CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03116/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 495 e 385 c.p. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo con unico motivo inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare, proposta con le conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Premesso che si è proceduto in appello con il rito scritto, con le conclusioni tempestivamente presentate 1'8 marzo 2023, il difensore dell'imputato aveva ritualmente richiesto (Sez. 6, Sentenza n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090), per l'eventualità della conferma della condanna, la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità o in subordine con quella della detenzione domiciliare, producendo a tal fine documentazione attestante la disponibilità della madre ad accogliere il Rizzi presso la propria abitazione ed a provvedere alle sue esigenze materiali. Tale richiesta non è stata registrata dalla Corte territoriale, per come si evince dalla sentenza impugnata, e comunque è stata ignorata dalla stessa, in manifesta violazione dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 che prevede l'applicazione delle modifiche apportate dal suddetto decreto alle norme della I. n. 689/1981, se più favorevoli, anche nei procedimenti pendenti in grado d'appello al momento della sua entrata in vigore, avvenuta il 30 dicembre 2022 e quindi prima della celebrazione del giudizio d'appello. Né rileva che la richiesta sia stata proposta con le conclusioni scritte di cui all'art. 23- bis I.n. 176/2020, atteso che, nel rito disciplinato da tale disposizione e con il quale si è celebrato il giudizio d'appello, è esattamente questo lo strumento che la difesa può utilizzare per proporre la richiesta di applicazione di una norma non ancora vigente al momento della presentazione del gravame di merito, non dovendo al contrario richiedere necessariamente la trattazione orale al fine di avvalersi della facoltà attribuitagli dalla nuova disposizione. Nemmeno sussiste dubbio sul fatto che la formulazione dell'art. 53 I. n. 689/1981 come modificata dall'art. 71 del citato d.lgs. n. 150 sia più favorevole di quella previgente, avendo l'intervento riformatore configurato in maniera inedita tra le sanzioni sostitutive proprio quelle invocate nella specie dall'imputato, in precedenza non contemplate. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo esame della richiesta. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bo