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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 09836/2023

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al R.G.N. 13670-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 499/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 23/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

Ric. 2018 n. 13670 sez.

S2 -ud. 16-02-2023 -2- Rilevato che:

1. c on atto di citazione del 27.06.2008, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio,dinanzi al Tribunale di Catania , [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, dell’importo di € 9.000,00, a titolo di provvigione per l’attività di intermediazione prestatanel suo interesse.

In particolare, a sostegno della propria domanda, l’attrice deduceva di essere stata incaricata da [OSCURATO:PERSONA] di intermediare la compravendita dell’immobile di sua proprietà sitoin [OSCURATO:PERSONA] di Catania e di aver ricercato il compratore per detto immobile, anche per il tramite di affissioni e pubblicazioni di annunci in riviste specializzate.

E sponeva , inoltre, che la sua attività si era concretizza ta nella stipula dell’offerta di acquisto da parte di tale Billè per il prezzo di € 300.000; che tale offerta veniva accettata da [OSCURATO:PERSONA] e che, poi, le parti formalizzavano gli adempimenti per la stipula del preliminare, che tuttavia non si perfezionava.

2. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA],rappresentando di non aver mai conferito alcun incarico a [OSCURATO:PERSONA] e di non avere mai avuto conoscenza della proposta di acquisto proveniente dal Billè, anche senon contestava che l’incontro con il notaio per la stipulazione del contratto di compravendita con il Billè era stato organizzato dalla Davì.

3. Con sentenza n. 42/2010, il Tribunale di Cataniarigettava la domanda ritenendo che l’affare non si fosse concluso e che, dunque, non si era configurato il presupposto per il riconoscimento del diritto alla provvigione in favore della Dav ì , indifetto di espressa pattuizione dell’obbligo di corresponsione dello stessoanche in caso di mancata conclusione dell’affare.

Ric. 2018 n. 13670 sez.

S2 -ud. 16-02-2023 -3-

4. Contro tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] lamentando il mancato accoglimento dei mezzi istruttori formulati in primo grado e l’erroneità della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] chiedevail rigetto del gravame e formulava appello incidentale con riferimento al capo dell’impugnata sentenza relativo alla regolazione delle spe se di lite.

5. Con sentenza n. 499/2017, la Corte di appello di Catania respingeva l’appello principale e dichiarava inammissibile l’appello incidentale.

6. Avverso tale sentenzaha proposto ricorso per c assazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base didue motivi, illustrati da memoria.

7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso.

Considerato che: 1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce la vi olazione degli art. 324, 342 c.p.c. e la violazione del giudicato interno, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha riformato il punto della sentenza di primo grado, relativo al fatto che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza dell’attività di mediazione della signora Davì e della proposta di acquisto del potenziale compratore, nonostante nessuna censura in merito fosse stata proposta dallaparte appellata , con la conseguente formazione del giudicato interno. 2.- Con il secondo motivo, rubricato “ v iolazione e falsa applicazionedegli artt. 1754, 1755, 1362, 1366 c.c. e dell’art.115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ”, la ricorrente contesta la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto non concluso l’affare al fine del riconoscimento del diritto in suo favore, quale mediatrice, alla percezione della provvigione , dovendosi ritenere irrilevante il Ric. 2018 n. 13670 sez.

S2 -ud. 16-02-2023 -4- fatto che [OSCURATO:PERSONA] l’ avesse o meno incaricat a in proposito, essendo bastevole al riguardo che lo stesso Piccolini si fossecomunque avvantaggiato dell’opera di essa ricorrente.

Ritenuto che, avuto riguardo alla particolare rilevanza delle questioni giuridiche involte dai riportati motivi, si rende opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la causa alla pubblica udienza.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al R.G.N. 13670-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 499/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 23/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. Ric. 2018 n. 13670 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -2- Rilevato che: 1. c on atto di citazione del 27.06.2008, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio,dinanzi al Tribunale di Catania , [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, dell’importo di € 9.000,00, a titolo di provvigione per l’attività di intermediazione prestatanel suo interesse. In particolare, a sostegno della propria domanda, l’attrice deduceva di essere stata incaricata da [OSCURATO:PERSONA] di intermediare la compravendita dell’immobile di sua proprietà sitoin [OSCURATO:PERSONA] di Catania e di aver ricercato il compratore per detto immobile, anche per il tramite di affissioni e pubblicazioni di annunci in riviste specializzate. E sponeva , inoltre, che la sua attività si era concretizza ta nella stipula dell’offerta di acquisto da parte di tale Billè per il prezzo di € 300.000; che tale offerta veniva accettata da [OSCURATO:PERSONA] e che, poi, le parti formalizzavano gli adempimenti per la stipula del preliminare, che tuttavia non si perfezionava. 2. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA],rappresentando di non aver mai conferito alcun incarico a [OSCURATO:PERSONA] e di non avere mai avuto conoscenza della proposta di acquisto proveniente dal Billè, anche senon contestava che l’incontro con il notaio per la stipulazione del contratto di compravendita con il Billè era stato organizzato dalla Davì. 3. Con sentenza n. 42/2010, il Tribunale di Cataniarigettava la domanda ritenendo che l’affare non si fosse concluso e che, dunque, non si era configurato il presupposto per il riconoscimento del diritto alla provvigione in favore della Dav ì , indifetto di espressa pattuizione dell’obbligo di corresponsione dello stessoanche in caso di mancata conclusione dell’affare. Ric. 2018 n. 13670 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -3- 4. Contro tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] lamentando il mancato accoglimento dei mezzi istruttori formulati in primo grado e l’erroneità della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] chiedevail rigetto del gravame e formulava appello incidentale con riferimento al capo dell’impugnata sentenza relativo alla regolazione delle spe se di lite. 5. Con sentenza n. 499/2017, la Corte di appello di Catania respingeva l’appello principale e dichiarava inammissibile l’appello incidentale. 6. Avverso tale sentenzaha proposto ricorso per c assazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base didue motivi, illustrati da memoria. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso. Considerato che: 1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce la vi olazione degli art. 324, 342 c.p.c. e la violazione del giudicato interno, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha riformato il punto della sentenza di primo grado, relativo al fatto che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza dell’attività di mediazione della signora Davì e della proposta di acquisto del potenziale compratore, nonostante nessuna censura in merito fosse stata proposta dallaparte appellata , con la conseguente formazione del giudicato interno. 2.- Con il secondo motivo, rubricato “ v iolazione e falsa applicazionedegli artt. 1754, 1755, 1362, 1366 c.c. e dell’art.115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ”, la ricorrente contesta la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto non concluso l’affare al fine del riconoscimento del diritto in suo favore, quale mediatrice, alla percezione della provvigione , dovendosi ritenere irrilevante il Ric. 2018 n. 13670 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -4- fatto che [OSCURATO:PERSONA] l’ avesse o meno incaricat a in proposito, essendo bastevole al riguardo che lo stesso Piccolini si fossecomunque avvantaggiato dell’opera di essa ricorrente. Ritenuto che, avuto riguardo alla particolare rilevanza delle questioni giuridiche involte dai riportati motivi, si rende opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la causa alla pubblica udienza.
Sentenza Cassazione n. 09836/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris