CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022
Cassazione n. 31127/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] RADA:1 BLEDAR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIArerato -arso alle part3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati nel procedimento R.G.GIP n. 5/21 Tribunale di Civitavecchia. 2. Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, i quali, con il ministero del medesimo difensore, impugnano la predetta ordinanza chiedendone l'annullamento, ai sensi dell'art. 178 co. 1 lett. C) cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa. 3. I ricorsi sono inammissibile, in quanto i ricorsi proposti avverso un provvedimento a contenuto non decisorio e quindi non autonomamente impugnabile. Ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen. infatti, le ordinanze emesse in dibattimento sono impugnabili solo unitamente all'impugnazione della sentenza, salvo che diano luogo a provvedimenti abnormi (Sez. 5, 24898/2018), ciò che, nel caso di specie, non risulta neppure dedotto dai ricorrenti. 4.Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di curo quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2022 Il consig