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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 08555/2023

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28599/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Atri e domiciliata presso il suo studio in Roma, via Giulia 66; Roberto d’Atri, in proprio, quale distrattario delle spese liquidate nella sentenza impugnata a favore di [OSCURATO:PERSONA], che si difende in proprio, domiciliatonel proprio studio in Roma, via Giulia 66 –ricorrenti – Contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato e domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 –controricorrente – avverso il decreto n. 1221/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] ed il suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Atri ( distrattario delle spese liquidate a favore della stessa [OSCURATO:PERSONA] nel decreto impugnato) hanno chiesto la cassazione, sulla scorta di due motivi, del decreto col quale la Corte di appello di Roma ha solo parzialmente accolto l’opposizione proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ex art. 3 L. 89/2001 che, ai sensi della legge 89/2001, le aveva riconosciuto la somma di euro 4.000 a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo in cui ella era stata parte (applicando il moltiplicatore annuo di euro 500 per la durata irragionevole del processo presupposto, accertata in anni otto), liquidando le spese in suo favore in euro 427,00 oltre accessori.

La Corte di appello ha rideterminato in anni undici, invece che otto, la durata irragionevole del giudizio presupposto, ma ha disatteso le censure prospettate dalla ricorrente sia in ordine alla conformità del moltiplicatore annuo di euro 500 ai parametri previsti dalla Corte Edu, sia in ordine alla mancata applicazione delle maggiorazioni previste dall’ultima parte del comma 1 dell’art. 2-bis della legge 89/01 per gli anni di irragionevole durata successivi al terzo e al settimo.

La Corte capitolina ha quindi riliquidato l'indennizzo spettante alla ricorrente in euro 5.500, applicando il medesimo moltiplicatore adottato nel decreto opposto, e, in ragione dell’accoglimento solo parziale dell'opposizione, ha compensato per metà le spese del relativo giudizio.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 4 ottobre 2022, per la quale i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva.

Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del controricorso, perché lo stesso va giudicato tardivo, essendo stato avviato alla notifica allo studio dell'avvocato d'Atri, in Roma, via Giulia 66, in data 28 gennaio 2022, dopo il decorso del termine di cui all’articolo 370 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), spirato il 19 dicembre 2021 (ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito del ricorso, a propria volta scaduto il 29 novembre 2021, ventesimo giorno dalla notifica del ricorso stesso, perfezionatasi il 9 novembre 2021).

Né rileva, ai fini del giudizio di tardività del controricorso, la circostanza che il medesimo abbia formato oggetto di un precedente tentativo di notifica non andato a buon fine, in quanto effettuato all’avv. d’Atri presso un indirizzo ([OSCURATO:PERSONA] 64) presso il quale il destinatario era risultato irreperibile.

Detta irreperibilità risulta infatti attestata nell'avviso di ricevimento del plico inviato in via [OSCURATO:PERSONA] 64 già dalla data del 16 dicembre 2021; la riattivazione del procedimento di notifica effettuata dall'Avvocatura dello Stato il 28 gennaio 2022 risulta quindi evidentemente tardiva, alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 14954 del 2016 («In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa»).

Ancora preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto in proprio dall’avv.

D’Atri.

Questa Corte ha infatti già chiarito che, in sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacché l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista.

Quanto al ricorso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], si osserva quanto segue.

Con il primo motivo di ricorso – riferito alla violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. - la ricorrente censura la statuizione di parziale compensazione delle spese del giudizio di opposizione, argomentando che l'accoglimento della domanda di indennizzo in misura inferiore al domandato non integra un’ipotesi di soccombenza parziale.

Il motivo è fondato.

Come affermato da questa Corte, «nel procedimento d'equa riparazione, disciplinato dalla legge 24 marzo 2001 n. 89, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte per l'applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale non completa il petitum sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione».

Tale principio di diritto è stato disatteso dall'impugnato decreto, che, conseguentemente, va cassato in relazione alla statuizione concernente la parziale compensazione delle spese del giudizio di opposizione.

Con il secondo motivo di ricorso –riferito alla violazione degli articoli 91, 92 c.p.c., 2233 c.c. e del decreto ministeriale 55/2014 in materia di liquidazione dei compensi e dei minimi tariffari, oltre che alla violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione alla omessa motivazione del provvedimento impugnato – la ricorrente si duole della liquidazione delle spese effettuata dalla Corte di appello nell'importo di euro 2.500 (oltre euro 54 per esborsi) per l’intero procedimento, risultante dalla somma di euro 526,50 per la fase istruttoria, euro 1.888,50 per le altre fasi ed euro 85 per la fase monitoria.

Ad avviso della ricorrente, la liquidazione per la fase monitoria sarebbe inferiore ai minimi tariffari.

Il motivo è infondato.

Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; cosicché, in caso di accoglimento dell’ opposizione proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria (opposizione, dunque, di carattere pretensivo) le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale (cfr. Cass. n. 26851/2016 e Cass. n. 9728/2020).

Da tale premessa di carattere generale discende che, ad opposizione accolta anche solo in parte, consegue un nuovo e complessivo regolamento delle spese, da effettuare ai sensi della tabella 12 allegata al d.m. n. 55 del 2014 (cfr. Cass n. 15493/2020); il decreto che decide l’opposizione, infatti, si sostituisce al decreto monocratico, cosicché, venuto meno il decreto monitorio, rimane in piedi solo quello reso in sede di opposizione che non può che soggiacere all’art. 12 della tabella.

Ciò non significa che l’attività difensiva del monitorio resti non compensata, ma che tale remunerazione si attua applicando l’art. 12 in maniera omnicomprensiva; il giudice, infatti, come può liquidare un importo totale che, in concreto, finisca per corrispondere alla somma delle due fasi, così può legittimamente pervenire ad un risultato diverso, inferiore o superiore, purché la somma sia compresa nel campo di variazione previsto dal solo art. 12 della tabella.

Alla stregua delle considerazioni sino ad ora effettuate il secondo motivo di ricorso va disatteso, non essendo censurabile in sede di legittimità la liquidazione delle spese dell’intero procedimento, comprensivo della fase monitoria e di quella di opposizione, operata, come nella specie, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella

12. All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue, come sopra accennato, la cassazione del decreto impugnato in relazione alla statuizione concernente la parziale compensazione delle spese.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere la causa nel merito - per la parte relativa alla statuizione qui impugnata - ai sensi dell’articolo 384, comma 2, c.p.c., ponendo a carico del Ministero della Giustizia l’intero importo delle spese del giudizio di merito, per entrambe le fasi in cui esso si è articolato, come liquidato dalla Corte territoriale (euro 2.500, oltre euro 54 per esborsi); con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Atri, che ne ha fatto richiesta.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra la signora [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero della Giustizia (non è stata richiesta la distrazione delle spese del giudizio di legittimità); non vi è luogo, invece, alla regolazione delle spese nel rapporto tra l'avvocato d'Atri e il Ministero della Giustizia, attesa l'inammissibilità del controricorso.

In relazione al ricorrente d’Atri non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, risultando dagli atti che il processo è esente dal pagamento del contributo unificato.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Atri.

Accoglie il ricorso della signora [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al primo motivo e rigetta il secondo motivo.

Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, ossia limitatamente alla statuizione di parziale compensazione delle spese del giudizio di merito.

Decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a rifondere alla signora [OSCURATO:PERSONA] l’intero importo delle spese del giudizio di merito, per entrambe le fasi in cui esso si è articolato, come liquidato dalla Corte territoriale (euro 2.500, oltre euro 54 per esborsi); con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Atri.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28599/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Atri e domiciliata presso il suo studio in Roma, via Giulia 66; Roberto d’Atri, in proprio, quale distrattario delle spese liquidate nella sentenza impugnata a favore di [OSCURATO:PERSONA], che si difende in proprio, domiciliatonel proprio studio in Roma, via Giulia 66 –ricorrenti – Contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato e domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 –controricorrente – avverso il decreto n. 1221/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] ed il suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Atri ( distrattario delle spese liquidate a favore della stessa [OSCURATO:PERSONA] nel decreto impugnato) hanno chiesto la cassazione, sulla scorta di due motivi, del decreto col quale la Corte di appello di Roma ha solo parzialmente accolto l’opposizione proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ex art. 3 L. 89/2001 che, ai sensi della legge 89/2001, le aveva riconosciuto la somma di euro 4.000 a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo in cui ella era stata parte (applicando il moltiplicatore annuo di euro 500 per la durata irragionevole del processo presupposto, accertata in anni otto), liquidando le spese in suo favore in euro 427,00 oltre accessori. La Corte di appello ha rideterminato in anni undici, invece che otto, la durata irragionevole del giudizio presupposto, ma ha disatteso le censure prospettate dalla ricorrente sia in ordine alla conformità del moltiplicatore annuo di euro 500 ai parametri previsti dalla Corte Edu, sia in ordine alla mancata applicazione delle maggiorazioni previste dall’ultima parte del comma 1 dell’art. 2-bis della legge 89/01 per gli anni di irragionevole durata successivi al terzo e al settimo. La Corte capitolina ha quindi riliquidato l'indennizzo spettante alla ricorrente in euro 5.500, applicando il medesimo moltiplicatore adottato nel decreto opposto, e, in ragione dell’accoglimento solo parziale dell'opposizione, ha compensato per metà le spese del relativo giudizio. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 4 ottobre 2022, per la quale i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del controricorso, perché lo stesso va giudicato tardivo, essendo stato avviato alla notifica allo studio dell'avvocato d'Atri, in Roma, via Giulia 66, in data 28 gennaio 2022, dopo il decorso del termine di cui all’articolo 370 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), spirato il 19 dicembre 2021 (ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito del ricorso, a propria volta scaduto il 29 novembre 2021, ventesimo giorno dalla notifica del ricorso stesso, perfezionatasi il 9 novembre 2021). Né rileva, ai fini del giudizio di tardività del controricorso, la circostanza che il medesimo abbia formato oggetto di un precedente tentativo di notifica non andato a buon fine, in quanto effettuato all’avv. d’Atri presso un indirizzo ([OSCURATO:PERSONA] 64) presso il quale il destinatario era risultato irreperibile. Detta irreperibilità risulta infatti attestata nell'avviso di ricevimento del plico inviato in via [OSCURATO:PERSONA] 64 già dalla data del 16 dicembre 2021; la riattivazione del procedimento di notifica effettuata dall'Avvocatura dello Stato il 28 gennaio 2022 risulta quindi evidentemente tardiva, alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 14954 del 2016 («In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa»). Ancora preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto in proprio dall’avv. D’Atri. Questa Corte ha infatti già chiarito che, in sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacché l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista. Quanto al ricorso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], si osserva quanto segue. Con il primo motivo di ricorso – riferito alla violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. - la ricorrente censura la statuizione di parziale compensazione delle spese del giudizio di opposizione, argomentando che l'accoglimento della domanda di indennizzo in misura inferiore al domandato non integra un’ipotesi di soccombenza parziale. Il motivo è fondato. Come affermato da questa Corte, «nel procedimento d'equa riparazione, disciplinato dalla legge 24 marzo 2001 n. 89, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte per l'applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale non completa il petitum sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione». Tale principio di diritto è stato disatteso dall'impugnato decreto, che, conseguentemente, va cassato in relazione alla statuizione concernente la parziale compensazione delle spese del giudizio di opposizione. Con il secondo motivo di ricorso –riferito alla violazione degli articoli 91, 92 c.p.c., 2233 c.c. e del decreto ministeriale 55/2014 in materia di liquidazione dei compensi e dei minimi tariffari, oltre che alla violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione alla omessa motivazione del provvedimento impugnato – la ricorrente si duole della liquidazione delle spese effettuata dalla Corte di appello nell'importo di euro 2.500 (oltre euro 54 per esborsi) per l’intero procedimento, risultante dalla somma di euro 526,50 per la fase istruttoria, euro 1.888,50 per le altre fasi ed euro 85 per la fase monitoria. Ad avviso della ricorrente, la liquidazione per la fase monitoria sarebbe inferiore ai minimi tariffari. Il motivo è infondato. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; cosicché, in caso di accoglimento dell’ opposizione proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria (opposizione, dunque, di carattere pretensivo) le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale (cfr. Cass. n. 26851/2016 e Cass. n. 9728/2020). Da tale premessa di carattere generale discende che, ad opposizione accolta anche solo in parte, consegue un nuovo e complessivo regolamento delle spese, da effettuare ai sensi della tabella 12 allegata al d.m. n. 55 del 2014 (cfr. Cass n. 15493/2020); il decreto che decide l’opposizione, infatti, si sostituisce al decreto monocratico, cosicché, venuto meno il decreto monitorio, rimane in piedi solo quello reso in sede di opposizione che non può che soggiacere all’art. 12 della tabella. Ciò non significa che l’attività difensiva del monitorio resti non compensata, ma che tale remunerazione si attua applicando l’art. 12 in maniera omnicomprensiva; il giudice, infatti, come può liquidare un importo totale che, in concreto, finisca per corrispondere alla somma delle due fasi, così può legittimamente pervenire ad un risultato diverso, inferiore o superiore, purché la somma sia compresa nel campo di variazione previsto dal solo art. 12 della tabella. Alla stregua delle considerazioni sino ad ora effettuate il secondo motivo di ricorso va disatteso, non essendo censurabile in sede di legittimità la liquidazione delle spese dell’intero procedimento, comprensivo della fase monitoria e di quella di opposizione, operata, come nella specie, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 12. All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue, come sopra accennato, la cassazione del decreto impugnato in relazione alla statuizione concernente la parziale compensazione delle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere la causa nel merito - per la parte relativa alla statuizione qui impugnata - ai sensi dell’articolo 384, comma 2, c.p.c., ponendo a carico del Ministero della Giustizia l’intero importo delle spese del giudizio di merito, per entrambe le fasi in cui esso si è articolato, come liquidato dalla Corte territoriale (euro 2.500, oltre euro 54 per esborsi); con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Atri, che ne ha fatto richiesta. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra la signora [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero della Giustizia (non è stata richiesta la distrazione delle spese del giudizio di legittimità); non vi è luogo, invece, alla regolazione delle spese nel rapporto tra l'avvocato d'Atri e il Ministero della Giustizia, attesa l'inammissibilità del controricorso. In relazione al ricorrente d’Atri non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, risultando dagli atti che il processo è esente dal pagamento del contributo unificato. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Atri. Accoglie il ricorso della signora [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al primo motivo e rigetta il secondo motivo. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, ossia limitatamente alla statuizione di parziale compensazione delle spese del giudizio di merito. Decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a rifondere alla signora [OSCURATO:PERSONA] l’intero importo delle spese del giudizio di merito, per entrambe le fasi in cui esso si è articolato, come liquidato dalla Corte territoriale (euro 2.500, oltre euro 54 per esborsi); con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Atri. Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle