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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03136/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE PPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per liannullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento in data 6/07/2022 con cui la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione della confisca dei beni disposta dalla Corte di appello di Perugia con il decreto del 4/5-11/5/2018.

Al riguardo con due motivi deduce:

1. violazione degli artt. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 e 630 cod. proc. pen., per errata declaratoria di inammissibilità pur dopo la fissazione dell'udienza camerale di trattazione.

Si lamenta che la declaratoria di inammissibilità sia stata erroneamente adottata pur dopo la fissazione dell'udienza camerale di discussione con citazione del ricorrente e, dunque, nell'ambito della fase cd. rescissoria, essendo una tale pronuncia invece consentita soltanto nella cd. fase rescindente; dalla fissazione dell'udienza doveva pertanto farsene discendere l'ammissibilità della richiesta, imponendosi alla Corte di merito di dare corso all'istanza istruttoria avanzata dalla difesa e volta ad escutere un teste reperito dopo molti anni in grado di riferire su circostanze idonee ad elidere i presupposti di fatto su cui si era fondata la misura ablativa.

2. violazione degli artt. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 e 630 cod. proc. pen., per ritenuta insussistenza di alcuna prova nuova rispetto all'acquisizione della stessa — illogicità della motivazione sul punto.

Si premette che l'oggetto della istanza di revoca della confisca è esclusivamente il piano terra di un fabbricato ad uso commerciale e residenziale di un complesso immobiliare sito in Elice (PE), per il resto ormai interamente dissequestrato.

Si sostiene, così contestando la fondatezza delle ragioni all'epoca legittimanti la confisca, che la misura ablativa si fondò sull'errato presupposto di fatto che l'opera di ristrutturazione del ristorante posto al piano terra di detto fabbricato fosse stato realizzato dall'odierno ricorrente, anziché dal di lui padre, ancora in vita all'epoca dei fatti; che a conferma dell'estraneità del ricorrente deponevano le nuove prove addotte costituite da una perizia giurata che individuava e definiva l'ambito dei lavori effettuati rispettivamente dal ricorrente e dal di lui padre, nonché dalla dichiarazione autentica di colui che si era materialmente occupato dei lavori di ristrutturazione del locale adibito a ristorante, allo stesso commissionati dal padre del ricorrente che avrebbe anche provveduto al pagamento, con denaro di provenienza lecita, di quanto di spettanza.

Tanto premesso, si lamenta che il provvedimento impugnato abbia escluso il rilievo delle nuove prove sulla base di un'errata operazione ricostruttiva della situazione di fatto ritenendo, per un verso, che fosse stato confiscato l'intero fabbricato e, per altro, che anche il locale piano terra fosse stato realizzato dal ricorrente in ragione del fatto che avesse successivamente realizzato, sul terreno circostante, una piscina e delle attrezzature, queste effettivamente dallo stesso eseguite per rendere maggiormente fruibile l'attività di discoteca ivi svolta.

Con la conseguenza che la Corte di appello aveva illogicamente svilito i due ineludibili dati di novità introdotti dalla difesa e consistenti nel rilascio al padre del ricorrente, nel 2011, della concessione edilizia per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione del locale piano terra adibito a ristorante e al ricorrente della autorizzazione ad eseguire le opere sul terreno circostante consistenti nella piscina e delle relative attrezzature. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo - che denuncia l'illegittimità del provvedimento impugnato, sul rilievo che la declaratoria di inammissibilità non poteva essere adottata stante l'avvenuta fissazione dell'udienza camerale - è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di questa Corte è costante nella linea interpretativa in base alla quale l'inammissibilità della richiesta di revisione - istituto al quale deve farsi riferimento in caso di revocazione della confisca stante l'espresso richiamo contenuto nell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 - può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen.

Il procedimento di revisione, in definitiva, si sviluppa in due fasi: la prima è costituita dalla valutazione — che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio — dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio, mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto.

