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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36814/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 21 aprile 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro duemila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della riduzione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.

La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisiva, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, la circostanza che l'imputato abbia reiterato il medesimo comportamento, commettendo un illecito di rilevanza penale, considerando anche che per lo stesso reato si era proceduto nei suoi confronti nel 2019, pur se per quel fatto il ricorrente era stato dichiarato non imputabile.

4. In relazione al secondo motivo di ricorso, va rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 , Rv. 270986 — 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 — 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 — 03).A tali principi si è attenuta la Corte territoriale, rilevando la mancanza di elementi positivi apprezzabili.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi- .dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 21 aprile 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro duemila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della riduzione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisiva, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, la circostanza che l'imputato abbia reiterato il medesimo comportamento, commettendo un illecito di rilevanza penale, considerando anche che per lo stesso reato si era proceduto nei suoi confronti nel 2019, pur se per quel fatto il ricorrente era stato dichiarato non imputabile. 4. In relazione al secondo motivo di ricorso, va rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 , Rv. 270986 — 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 — 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 — 03).A tali principi si è attenuta la Corte territoriale, rilevando la mancanza di elementi positivi apprezzabili. 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi- .dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il
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