CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05835/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11700-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata- avverso la sentenza n. 516/4/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 11700 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Rg. n. 11700/2021 Agenzia delle Entrate cl [OSCURATO:SOCIETA]+[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 516/2021, dep. il 10/02/2021, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento che provvedeva ad attribuire all'immobile di proprietà della società contribuente (in un primo momento di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA], successivamente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), oggetto di DOCFA, una nuova rendita catastale, ha rigettato l'appello confermando la decisione di prime cure. [OSCURATO:PERSONA] ha statuito che "l'avviso di accertamento contiene degli elementi contraddittori. Scorrendone il contenuto, si evidenzia che quello che dovrebbe essere un allegato esplicativo dei criteri di stima utilizzati dall'Ufficio per la rideterminazione del valore dell'immobile, non reca tutti gli elementi che, invece, vengono esplicitati nell'atto di appello e, prima, nelle con trodeduzioni depositate nel primo grado di giudizio. (...). Il riferimento alla categoria D5 risulta incomprensibile, visto che si tratta di un immobile di categoria 08. Così come non sono esplicitati i criteri di costo (...). Neppure è menzionato il pregio dell'ubicazione dell'immobile, le sue caratteristiche costruttive e la sua comparabilità con un immobile di categoria D5; non viene neppure indicato che tipo di attività si svolge in quell'immobile tale da poter essere inquadrato nell'alveo dei centri commerciali. Queste carenze motivazionali travolgono l'attività accertatrice dell'ufficio e impongono la conferma della sentenza impugnata che ha annullato l'atto." [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso e deposita memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma1, n.3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 10 del D.M. 701/199, nonché dell'art. 112 c.p.c. per aver la C:TR ritenuto di pronunciarsi sul contradditorio endoprocedimentale nonostante i contribuenti non avessero mai sollevato l'eccezione sul mancato contraddittorio. 2. Il motivo è infondato. 2.1.La CTR sul punto ha così statuito "si osserva che la Docfa è stata concepita dal legislatore come una procedura partecipata, nella quale il contribuente, attraverso il suo professionista, può partecipare alla determinazione della rendita proposta, in un contraddittorio nel qual possono essere valutate dalle parti le ragioni della proposta di rendita da parte del contribuente e quelle dell'Ufficio che ritiene di doverla modificare". 2.2.0rbene, non ricorre il vizio di ultrapetizione, in quanto la CTR ha fatto riferimento al contraddittorio endoprocedimentale semplicemente ricordando la sua funzione nell'ambito della procedura di Docfa, alla stregua di un obiter dictum. 3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma1, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, del D.M. 701/1994, per aver la CTR confermato la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento ritenendo che tale avviso contenesse elementi contraddittori. 3.1.11 motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. 3.2. L' Agenzia delle entrate ha trascurato di trascrivere integralmente o riprodurre l'atto impugnato con i relativi allegati ovvero di localizzare il documento nel fascicolo di merito. 3.3.È orientamento consolidato di questa Corte, con riferimento all'autosufficienza del ricorso per cassazione, che "in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti' del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019); "il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre verificare anche in quale sede processuale il documento sia prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportarne il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico" (Cass. n. 28184 del 2020). 4.Invero, con riferimento alla censura concernente la motivazione di un atto impositivo, è stato chiarito che nell'ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15234), è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass. 13 febbraio 2014, n. 3289; Cass. n.16147/2017; Cass.n.28570/2019; n. 40735 del 2021); 5.In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza e vengono liquide come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in C. 6.000,00, C. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.