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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08286/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 gennaio 1960 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Potenza il 31 maggio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza ha rigettato la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza impositiva della misura cautelare della custodia in carcere e della misura reale del sequestro preventivo disposta dal GIP del Tribunale di Potenza il 28 aprile 2021, nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA], nella veste di indagato per il reato di danneggiamento ed estorsione contestato al capo 2 dell'incolpazione provvisoria, nonché per diversi episodi di intestazione fittizia di beni , di impiego di denaro di provenienza illecita e di riciclaggio.

Si addebita all'odierno ricorrente nella veste di imprenditore agricolo attivo nel settore del mercato ortofrutticolo, di reimpiegare nel tessuto economico lecito capitali illeciti provenienti dalla attività di traffico di sostanze stupefacenti esercitata dai fratelli Solimando, già tratti in arresto il 10 marzo 2015 in esecuzione di un'ordinanza applicativa della custodia in carcere, per il reato di associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, per il quale hanno riportato condanna in primo grado.

Secondo la prospettazione accusatoria, l'azienda di [OSCURATO:PERSONA] in pochi anni dal 2010 ha quadruplicato il suo fatturato, in quanto è stata finanziata costantemente con i proventi derivanti dal narcotraffico, gestito da tale [OSCURATO:PERSONA], ma facente capo a [OSCURATO:PERSONA], pur essendo questi detenuto.

Il compendio indiziario è costituito da diverse intercettazioni ambientali eseguite all'interno dell'autovettura del [OSCURATO:PERSONA], da cui emergono la particolare vicinanza dell'indagato alla famiglia Solimando e la volontà di reinvestire i proventi della loro attività illecita nell'azienda, al fine di garantire l'assistenza economica dei predetti durante la loro detenzione e di sostenere le loro spese legali.

Il tribunale ha evidenziato come dalle risultanze investigative e, in particolare, dalla contabilità dell'azienda emergano vistose ingiustificate anomalie nell'andamento degli affari e dei continui investimenti immobiliari, utili per ripulire i proventi illeciti dei Solimano e inserirli nel circuito economico. 2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso l'indagato deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'articolo 294 cod. proc.pen. che prevede che l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia.

Nel caso in esame l'indagato è stato interrogato il 24 maggio 2021 e quindi oltre il termine di cinque giorni dall'esecuzione della misura custodiale, intervenuta il precedente 12 maggio.

La questione è stata tempestivamente eccepita con nota depositata dinanzi al GIP procedente, che l'ha respinta. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria poiché la motivazione del provvedimento è apparente e l'apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, tanto da non rendere comprensibile l'iter motivazionale seguito dal giudice. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza dei reati presupposti del delitto di reimpiego di cui all'articolo 648 ter codice penale, poiché non è stata individuata la possibile provenienza delittuosa, intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato.

Nel caso in esame il tribunale collega l'indagato alla famiglia dei Solimando, ma non considera che costoro sin dal 2015 sono detenuti e ritiene che l'attività di riciclaggio abbia per oggetto i proventi delle attività di spaccio effettuata nella zona, senza valutare che le droghe sequestrate non possono produrre tanto denaro.

Inoltre la motivazione dell'ordinanza risulta contraddittoria in ordine alla valutazione del fatturato dell'azienda agricola dell'indagato, da cui non emergono elementi a sostegno dell'accusa di reimpiego. 2.4 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'individuazione delle pecularità del regime fiscale dell'imprenditore agricolo Aldo de Pascalis poiché, dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 228/2001, l'azienda agricola può esercitare l'attività di vendita dei propri prodotti in appositi locali e i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, entro i limiti fissati dalla legge, il cui superamento comporta che l'attività da imprenditore agricolo si trasformi in quella di imprenditore commerciale. 2.5 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari legate al pericolo di reiterazione dei reati, poiché l'ordinanza impugnata non ha fatto buongoverno dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema e non ha considerato che i Solimando sono detenuti dal 2015, che il compendio aziendale è al momento sottoposto ad amministrazione giudiziaria ed i beni sono stati sequestrati. 3.All'odierna udienza il difensore ha comunicato che con provvedimento del 5 novembre 2021 la misura cautelare personale è stata sostituita da quella del divieto di dimora nel comune di residenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo di ricorso, legato all'inefficacia dell'ordinanza cautelare per omessa esecuzione dell'interrogatorio dell'indagato nel termine perentorio stabilito dall'articolo 294 codice di rito, non può essere dedotto in questa sede poiché, come in effetti evidenziato anche dal tribunale a pagina 125 dell'ordinanza impugnata, si riferisce ad una vicenda successiva al momento genetico della misura cautelare, che non è ricompresa nell'istanza di riesame formulata il 18 maggio 2021, ma poteva costituire oggetto di censura impugnando il provvedimento di rigetto della istanza di scarcerazione.

La censura è comunque manifestamente infondata.

Questa Corte ha avuto modo di precisare al riguardo che il provvedimento con il quale il giudice, riconosciuta una causa di impedimento assoluto (nella specie costituito dallo stato di isolamento sanitario dell'indagato per sospetta infezione da Covid - 19), sospende, ai sensi dell'art. 294, comma 2, cod. proc. pen., il termine per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia fino alla cessazione dell'accertato impedimento, non è impugnabile, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, nemmeno in base all'art. 111 Cost., in quanto l'obbligo di motivare il differimento si ricollega esclusivamente all'esigenza di predisporre un regime di controllo "interno", al fine di verificare il corretto esercizio del potere discrezionale da parte del giudice e di predisporre rimedi di ordine extraprocessuale nel caso di uso improprio di tale potere. (In motivazione, la Corte ha, inoltre, precisato che solo l'assenza dell'interrogatorio nel prescritto termine di cinque giorni comporta la perdita di efficacia della misura cautelare e non anche il suo differimento motivato da impedimento assoluto). (Conf.

Sez. 6, n. 1824 del 1992, Rv. 191316). (Sez. 2 - , Sentenza n. 5423 del 13/11/2020 Cc. (dep. 11/02/2021 ) Rv. 280567 - 01) 1.2 La censura relativa al giudizio di gravità indiziaria è estremamente generica poiché non specifica e non consente di comprendere neppure in relazione a quale dei reati per cui è stata disposta la misura cautelare personale il ricorrente lamenta l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Dal tenore della motivazione del ricorso sembra che il ricorrente faccia riferimento esclusivamente al reato associativo, mentre la misura cautelare è stata applicata solo in relazione al reato di impiego di denaro e di provenienza illecita contestato al capo 5, e ai reati di estorsione e danneggiamento continuato contestati al capo 2 dell'incolpazione provvisoria. 1.3 La terza censura sembra avere ad oggetto la consapevolezza da parte dell'imputato dei reati presupposti del delitto di reimpiego e, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, il tribunale ha reso al riguardo congrua ed adeguata motivazione, evidenziando che l'indagato ha posto in essere un'attività di reimpiego dei proventi del narcotraffico gestito da [OSCURATO:PERSONA], con correlativo beneficio per la sua impresa.

Il tribunale ha affermato che la consapevolezza dell'origine delittuosa del denaro fornitogli da [OSCURATO:PERSONA] si desume dal tenore delle intercettazioni, nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] si lamentava dei rischi di venire sottoposto ad indagini per essersi messo in affari con la malavita.

Quanto all'elemento oggettivo del reato, a pagina 128 dell'ordinanza impugnata il tribunale ha valorizzato l'acquisto di un capannone per l'importo di 2.300.000, quale sintomo dell'anomala disponibilità di provvista da parte dell'indagato.

Il ricorrente non si confronta con questi elementi della motivazione e si limita a censure apodittiche e aspecifiche, così incorrendo nel vizio di genericità. 1.4 Le osservazioni in merito alle caratteristiche del regime fiscale dell'imprenditore agricolo formulate con il quarto motivo di ricorso risultano inconducenti, poiché il tribunale ha condiviso l'argomentazione accusatoria dell'esistenza di un fatturato di gran lunga superiore alla capacità produttiva dell'impresa, in forza del tenore inequivoco delle conversazioni intercettate, nel corso delle quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ammetteva di avere coltivato soltanto 7 ha di terreno, a fronte di un fatturato di gran lunga superiore, e non si confronta con le valutazioni del tribunale i che ha sottolineato l'incremento esponenziale dei ricavi a parità di costi. 1.5 La quinta censura relativa al vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari è manifestamente infondata, poiché il tribunale , nell'ambito di un apposito paragrafo, ha sottolineato il ruolo centrale assunto dal [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di reinvestimento delle somme provento del narcotraffico, osservando con argomentazione non manifestamente illogica, che il solo sequestro dell'azienda non è sufficiente ad impedire la reiterazione delle condotte già poste in essere, che potrebbero orientarsi verso altre attività.

Va, peraltro, osservato che l'intervenuta attenuazione della misura cautelare personale, sostituita con il divieto di soggiorno nel comune di residenza, rende superfluo l'esame della sua proporzionalità rispetto alle riconosciute esigenze cautelari da tutelare.

4. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 gennaio 1960 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Potenza il 31 maggio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza ha rigettato la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza impositiva della misura cautelare della custodia in carcere e della misura reale del sequestro preventivo disposta dal GIP del Tribunale di Potenza il 28 aprile 2021, nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA], nella veste di indagato per il reato di danneggiamento ed estorsione contestato al capo 2 dell'incolpazione provvisoria, nonché per diversi episodi di intestazione fittizia di beni , di impiego di denaro di provenienza illecita e di riciclaggio. Si addebita all'odierno ricorrente nella veste di imprenditore agricolo attivo nel settore del mercato ortofrutticolo, di reimpiegare nel tessuto economico lecito capitali illeciti provenienti dalla attività di traffico di sostanze stupefacenti esercitata dai fratelli Solimando, già tratti in arresto il 10 marzo 2015 in esecuzione di un'ordinanza applicativa della custodia in carcere, per il reato di associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, per il quale hanno riportato condanna in primo grado. Secondo la prospettazione accusatoria, l'azienda di [OSCURATO:PERSONA] in pochi anni dal 2010 ha quadruplicato il suo fatturato, in quanto è stata finanziata costantemente con i proventi derivanti dal narcotraffico, gestito da tale [OSCURATO:PERSONA], ma facente capo a [OSCURATO:PERSONA], pur essendo questi detenuto. Il compendio indiziario è costituito da diverse intercettazioni ambientali eseguite all'interno dell'autovettura del [OSCURATO:PERSONA], da cui emergono la particolare vicinanza dell'indagato alla famiglia Solimando e la volontà di reinvestire i proventi della loro attività illecita nell'azienda, al fine di garantire l'assistenza economica dei predetti durante la loro detenzione e di sostenere le loro spese legali. Il tribunale ha evidenziato come dalle risultanze investigative e, in particolare, dalla contabilità dell'azienda emergano vistose ingiustificate anomalie nell'andamento degli affari e dei continui investimenti immobiliari, utili per ripulire i proventi illeciti dei Solimano e inserirli nel circuito economico. 2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso l'indagato deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'articolo 294 cod. proc.pen. che prevede che l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia. Nel caso in esame l'indagato è stato interrogato il 24 maggio 2021 e quindi oltre il termine di cinque giorni dall'esecuzione della misura custodiale, intervenuta il precedente 12 maggio. La questione è stata tempestivamente eccepita con nota depositata dinanzi al GIP procedente, che l'ha respinta. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria poiché la motivazione del provvedimento è apparente e l'apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, tanto da non rendere comprensibile l'iter motivazionale seguito dal giudice. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza dei reati presupposti del delitto di reimpiego di cui all'articolo 648 ter codice penale, poiché non è stata individuata la possibile provenienza delittuosa, intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato. Nel caso in esame il tribunale collega l'indagato alla famiglia dei Solimando, ma non considera che costoro sin dal 2015 sono detenuti e ritiene che l'attività di riciclaggio abbia per oggetto i proventi delle attività di spaccio effettuata nella zona, senza valutare che le droghe sequestrate non possono produrre tanto denaro. Inoltre la motivazione dell'ordinanza risulta contraddittoria in ordine alla valutazione del fatturato dell'azienda agricola dell'indagato, da cui non emergono elementi a sostegno dell'accusa di reimpiego. 2.4 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'individuazione delle pecularità del regime fiscale dell'imprenditore agricolo Aldo de Pascalis poiché, dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 228/2001, l'azienda agricola può esercitare l'attività di vendita dei propri prodotti in appositi locali e i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, entro i limiti fissati dalla legge, il cui superamento comporta che l'attività da imprenditore agricolo si trasformi in quella di imprenditore commerciale. 2.5 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari legate al pericolo di reiterazione dei reati, poiché l'ordinanza impugnata non ha fatto buongoverno dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema e non ha considerato che i Solimando sono detenuti dal 2015, che il compendio aziendale è al momento sottoposto ad amministrazione giudiziaria ed i beni sono stati sequestrati. 