CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 38965/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi sono generici e comunque reiterativi di deduzioni difensive, esaminate dalla Corte, che ha dato conto dell'integrazione del reato contestato e dell'insussistenza di elementi a fondamento di un'ipotesi di giustificazione della condotta; Ritenuto che il terzo motivo è genericamente formulato e richiama una deduzione parimenti aspecifica, formulata nell'atto di appello; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte