CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 25158/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14077-2014, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA G. SACCONI, n.19, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in QUALIANO (NA), alla VIA G. DAVERRAZZANO, n. 1, presso il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -resistente - avverso la sentenza n. 395/32/13 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 02/12/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] O ’ GRAGNANESE S . A . S . [OSCURATO:PERSONA] C . impugnò innanzi alla C.T.P. di Napoli una delle cartelle di pagamento sottese al provvedimento di fermo amministrativo adottato nei propri confronti per riprese I.V.A. relative all’anno di imposta 1999; che l’aditaC.T.P. accolse il ricorso con sentenza n. 151/3 0/11, avverso la quale l’ [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania che, con sentenza n. 395/32/13, depositata il 02/12/2013, rigettò il gravame osservando come la notifica della cartella in questione dovesse considerarsi nulla, per mancanza di prova dell’avvenuto inoltro al destinatario della raccomandata A/R ex art. 139, comma 4, cod. proc. civ., necessaria nella specie, come desumibile dalla mancata cancellazione, dalla relata medesima, della dicitura “della consegna ho informato il destinatario con raccomandata nei casi di cui all’art. 139 comma 4 c.p.c.”; che avverso tale decisione l’ [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; è rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA] O ’ GRAGNANESE S . A . S . [OSCURATO:PERSONA] C .; che la camera di consiglio, originariamente fissata per il giorno 11 maggio 2023 è stata riconvocata in data 19 maggio 2023; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (senza chiarire in relazione a quale dei vizi ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura debba intendersi formulata) della “violazione o falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., terzo e quarto comma” (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto necessaria, ai fini della validità della notifica della cartella in commento, la spedizione di una cartolina raccomandata con avviso di ricevimento, laddove tale adempimento, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, (a) è stato introdotto, quale obbligatorio, solo con decorrenza dal 4.7.2006 e, dunque, non poteva riguardare, ratione temporis, la notifica in esame, perfezionatasi il 24.3.2006, (b) né può giustificarsi sulla base dell’art. 139, comma 4, cod. proc. civ., applicabile solamente alle ipotesi di consegna al portiere dello stabile (o, in mancanza, al vicino di casa del destinatario) e non anche a quella, ricorrente nella specie, di consegna ad un soggetto qualificatosi quale “addetto alla ricezione” degli atti; Ritenuto, tuttavia, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, per non avere l' EQUITALIA depositato la cartolina di ritorno della notifica eseguita a mezzo posta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] O ’ GRAGNANESE S . A . S . [OSCURATO:PERSONA] C .(è presente, in atti - unitamente all’accettazione, datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’atto da parte dell’Ufficio N.E.P. presso la Corte di appello di Roma - la sola velina attestante l’avvenuta spedizione) e, al contempo, per essere rimasto questo intimato; che le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380-biscod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982 (Cass., Sez. U, 14.1.2008, n. 627, Rv. 600790-01. In senso conforme, più recentemente, Cass., Sez. 6-2, 12.7.2018, n. 18361, Rv. 649461-01); che, in conseguenza, in mancanza (a) dell’avvenuto deposito dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità eseguita nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] O ’ GRAGNANESE S . A . S . [OSCURATO:PERSONA] C .,nonché (b) della prova dell’avvenuta attivazione per ottenerne un duplicato e (c) stante l’omessa presentazione di qualsivoglia istanza di rimessione in termini ad opera della difesa dell’ EQUITALIA , tenuto conto della mancata costituzione del contribuente, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile; che nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, da un lato, per non essersi il [OSCURATO:PERSONA] O ’ GRAGNANESE S . A . S . [OSCURATO:PERSONA] C . costituito né avendo svolto attività difensiva e, dall’altro, per essersi l’ AGENZIA DELLE ENTRATE (portatrice, peraltro, del medesimo interesse - sostanziale e process uale - della società ricorrente) costituita ai soli fini della eventuale partecipazione alla pubblica udienza; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . ( già [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .), i