3.All'odierna udienza il difensore ha comunicato che con provvedimento del 5 novembre 2021 la misura cautelare personale è stata sostituita da quella del divieto di dimora nel comune di residenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo di ricorso, legato all'inefficacia dell'ordinanza cautelare per omessa esecuzione dell'interrogatorio dell'indagato nel termine perentorio stabilito dall'articolo 294 codice di rito, non può essere dedotto in questa sede poiché, come in effetti evidenziato anche dal tribunale a pagina 125 dell'ordinanza impugnata, si riferisce ad una vicenda successiva al momento genetico della misura cautelare, che non è ricompresa nell'istanza di riesame formulata il 18 maggio 2021, ma poteva costituire oggetto di censura impugnando il provvedimento di rigetto della istanza di scarcerazione. La censura è comunque manifestamente infondata. Questa Corte ha avuto modo di precisare al riguardo che il provvedimento con il quale il giudice, riconosciuta una causa di impedimento assoluto (nella specie costituito dallo stato di isolamento sanitario dell'indagato per sospetta infezione da Covid - 19), sospende, ai sensi dell'art. 294, comma 2, cod. proc. pen., il termine per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia fino alla cessazione dell'accertato impedimento, non è impugnabile, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, nemmeno in base all'art. 111 Cost., in quanto l'obbligo di motivare il differimento si ricollega esclusivamente all'esigenza di predisporre un regime di controllo "interno", al fine di verificare il corretto esercizio del potere discrezionale da parte del giudice e di predisporre rimedi di ordine extraprocessuale nel caso di uso improprio di tale potere. (In motivazione, la Corte ha, inoltre, precisato che solo l'assenza dell'interrogatorio nel prescritto termine di cinque giorni comporta la perdita di efficacia della misura cautelare e non anche il suo differimento motivato da impedimento assoluto). (Conf. Sez. 6, n. 1824 del 1992, Rv. 191316). (Sez. 2 - , Sentenza n. 5423 del 13/11/2020 Cc. (dep. 11/02/2021 ) Rv. 280567 - 01) 1.2 La censura relativa al giudizio di gravità indiziaria è estremamente generica poiché non specifica e non consente di comprendere neppure in relazione a quale dei reati per cui è stata disposta la misura cautelare personale il ricorrente lamenta l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Dal tenore della motivazione del ricorso sembra che il ricorrente faccia riferimento esclusivamente al reato associativo, mentre la misura cautelare è stata applicata solo in relazione al reato di impiego di denaro e di provenienza illecita contestato al capo 5, e ai reati di estorsione e danneggiamento continuato contestati al capo 2 dell'incolpazione provvisoria. 1.3 La terza censura sembra avere ad oggetto la consapevolezza da parte dell'imputato dei reati presupposti del delitto di reimpiego e, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, il tribunale ha reso al riguardo congrua ed adeguata motivazione, evidenziando che l'indagato ha posto in essere un'attività di reimpiego dei proventi del narcotraffico gestito da [OSCURATO:PERSONA], con correlativo beneficio per la sua impresa. Il tribunale ha affermato che la consapevolezza dell'origine delittuosa del denaro fornitogli da [OSCURATO:PERSONA] si desume dal tenore delle intercettazioni, nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] si lamentava dei rischi di venire sottoposto ad indagini per essersi messo in affari con la malavita. Quanto all'elemento oggettivo del reato, a pagina 128 dell'ordinanza impugnata il tribunale ha valorizzato l'acquisto di un capannone per l'importo di 2.300.000, quale sintomo dell'anomala disponibilità di provvista da parte dell'indagato. Il ricorrente non si confronta con questi elementi della motivazione e si limita a censure apodittiche e aspecifiche, così incorrendo nel vizio di genericità. 1.4 Le osservazioni in merito alle caratteristiche del regime fiscale dell'imprenditore agricolo formulate con il quarto motivo di ricorso risultano inconducenti, poiché il tribunale ha condiviso l'argomentazione accusatoria dell'esistenza di un fatturato di gran lunga superiore alla capacità produttiva dell'impresa, in forza del tenore inequivoco delle conversazioni intercettate, nel corso delle quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ammetteva di avere coltivato soltanto 7 ha di terreno, a fronte di un fatturato di gran lunga superiore, e non si confronta con le valutazioni del tribunale i che ha sottolineato l'incremento esponenziale dei ricavi a parità di costi. 1.5 La quinta censura relativa al vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari è manifestamente infondata, poiché il tribunale , nell'ambito di un apposito paragrafo, ha sottolineato il ruolo centrale assunto dal [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di reinvestimento delle somme provento del narcotraffico, osservando con argomentazione non manifestamente illogica, che il solo sequestro dell'azienda non è sufficiente ad impedire la reiterazione delle condotte già poste in essere, che potrebbero orientarsi verso altre attività. Va, peraltro, osservato che l'intervenuta attenuazione della misura cautelare personale, sostituita con il divieto di soggiorno nel comune di residenza, rende superfluo l'esame della sua proporzionalità rispetto alle riconosciute esigenze cautelari da tutelare. 4. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore d
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