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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 36695/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 36033-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 247, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 883/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 11/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 6g° Con atto di citazione notificato il 4.8.2011 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in gìudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Foggia, sezione distaccata dì Lucera, invocando l'emissione della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in relazione al contratto preliminare di compravendita sottoscritto tra le parti in data 1.6.2010, in virtù del quale il convenuto si era obbligato a vendere agli attori la piena proprietà di un terreno, previa la cancellazione del pignoramento immobiliare insistente sul bene compromesso in vendita.

Nella resistenza del convenuto, che spiegava domanda riconvenzionale per la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promissari acquirenti e per la loro condanna al risarcimento del danno, il Tribunale, con sentenza n. 361/2015, accoglieva la domanda principale, rigettando invece quelle proposte in via riconvenzionale dal Casiere.

Quest'ultimo interponeva appello avverso detta decisione e la Corte di Appello di Foggia, nella resistenza degli appellati, con la sentenza impugnata, n. 883/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia depositato memoria, in prossimità dell'adunanza camerale, con allegata procura speciale per la costituzione nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. cív.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA' del ricorso.

R1c. 2019 n. 36033 sez.

M2 - ud. 08-07-2021 -2- Il Tribunale di Foggia ha accolto la domanda ex art. 2932 c.c., proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] in relazione al contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto tra le parti in data 1.6.2010, subordinandola al pagamento della somma di C

8.300. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, in parziale accoglimento dell'appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, ha elevato detto importo sino alla somma di C

14.000. Ricorre per la cassazione di detta decisione il Casiere affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione, da parte del giudice di appello, dei principi in tema di inadempimento e relativo riparto della prova.

Ad avviso del ricorrente, una volta accertato che il termine per la stipula del definitivo, prorogato dalle parti fino al 31.12.2010, era spirato senza che l'atto fosse stato rogato, i promissari acquirenti avrebbero dovuto essere considerati gravemente inadempienti alle obbligazioni da loro assunte con il contratto preliminare di cui è causa.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello ha invero ritenuto il carattere non essenziale di detto termine, alla luce del tenore letterale della pattuizione (posta la non sufficienza dell'uso dell'espressione "entro e non oltre": Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14426 del 15/07/2016, Rv. 640579; conf.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32238 del 10/12/2019, Rv. 656215) e del complessivo comportamento delle parti: in particolare la Corte pugliese, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha dato atto che il promittente venditore aveva percepito la maggior parte del corrispettivo, anche dopo la scadenza del termine prorogato, comunicando poi, in modo strumentale, la risoluzione del contratto.

Il motivo invoca una Ric. 2019 n. 36033 sez.

M2 - ud. 08-07-2021 -3- diversa ricostruzione del fatto e si risolve in una critica al convincimento del giudice di merito, preclusa in questa sede in quanto estranea a natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata dalla difesa dell'intimato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto il predetto non si è ritualmente costituito nel presente giudizio di legittimità notificando tempestivamente controricorso.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36033-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 247, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 883/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 11/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 6g° Con atto di citazione notificato il 4.8.2011 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in gìudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Foggia, sezione distaccata dì Lucera, invocando l'emissione della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in relazione al contratto preliminare di compravendita sottoscritto tra le parti in data 1.6.2010, in virtù del quale il convenuto si era obbligato a vendere agli attori la piena proprietà di un terreno, previa la cancellazione del pignoramento immobiliare insistente sul bene compromesso in vendita. Nella resistenza del convenuto, che spiegava domanda riconvenzionale per la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promissari acquirenti e per la loro condanna al risarcimento del danno, il Tribunale, con sentenza n. 361/2015, accoglieva la domanda principale, rigettando invece quelle proposte in via riconvenzionale dal Casiere. Quest'ultimo interponeva appello avverso detta decisione e la Corte di Appello di Foggia, nella resistenza degli appellati, con la sentenza impugnata, n. 883/2019, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia depositato memoria, in prossimità dell'adunanza camerale, con allegata procura speciale per la costituzione nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. cív.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA' del ricorso. R1c. 2019 n. 36033 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- Il Tribunale di Foggia ha accolto la domanda ex art. 2932 c.c., proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] in relazione al contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto tra le parti in data 1.6.2010, subordinandola al pagamento della somma di C 8.300. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, in parziale accoglimento dell'appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, ha elevato detto importo sino alla somma di C 14.000. Ricorre per la cassazione di detta decisione il Casiere affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione, da parte del giudice di appello, dei principi in tema di inadempimento e relativo riparto della prova. Ad avviso del ricorrente, una volta accertato che il termine per la stipula del definitivo, prorogato dalle parti fino al 31.12.2010, era spirato senza che l'atto fosse stato rogato, i promissari acquirenti avrebbero dovuto essere considerati gravemente inadempienti alle obbligazioni da loro assunte con il contratto preliminare di cui è causa. La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha invero ritenuto il carattere non essenziale di detto termine, alla luce del tenore letterale della pattuizione (posta la non sufficienza dell'uso dell'espressione "entro e non oltre": Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14426 del 15/07/2016, Rv. 640579; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32238 del 10/12/2019, Rv. 656215) e del complessivo comportamento delle parti: in particolare la Corte pugliese, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha dato atto che il promittente venditore aveva percepito la maggior parte del corrispettivo, anche dopo la scadenza del termine prorogato, comunicando poi, in modo strumentale, la risoluzione del contratto. Il motivo invoca una Ric. 2019 n. 36033 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -3- diversa ricostruzione del fatto e si risolve in una critica al convincimento del giudice di merito, preclusa in questa sede in quanto estranea a natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla difesa dell'intimato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto il predetto non si è ritualmente costituito nel presente giudizio di legittimità notificando tempestivamente controricorso. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di cons