CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 18371/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]Aquino per il rigetto del ricorso. , [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, con ordinanza del 31 ottobre 2024 ha rigettato l'appello proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il 25 settembre 2024 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Avellino ha respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, originariamente disposta nei suoi confronti con provvedimento del 6 settembre 2023 in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen., con gli arresti domiciliari. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta inadeguatezza della misura gradata, ove imposta anche con il braccialetto elettronico, a tutelare le esigenze cautelari. In un unico motivo la difesa rileva che la motivazione del Tribunale sarebbe carente e illogica in quanto il giudice del riesame non avrebbe adeguatamente considerato che all'esito del processo di primo grado l'originaria imputazione è stata ridimensionata in quanto uno dei tre fatti di tentato omicidio sono stati qualificati come lesioni personali e la condanna, determinata la pena in anni 9 e mesi 4, è stata inflitta per un solo tentato omicidio e per due ipotesti di cui all'art. 582 cod. pen. 3. In data 14 gennaio 2025 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]Aquino chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza della misura gradata a tutelare le esigenze cautelari a fronte del ridimensionamento dell'accusa effettuato con la sentenza di primo grado. La doglianza, formulata impropriamente anche nei termini della violazione di logge ma che afferisce la logicità e completezza della motivazione, è infondata. 2.1. In materia di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduce l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Nel giudizio di legittimità, infatti, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso rnotivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).Ciò in quanto il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02). 2.2. Nel caso di specie il provvedimento impugnato non è affetto da alcuno dei vizi previsti tassativamente dall'art. 606 cod. proc. pen. e il ragionamento esposto a fondamento della conclusione non è manifestamente illogico o contraddittorio. La motivazione dell'ordinanza, infatti, con gli specifici riferimenti alla personalità del ricorrente, desunta dal comportamento tenuto e accertato nella sentenza di primo grado, all'esito del quale è stata comunque inflitta la condanna ad anni nove e mesi quattro di reclusione per un tentato omicidio e due ipotesi di lesioni personali, nonché al certificato penale, è adeguata e non è pertanto sindacabile in questa sede. Ciò pure in ordine alla possibilità di eseguire la misura richiesta con il braccialetto elettronico, coerentemente esclusa a fronte delle caratteristiche dell'azione posta in essere e dei precedenti penali del ricorrente, anche specifici. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Co