; Cass. Sez. 2, n. 14477/2018; Cass. Sez. 1,n. 25319/2017; Cass. Sez. 1, n. 2140/2006; Cass. Sez. L, n. 2905/1996).Nella specie, il ricorrente, in sede di memoria, anche allegando nuovadocumentazione ossia la sentenza della C.T.P. di Frosinone del 15 aprile2009, ha censurato la decisione proponendo una questione mai introdottaprima (se non con modalità diverse e riferita a diversi provvedimentigiurisdizionali).Ciò comporta la novità della questione e, pertanto, l’inammissibilità delmotivo così come integrato in sede di memoria.3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Nulla va disposto ai fini della disciplina delle spese processuali,essendosi costituita l’Agenzia al solo fine di partecipare all’eventualeudienza di discussione.Seppur la Corte non debba pronunciare sulle spese, e trattandosi didecisione conforme alla proposta, va ad ogni modo disposto il versamentoin favore della Cassa delle Ammende, così come prescritto dal combinatodisposto di cui agli artt. 380-bis, terzo comma, e 96, terzo comma.Deve, infine, darsi atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento da parteNumero registro generale 9391/2024Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 22392/2026Data pubblicazione 30/06/2026della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il proposto ricorso, a norma dello stesso articolo 13,comma 1-bis, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alversamento della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delleammende; dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il proposto ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma il 14 gennaio 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 22392/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris