CassazionedecretoSezione LDecisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13936/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso la PEC dell'avvocatoROBERTO CARAPELLE che lo rappresenta e difende-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 494/2023 pubblicatail 15/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1821/2024Numero sezionale 2153/2026Numero di raccolta generale 13936/2026Data pubblicazione 13/05/20261. La Corte d’appello di Torino ha rigettato il gravame proposto dall'Inpsnella controversia con [OSCURATO:PERSONA].2. La controversia ha ad oggetto la ripetizione dei ratei di una pensioneconseguita con l'apporto di contribuzione derivata dalla costituzione di unarendita vitalizia poi revocata per il sopravvenuto accertamentodell'inesistenza del rapporto di lavoro in relazione al quale si sarebbeverificata l'omissione contributiva.3. Il Tribunale di Torino accolse l'opposizione a decreto ingiuntivo ottenutodall'Istituto previdenziale per il recupero dei ratei di rendita vitaliziaerogati dal 01/02/2015 al 31/07/2018, pari a euro 94.176,52.4. La Corte territoriale ha confermato integralmente la sentenza appellata.5. Per la cassazione della sentenza ricorre l'istituto previdenziale, conricorso affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, al quale la parteprivata resiste con controricorso.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione dell’articolo 2909 c.c. e dell’art. 52 dellalegge 9 marzo 1989 n. 88.2. La corte territoriale ha ritenuto irripetibile l'indebito previdenziale sullascorta del fatto che: a) l'indebito fosse imputabile ad errore dell'Inps,perché aveva accolto la domanda di rendita vitalizia «sulla base di uncorredo documentale che appariva fin dall’inizio inidoneo a suffragare lapure dedotta sussistenza del pregresso rapporto di lavoro»; b) dovesseescludersi comunque la sussistenza del dolo in capo al [OSCURATO:PERSONA], perché ilgiudicato formatosi sulla sentenza n. 1495/2019 del Tribunale di TorinoNumero registro generale 1821/2024Numero sezionale 2153/2026Numero di raccolta generale 13936/2026Data pubblicazione 13/05/2026«non consente di affermare l’esclusione della sussistenza ‘storica’ delrapporto lavorativo di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva preteso la coperturaprevidenziale (…) Nulla, in realtà, di quanto statuito nella sentenza n.1495/19 permette di affermare che il rapporto lavorativo tra l’opponente ela [OSCURATO:PERSONA] (di [OSCURATO:PERSONA]) fosse stato artificiosamente etruffaldinamente inventato di sana pianta (persino con il colpevole, quantoimplausibile, avallo della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) – sicché è assai dubbioche in parte qua sia calato il giudicato».3. L’istituto previdenziale sostiene che la Corte territoriale ha erratonell'interpretare il giudicato formatosi sulla sentenza n.1459/2019 delTribunale di Torino, dalla quale invece dovrebbe desumersi l'accertamentodell'inesistenza del rapporto di lavoro posto fondamento della pretesa dicostituzione della rendita vitalizia.4. La censura è fondata.5. Il Tribunale di Torino, con la più volte citata sentenza n.1459/2019,rigettò il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’accertamento: a)della illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela delprovvedimento di accoglimento di rendita vitalizia a beneficio del Guerciper il periodo dal 06/09/1982 al 31/12/1984 e; b) del provvedimento direvoca della pensione, liquidata con l’utilizzo della contribuzione dariscatto, a seguito dell’annullamento in autotutela di provvedimento diaccoglienza dell’istanza di costituzione di rendita vitalizia per contributiomessi e caduti in prescrizione ex art. 13 L. 1338/1962.6. Il Tribunale di Torino, nella sentenza de qua, rilevò che: «il ricorrenteinvocava il principio di tutela del legittimo affidamento derivantedall’accoglimento della domanda di costituzione della rendita; il ricorrenteammetteva che sulla domanda di costituzione della rendita era stataapposta una firma apocrifa, senza in alcun modo giustificare tale condotta,che può apparire dettata dalla volontà di sfuggire alle eventualiconseguenze penali di una dichiarazione mendace. Nella domanda,Numero registro generale 1821/2024Numero sezionale 2153/2026Numero di raccolta generale 13936/2026Data pubblicazione 13/05/2026comunque riferibile al ricorrente, lo stesso dichiarava di aver lavorato dal6 settembre 1982 al 22 febbraio 1985 alle dipendenze della TipografiaMerlo, corrente in Torino, via Ventimiglia 200, ditta non reperita negliarchivi dell’INPS. Al medesimo indirizzo risultava invece operante la dittaindividuale [OSCURATO:PERSONA], ragione sociale diversa da quella del timbroapposto sulla fotocopia del libretto di lavoro allegato alla domanda. L’INPSdocumentava che dal 1982 al 1985 la ditta [OSCURATO:PERSONA] dichiarava fra 8 e11 dipendenti: anche se il ricorrente prestava il servizio militare fra il 1°gennaio 1983 ed il 31 gennaio 1984, e dunque in ipotesi non lavorava inmodo continuativo, non appare credibile che non ricordasse alcunelemento riguardo il pregresso rapporto di lavoro, neppure l’esistenza dicolleghi ed il loro numero, ancorché in modo generico. Inoltre, apparescarsamente verosimile che un datore di lavoro abbia annotato il rapportosul libretto senza versare alcun contributo, pur avendo diversi lavoratori alibro paga regolarmente assicurati. Le considerazioni che precedonoinducono a dubitare della buona fede del ricorrente. […] Il ricorso deveessere respinto».7. L’accertamento compiuto dal Tribunale di Torino nel processo a quoproduce effetti ex art.2909 cod. civ. in questo processo perché le parti deidue processi sono le stesse e contrariamente a quanto ritenuto dalla Corteterritoriale non risultano travalicati i limiti oggettivi del giudicato.8. La Corte territoriale ha ritenuto che gli effetti del giudicato direttofossero preclusi dalla non perfetta sovrapponibilità dell'oggetto dei dueprocessi (accertamento dell'indebito versus ripetizione dell'indebito).9. Giova però rilevare che secondo il costante orientamento di questaCorte, al quale il Collegio intende dare continuità, l'ambito oggettivo delgiudicato si estende non solo alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate ingiudizio ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azioneo eccezione, le quali, sebbene non esaminate nel merito, costituisconoNumero registro generale 1821/2024Numero sezionale 2153/2026Numero di raccolta generale 13936/2026Data pubblicazione 13/05/2026presupposti logici, essenziali e necessari, della decisione (Cass.n.18439/2023).10. Dalla motivazione della sentenza del Tribunale di Torino trascritta nelricorso per cassazione, sopra riportata, risulta che il Tribunale abbiaespressamente statuito sulla questione del «principio di tutela dellegittimo affidamento» invocato da [OSCURATO:PERSONA] anche nel procedimento a quo asostegno delle sue ragioni.11. Nella motivazione della sentenza del Tribunale di Torino si puòapprezzare la sequenza logica costituita dal fatto (le circostanze chesecondo il giudice di merito escludono la sussistenza di un legittimoaffidamento da parte del percettore), dalla norma (l’art.52 della leggen.88/1989) e dall'effetto giuridico (la legittimità del provvedimento direvoca in autotutela della costituzione della rendita vitalizia), ossia lastatuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una normache ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico.12. Per le considerazioni che precedono il capo della sentenza delTribunale di Torino sopra riportato è suscettibile di giudicato e produce glieffetti previsti dall’art.2909 cod. civ. anche in questo processo perché haper oggetto la medesima questione giuridica che ha formato oggettodell'esame da parte della Corte territoriale nella sentenza impugnata,ossia la sussistenza del legittimo affidamento del percettore, sotto ilprofilo dell'assenza del dolo.13. La corte territoriale ha dunque violato l’art.2909 cod. civ. e inaccoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata, con rinvio allaCorte d’appello di Torino che, in diversa composizione, provvederà anchesulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Torino che, in diversacomposizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 1821/2024Numero sezionale 2153/2026Numero di raccolta generale 13936/2026Data pubblicazione 13/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026.Il PresidenteGabriella Marchese