In questa seconda fase, è consentito alla Corte di appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla, anche senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio di merito.

In altre parole, ciò che si vuole evitare è che con la sentenza che definisce la fase rescissoria, il giudice esprima un giudizio di inammissibilità mascherato da valutazione di infondatezza e definito con il rigetto dell'istanza, senza dar luogo ad alcuna verifica, sia pur minima e preliminare, della veridicità di quanto addotto dal ricorrente come nuova prova.

Ciò, pur se sussiste perfetta legittimità della statuizione di inammissibilità con sentenza anche all'esito del giudizio rescissorio, come affermato sia dalle Sezioni Unite Pisco, che dalla giurisprudenza successiva (Sez.

U., n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441; Sez. 5, n. 4652 del 20/11/2013, dep. 2014, Accordi, Rv. 258718 - 01; Sez. 3, n. 43573 del 30/9/2014, G, Rv. 260989 -01).

Allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, resta ferma la possibilità della Corte di appello di dichiarare, con la sentenza che chiude tale seconda fase, l'inammissibilità della richiesta di revisione, rivalutate le condizioni di ammissibilità dell'istanza, senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio sul merito (su quest'ultima affermazione: Sez.

U., n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040 e Sez.

U., n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441; Sez. 1, n. 40830 del 28/06/20220, Vezzani, non mass.; Sez. 4, n. 16830 del 26/04/2022, M.C., non mass.).

La declaratoria di inammissibilità, poi, potrà essere adottata non solo nel corso o all'esito del dibattimento, ma anche nella fase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva. (Fattispecie in cui è stato escluso che la citazione a giudizio del condannato, pur ad esito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione, implichi necessariamente il vaglio sul profilo dell'ammissibilità dell'istanza di revisione; Sez. 2, n. 34773 del 17/5/2018, Turrà, Rv. 273452 - 01).

2. Il secondo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esclusione di novità della prova indotta a sostegno dell'istanza di revocazione - è parimenti manifestamente infondato.

Questa Corte, con orientamento espresso anche a Sezioni unite, ha affermato che, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez.

U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707 - 01).

Nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione del suddetto principio di diritto, essendosi escluso, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, che la prova indotta dal ricorrente - consistente nella dichiarazione di chi materialmente eseguì i lavori interessanti il locale al piano terra oggetto di confisca e in una perizia giurata di parte - sia dotata di novità, in quanto relativa a circostanze che potevano dedursi nel corso del procedimento di prevenzione attraverso altre fonti di prova, nonché della necessaria decisività, risultando inidonea a dimostrare che il fabbricato al piano terra oggetto di confisca sia riconducibile anziché al ricorrente, al di lui padre, ancora in vita all'epoca dei fatti a cui si deve l'aver commissionato i lavori.

Invero, il provvedimento di confisca di tale porzione di fabbricato (dal quale vanno esclusi gli appartamenti destinati a civile abitazione posti al piano superiore) si fonda sull'accertata disponibilità dello stesso in capo al proposto e della evidente strumentalità della sua ristrutturazione al progetto perseguito dal ricorrente, al medesimo ascrivibile ed interamente dallo stesso finanziato con proventi illeciti, volto a corredare i locali piscina e discoteca insistenti sul terreno adiacente, dallo stesso realizzati, di un'indispensabile addizione che ne rendesse economicamente vantaggioso il complessivo investimento, per come è stato anche ricavato dal contenuto di una intercettazione in cui lo stesso ricorrente indicava la somma spesa per l'investimento in misura assai superiore a quella espressamente riferibile alle opere che allo stesso si sostiene siano unicamente riferibili.

La circostanza relativa alla ristrutturazione dell'immobile oggetto di confisca che andava attribuita al solo Mastramico padre (al quale sarebbe riferibile l'acquisto del terreno e la realizzazione dell'intero fabbricato ad eccezione della piscina realizzata dal ricorrente su terreno adiacente) e la situazione reddituale di quest'ultimo (che era ancora in vita al momento dell'accensione dei due libretti di deposito e si sostiene che svolgesse attività lavorativa lecita idonea a giustificare la riconducibilità ad essa delle somme custodite nei libretti di deposito cointestati con il coniuge) hanno formato oggetto di espressa cognizione e valutazione nel procedimento di prevenzione, anche attraverso il supplemento istruttorio disposto dalla Corte di appello di Perugia (decreto del 04/03/2020) in ossequio alla pronuncia di annullamento con rinvio del primo decreto di confisca ad opera della Suprema Corte.

E, al riguardo, con provvedimento che ha trovato conferma anche in sede di legittimità (Sez. 2, n. 38859 del 04/11/2020), si è esclusa in capo al padre del ricorrente l'esistenza di una capacità reddituale tale da consentirgli di sostenere il costo delle opere di ristrutturazione che al medesimo dovrebbero essere esclusivamente riferibili; al contempo, si è esclusa la riconducibilità delle somme contenute su due libretti che risultavano cointestati alla madre del ricorrente e al defunto marito.

Ma se questa è la situazione di fatto descritta dai giudici di merito e posta a fondamento del provvedimento di confisca divenuto definitivo, le prove indotte dal ricorrente difettano dei requisiti richiesti per farsi luogo alla revocazione della confisca: per un verso, infatti, ripropongono temi già esplorati dal giudice del merito, ponendo a fondamento dell'istanza argomenti di prova privi della necessaria decisività (presupposto che deve caratterizzare la prova nuova, così le stesse S.U. a pag. 21 della sentenza citata) ai fini del superamento delle ragioni che hanno determinato l'applicazione della misura di prevenzione reale; per altro verso, hanno ad oggetto fonti di prova che dovevano e potevano dedursi nel corso del giudizio di merito e, in relazione alle quali, la possibilità di una successiva acquisizione non può ascriversi a fatti prima incolpevolmente ignorati.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE PPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per liannullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento in data 6/07/2022 con cui la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione della confisca dei beni disposta dalla Corte di appello di Perugia con il decreto del 4/5-11/5/2018. Al riguardo con due motivi deduce: 1. violazione degli artt. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 e 630 cod. proc. pen., per errata declaratoria di inammissibilità pur dopo la fissazione dell'udienza camerale di trattazione. Si lamenta che la declaratoria di inammissibilità sia stata erroneamente adottata pur dopo la fissazione dell'udienza camerale di discussione con citazione del ricorrente e, dunque, nell'ambito della fase cd. rescissoria, essendo una tale pronuncia invece consentita soltanto nella cd. fase rescindente; dalla fissazione dell'udienza doveva pertanto farsene discendere l'ammissibilità della richiesta, imponendosi alla Corte di merito di dare corso all'istanza istruttoria avanzata dalla difesa e volta ad escutere un teste reperito dopo molti anni in grado di riferire su circostanze idonee ad elidere i presupposti di fatto su cui si era fondata la misura ablativa. 2. violazione degli artt. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 e 630 cod. proc. pen., per ritenuta insussistenza di alcuna prova nuova rispetto all'acquisizione della stessa — illogicità della motivazione sul punto. Si premette che l'oggetto della istanza di revoca della confisca è esclusivamente il piano terra di un fabbricato ad uso commerciale e residenziale di un complesso immobiliare sito in Elice (PE), per il resto ormai interamente dissequestrato. Si sostiene, così contestando la fondatezza delle ragioni all'epoca legittimanti la confisca, che la misura ablativa si fondò sull'errato presupposto di fatto che l'opera di ristrutturazione del ristorante posto al piano terra di detto fabbricato fosse stato realizzato dall'odierno ricorrente, anziché dal di lui padre, ancora in vita all'epoca dei fatti; che a conferma dell'estraneità del ricorrente deponevano le nuove prove addotte costituite da una perizia giurata che individuava e definiva l'ambito dei lavori effettuati rispettivamente dal ricorrente e dal di lui padre, nonché dalla dichiarazione autentica di colui che si era materialmente occupato dei lavori di ristrutturazione del locale adibito a ristorante, allo stesso commissionati dal padre del ricorrente che avrebbe anche provveduto al pagamento, con denaro di provenienza lecita, di quanto di spettanza. Tanto premesso, si lamenta che il provvedimento impugnato abbia escluso il rilievo delle nuove prove sulla base di un'errata operazione ricostruttiva della situazione di fatto ritenendo, per un verso, che fosse stato confiscato l'intero fabbricato e, per altro, che anche il locale piano terra fosse stato realizzato dal ricorrente in ragione del fatto che avesse successivamente realizzato, sul terreno circostante, una piscina e delle attrezzature, queste effettivamente dallo stesso eseguite per rendere maggiormente fruibile l'attività di discoteca ivi svolta. Con la conseguenza che la Corte di appello aveva illogicamente svilito i due ineludibili dati di novità introdotti dalla difesa e consistenti nel rilascio al padre del ricorrente, nel 2011, della concessione edilizia per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione del locale piano terra adibito a ristorante e al ricorrente della autorizzazione ad eseguire le opere sul terreno circostante consistenti nella piscina e delle relative attrezzature. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo - che denuncia l'illegittimità del provvedimento impugnato, sul rilievo che la declaratoria di inammissibilità non poteva essere adottata stante l'avvenuta fissazione dell'udienza camerale - è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte è costante nella linea interpretativa in base alla quale l'inammissibilità della richiesta di revisione - istituto al quale deve farsi riferimento in caso di revocazione della confisca stante l'espresso richiamo contenuto nell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 - può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen. Il procedimento di revisione, in definitiva, si sviluppa in due fasi: la prima è costituita dalla valutazione — che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio — dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio, mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto. In questa seconda fase, è consentito alla Corte di appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla, anche senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio di merito. In altre parole, ciò che si vuole evitare è che con la sentenza che definisce la fase rescissoria, il giudice esprima un giudizio di inammissibilità mascherato da valutazione di infondatezza e definito con il rigetto dell'istanza, senza dar luogo ad alcuna verifica, sia pur minima e preliminare, della veridicità di quanto addotto dal ricorrente come nuova prova. Ciò, pur se sussiste perfetta legittimità della statuizione di inammissibilità con sentenza anche all'esito del giudizio rescissorio, come affermato sia dalle Sezioni Unite Pisco, che dalla giurisprudenza successiva (Sez. U., n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441; Sez. 5, n. 4652 del 20/11/2013, dep. 2014, Accordi, Rv. 258718 - 01; Sez. 3, n. 43573 del 30/9/2014, G, Rv. 260989 -01). Allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, resta ferma la possibilità della Corte di appello di dichiarare, con la sentenza che chiude tale seconda fase, l'inammissibilità della richiesta di revisione, rivalutate le condizioni di ammissibilità dell'istanza, senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio sul merito (su quest'ultima affermazione: Sez. U., n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040 e Sez. U., n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441; Sez. 1, n. 40830 del 28/06/20220, Vezzani, non mass.; Sez. 4, n. 16830 del 26/04/2022, M.C., non mass.). La declaratoria di inammissibilità, poi, potrà essere adottata non solo nel corso o all'esito del dibattimento, ma anche nella fase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva. (Fattispecie in cui è stato escluso che la citazione a giudizio del condannato, pur ad esito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione, implichi necessariamente il vaglio sul profilo dell'ammissibilità dell'istanza di revisione; Sez. 2, n. 34773 del 17/5/2018, Turrà, Rv. 273452 - 01). 2. Il secondo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esclusione di novità della prova indotta a sostegno dell'istanza di revocazione - è parimenti manifestamente infondato. Questa Corte, con orientamento espresso anche a Sezioni unite, ha affermato che, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707 - 01). Nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione del suddetto principio di diritto, essendosi escluso, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, che la prova indotta dal ricorrente - consistente nella dichiarazione di chi materialmente eseguì i lavori interessanti il locale al piano terra oggetto di confisca e in una perizia giurata di parte - sia dotata di novità, in quanto relativa a circostanze che potevano dedursi nel corso del procedimento di prevenzione attraverso altre fonti di prova, nonché della necessaria decisività, risultando inidonea a dimostrare che il fabbricato al piano terra oggetto di confisca sia riconducibile anziché al ricorrente, al di lui padre, ancora in vita all'epoca dei fatti a cui si deve l'aver commissionato i lavori. Invero, il provvedimento di confisca di tale porzione di fabbricato (dal quale vanno esclusi gli appartamenti destinati a civile abitazione posti al piano superiore) si fonda sull'accertata disponibilità dello stesso in capo al proposto e della evidente strumentalità della sua ristrutturazione al progetto perseguito dal ricorrente, al medesimo ascrivibile ed interamente dallo stesso finanziato con proventi illeciti, volto a corredare i locali piscina e discoteca insistenti sul terreno adiacente, dallo stesso realizzati, di un'indispensabile addizione che ne rendesse economicamente vantaggioso il complessivo investimento, per come è stato anche ricavato dal contenuto di una intercettazione in cui lo stesso ricorrente indicava la somma spesa per l'investimento in misura assai superiore a quella espressamente riferibile alle opere che allo stesso si sostiene siano unicamente riferibili. La circostanza relativa alla ristrutturazione dell'immobile oggetto di confisca che andava attribuita al solo Mastramico padre (al quale sarebbe riferibile l'acquisto del terreno e la realizzazione dell'intero fabbricato ad eccezione della piscina realizzata dal ricorrente su terreno adiacente) e la situazione reddituale di quest'ultimo (che era ancora in vita al momento dell'accensione dei due libretti di deposito e si sostiene che svolgesse attività lavorativa lecita idonea a giustificare la riconducibilità ad essa delle somme custodite nei libretti di deposito cointestati con il coniuge) hanno formato oggetto di espressa cognizione e valutazione nel procedimento di prevenzione, anche attraverso il supplemento istruttorio disposto dalla Corte di appello di Perugia (decreto del 04/03/2020) in ossequio alla pronuncia di annullamento con rinvio del primo decreto di confisca ad opera della Suprema Corte. E, al riguardo, con provvedimento che ha trovato conferma anche in sede di legittimità (Sez. 2, n. 38859 del 04/11/2020), si è esclusa in capo al padre del ricorrente l'esistenza di una capacità reddituale tale da consentirgli di sostenere il costo delle opere di ristrutturazione che al medesimo dovrebbero essere esclusivamente riferibili; al contempo, si è esclusa la riconducibilità delle somme contenute su due libretti che risultavano cointestati alla madre del ricorrente e al defunto marito. Ma se questa è la situazione di fatto descritta dai giudici di merito e posta a fondamento del provvedimento di confisca divenuto definitivo, le prove indotte dal ricorrente difettano dei requisiti richiesti per farsi luogo alla revocazione della confisca: per un verso, infatti, ripropongono temi già esplorati dal giudice del merito, ponendo a fondamento dell'istanza argomenti di prova privi della necessaria decisività (presupposto che deve caratterizzare la prova nuova, così le stesse S.U. a pag. 21 della sentenza citata) ai fini del superamento delle ragioni che hanno determinato l'applicazione della misura di prevenzione reale; per altro verso, hanno ad oggetto fonti di prova che dovevano e potevano dedursi nel corso del giudizio di merito e, in relazione alle quali, la possibilità di una successiva acquisizione non può ascriversi a fatti prima incolpevolmente ignorati. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam
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