Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20210/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; q udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / ://Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il motivo espone censure non specifiche, poiché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché, manifestamente infondate, in quanto il ricorrente, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello in punto di responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/4/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273431-01; Sez. 3, n. 19442 del 19/3/2014, Ferrante, Rv. 259418-01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P P.Q.MFlOrt onték

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; q udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / ://Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il motivo espone censure non specifiche, poiché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché, manifestamente infondate, in quanto il ricorrente, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello in punto di responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/4/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273431-01; Sez. 3, n. 19442 del 19/3/2014, Ferrante, Rv. 259418-01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P P.Q.MFlOrt onték
Sentenza Cassazione n. 20210/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris