CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15577/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 5 lette/sentite le conclusioni del. PG chi tgjAk r^ li& o et ' rk:kkti,5 ‘,C 0))2 -MULA\9 (' A t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 30 ottobre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, col quale era stata respinta la richiesta di revoca della confisca disposta, ai sensi dell'art. 12 sexies del dl. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 20 gennaio 2015 di applicazione di pena patteggiata. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'interessata a mezzo del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per chiederne l'annullamento. Deduce: - violazione di legge in relazione alla asserita inammissibilità dell'istanza per avere la ricorrente prospettato questioni di merito deducibili nei giudizi di impugnazione già svolti e conclusi. La confisca era stata, viceversa, disposta nei confronti del solo Lamberti con la sentenza di patteggiamento e non anche nel separato processo a carico della ricorrente sicché la stessa, non avendo rivestito la qualità di parte nel giudizio in cui era stata disposta l'ablazione, era pienamente legittimata a far valere davanti al giudice dell'esecuzione i diritti vantati sui beni confiscati; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'opposizione. Con il sollevato incidente era stata dedotta l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca nei confronti del Lamberti, dal momento che nella sentenza di patteggiamento nulla era stato motivato sia in ordine alla provenienza illecita dei beni ovvero delle risorse necessarie al loro acquisto, sia in ordine alla interposizione fittizia della Negro nella loro intestazione. Carenze motivazionali non colmate dal provvedimento impugnato, del tutto silente sugli elementi di prova, in base ai quali doveva ritenersi dimostrata l'effettiva appartenenza al responsabile dei beni formalmente intestati a terzi. E, d'altro canto, la difesa, ribaltando l'onere probatorio incombente sull'accusa, aveva dimostrato "come fosse impossibile che i beni confiscati fossero il profitto delle attività illecite poste in essere dal Lamberti, che egli fosse il vero e reale proprietario degli immobili e che avesse fittiziamente interposto la Negro per la semplicissima ragione che tali acquisti erano avvenuti quando il Lamberti aveva la tenera età di sette, undici e quindici anni". 3- Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile sotto diversi concorrenti profili. 2. In primo luogo, secondo la prospettazione difensiva, i beni immobili di cui si chiede la restituzione sono di proprietà della ricorrente, formale intestataria e terza estranea al procedimento nel quale ne è stata disposta la confisca. Occorre richiamare, in proposito, il costante orientamento di questa Corte (Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Rv. 245440; Sez. 6, n. 11796 del 4/03/2010, Rv. 246485, Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873), secondo cui la posizione processuale del terzo interessato è nettamente distinta, sotto il profilo difensivo, da quella dell'indagato e dell'imputato, i quali possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. "personalissimi". Viceversa, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione, in quanto il terzo, portatore di un interesse di natura esclusivamente civilistica e patrimoniale, può stare in giudizio unicamente con il ministero di un difensore munito di procura speciale, secondo la regola, di analogica interpretazione, dettata dall'art. 100 cod. proc. pen., al pari di quanto prevede per il giudizio civile l'art. 83 cod. proc. civ. Il terzo è gravato, dunque, da un onere di patrocinio che è adempiuto soltanto conferendo procura speciale al difensore. Nel caso in esame, il ricorso per cassazione non reca in calce alcuna procura speciale che, del resto, neppure risulta richiamata nel predetto atto, sottoscritto dal difensore. 3. In ogni caso sono manifestamente infondate entrambe le delineate censure. 3.1. Il provvedimento in verifica, sia pure con motivazione succinta ma compiuta, richiamata la motivazione del provvedimento opposto, col quale erano state delibate e disattese le stesse argomentazioni, meramente replicate dalla opponente, riscontrava, in via preliminare ma meramente incidentale, evidenti profili di inammissibilità dell'istanza, per avere la richiedente prospettato questioni di merito "deducibili nei giudizi di impugnazione già svolti e conclusi con la conferma del provvedimento ablatorio" e per essere la situazione di fatto, esaminata in sede di cognizione, rimasta immutata; osservava che, diversamente da quanto opinato dalla difesa, la Negro era solo formalmente terza estranea al processo e al giudizio nei confronti del Lamberti, atteso che in origine le due posizioni erano state trattate nello stesso procedimento, definito per la prima con il rito ordinario e per il secondo con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.; il sequestro funzionale alla confisca era stato disposto nei confronti di entrambi in ragione del contestato (e ritenuto) concorso nel reato c.d. spia e nella verificata sussistenza dei presupposti di legge; la Negro nel procedimento incidentale di riesame del decreto di sequestro aveva fatto valere le sue ragioni di merito; la confisca erano stata legittimamente emessa nella sede di cognizione con statuizione divenuta irrevocabile sul punto. 3.2. Ed allora, se formalmente corretta risulta l'affermazione secondo cui la confisca disposta nel processo separato (al quale la ricorrente risulta formalmente estranea, benché concorrente nel reato e per esso definitivamente condannata) non ridonda sulle sue possibilità di reazione al provvedimento ablatorio, è altrettanto evidente che la proposta opposizione è stata valutata nel merito, respinta e non già dichiarata inammissibile, con la conseguenza che la ricorrente non vanta alcun concreto interesse all'annullamento del provvedimento sotto tale specifico dedotto profilo. 3.3. Manifestamente infondate, oltre che aspecifiche, sono, poi, le doglianze articolate con il secondo motivo. Si lamenta l'omessa risposta alle censure formulate con l'incidente di esecuzione avverso "la sentenza di patteggiamento'', nella quale non sarebbero stati illustrati (e motivatamente ritenuti) i presupposti di legge per disporre la confisca cd. allargata, "ossia sia la provenienza illecita dei beni o delle risorse necessarie per il loro acquisto, a favore del Lamberti, sia l'interposizione fittizia della Negro nella loro intestazione". Ma così opinando, e in modo del tutto generico, la ricorrente ha, nella sostanza, sollecitato una rivalutazione dei medesimi fatti, già valutati con la sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, senza operare alcun confronto reale con le ragioni del provvedimento impugnato. E difatti, il giudice dell'esecuzione ha osservato che, se era vero che nel processo a carico della Negro la confisca non era stata disposta, la posizione della ricorrente era solo formalmente quella di terza estranea al processo e al giudizio celebrato nei confronti del Lamberti, in quanto concorrente (e definitivamente condannata) per il medesimo reato-spia; il sequestro funzionale alla confisca era stato disposto anche a suo carico, nella verificata ricorrenza dei presupposti di legge, ossia la disponibilità diretta o indiretta dei beni oggetto del vincolo e il loro valore sproporzionato rispetto al reddito e all'attività economica esercitata, rinviando sul punto agli elementi valorizzati nel provvedimento del riesame del sequestro preventivo (acquisito agli atti nel contraddittorio delle parti), nel quale era stata evidenziata la nulla capacità reddituale di entrambi gli imputati (madre e figlio) per l'intero periodo di riferimento e, dunque, la franca impossibilità di procedere all'acquisto di beni immobili del valore di circa mezzo milione di euro. Elementi espressamente richiamati dal giudice dell'esecuzione attraverso il rinvio per relationem al ridetto provvedimento e correttamente ritenuti non vincibili, né vinti, dalle generiche obiezioni mosse dalla ricorrente e dagli argomenti spesi a sostegno della chiesta restituzione dei beni oggetto di ablazione. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del