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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 23586/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12265-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12265/2022 Cron.

Rep.

Ud.10/04/2024 CC AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 6110/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/12/2021 R.G.N. 636/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 12265/22 Rilevato che: Con sentenza del giorno 28.12.2021 n. 6110, la Corte d’appello di Napoli respingeva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva parzialmente accolto il ricorso promosso da quest’ultima, avvocato, volto a chiedere l’accertamento dell’inesistenza del suo obbligo di iscrizione nella gestione separata Inps e, perciò, la non debenza degli importi pretesi dall’Istituto di previdenza per tale titolo.

Il tribunale aveva annullato l’avviso di addebito per essere stato emesso in pendenza dell’accertamento della legittimità della disposta iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/99, rigettandoil ricorso per il resto.

A seguito del gravame di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, accertando che l’attività era svolta con carattere di abitualità (cfr. p. 12 della sentenza impugnata), mentre l’eccezione di prescrizione proposta dall’appellante era infondata, in quanto il suo decorso era stato sospeso per l’occultamento doloso del quantum dovuto, ex art. 2941 primo comma n. 8 c.c., in ragione della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, nel qualeavrebbero dovuto essere esposti i presupposti dell’obbligazione contributiva.

Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 e 2941 n. 8 c.c., in combinato disposto con l’art. 2 comma 26 e 31 della legge n. 335/95 e dell’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, convertito in legge n. 111/11, dell’art. 3 comma 9 lett. b della legge n. 335/95, dell’art. 1 del d.lgs. n. 462/97 e dell’art. 10 comma 1, del d.lgs. n. 241/97, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito non aveva apprezzato la fondatezza della eccezione di prescrizione quinquennale proposta dalla ricorrente fin dal primo grado, per l’anno 2009, rilevato che il versamento dei contributi doveva avvenire entro il 16.6.10 e che da tale data iniziava a decorrere il termine di prescrizione, che risultava, quindi, maturato al momento della richiesta di pagamento notificata dall’Inps, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce l’inesistenza dei presupposti per l’iscrizione obbligatoria e/o d’ufficio alla gestione separata Inps, pertanto, erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che la ricorrente, nell’anno 2009, pur non essendo obbligata all’iscrizione alla Cassa professionale per non aver superato i limiti reddituali stabiliti, fosse obbligata alla iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] e tenuta all’adempimento del contributo preteso dall’Istituto previdenziale.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 44 comma 2, sesto periodo del DL n. 269/03, convertito in legge n. 326/04, perché erroneamente, la Corte del merito aveva ritenuto esistente il requisito dell’abitualità, nell’esercizio della professione.

Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce la questione dell’illegittimo ammontare delle sanzioni applicate, perché erroneamente la Corte del merito le aveva correlate ad una sua condotta evasiva, volta ad ostacolare l’attività di accertamento dell’ente impositore.

Il primo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, “questa Corte ha, infatti, chiarito (cfr., sul punto, Cass. n. 10273 del 2021) che in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicchè assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n. 34034/21, in motivazione).

Nella presente vicenda, essendo l’anno in contestazione proprio il 2009, il D.P.C.M. di riferimento è quello del 10.6.2010 (pubblicato in G..U. n. 141 del 19.6.10), che all’art. 1 statuisce “i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore …, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio …, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.

Quindi, per l’anno 2009, il termine prescrizionale decorreva dalla scadenza prorogata del

6.7.10. Il secondo e terzo motivo che possono essere oggetto di un esame congiunto, in quanto connessi, sono infondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione” (Cass. n. 4419/21).

Nella specie, la Corte d’appello ha svolto uno specifico, seppur sintetico accertamento sulla sussistenza del requisito dell’abitualità (cfr. p. 13 della sentenza impugnata) che la ricorrente, contesta, ma in termini di mero dissenso (cfr. pp. 21-28 del ricorso), in tal modo contrapponendo la propria ricostruzione dei fatti a quella accertata dalla Corte del merito, senza dedurre alcuno specifico vizio motivazionale.

Il quarto motivo è fondato.

Come ritenuto da questa Corte (Cass. n. 17970/22), sull'apparato sanzionatorio relativo ai professionisti iscritti d'ufficio alla Gestione separata, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104/22, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 198 del 2011, art. 18, comma 12 conv. in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22,tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

In particolare, si è affermato che nella fattispecie in esame l'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari) 'sottosoglia, prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di uguaglianza (art. 3 Cost., comma 1).Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza.

La reductio ad legitimitatemdella norma censurata può, quindi, essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.

In tal modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi allaGestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa.

Posto che la sentenza della Corte Costituzionale è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, ne discende che - ha osservato ancora Cass.17970/22 -in base all'art. 136 Cost., in combinato disposto con la L. n. 87 del 1953, art. 30, il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22 tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

La sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie ciò determina che la questione prospettata in ordine alla debenza ed entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2009 in cui la legge dichiarata incostituzionale non era ancora entrata in vigore, va decisa con la conseguente declaratoria, nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, che nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla Gestione separata da parte della ricorrente.

In definitiva, accogliendo nei sensi di cui soprail quarto motivo di ricorso e rigettati gli altri motivi, la sentenza va cassata in parte qua e, decidendosi nel merito la questione relativa all'applicabilità delle sanzioni civili connesse all'obbligo contributivo accertato, va dichiarato che nulla è dovuto a titolo di sanzioni per l'anno 2009.

In considerazione del fatto che nel presente giudizio di legittimità l'accoglimento in parte quadel quarto motivo deriva dalla sopravvenuta parziale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interpretativa, ricorrono idonee ragioni per compensare le spese di lite dell'intero processo. [OSCURATO:PERSONA] Accoglie il quarto motivo, rigetta gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12265-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12265/2022 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 6110/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/12/2021 R.G.N. 636/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 12265/22 Rilevato che: Con sentenza del giorno 28.12.2021 n. 6110, la Corte d’appello di Napoli respingeva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva parzialmente accolto il ricorso promosso da quest’ultima, avvocato, volto a chiedere l’accertamento dell’inesistenza del suo obbligo di iscrizione nella gestione separata Inps e, perciò, la non debenza degli importi pretesi dall’Istituto di previdenza per tale titolo. Il tribunale aveva annullato l’avviso di addebito per essere stato emesso in pendenza dell’accertamento della legittimità della disposta iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/99, rigettandoil ricorso per il resto. A seguito del gravame di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, accertando che l’attività era svolta con carattere di abitualità (cfr. p. 12 della sentenza impugnata), mentre l’eccezione di prescrizione proposta dall’appellante era infondata, in quanto il suo decorso era stato sospeso per l’occultamento doloso del quantum dovuto, ex art. 2941 primo comma n. 8 c.c., in ragione della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, nel qualeavrebbero dovuto essere esposti i presupposti dell’obbligazione contributiva. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 e 2941 n. 8 c.c., in combinato disposto con l’art. 2 comma 26 e 31 della legge n. 335/95 e dell’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, convertito in legge n. 111/11, dell’art. 3 comma 9 lett. b della legge n. 335/95, dell’art. 1 del d.lgs. n. 462/97 e dell’art. 10 comma 1, del d.lgs. n. 241/97, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito non aveva apprezzato la fondatezza della eccezione di prescrizione quinquennale proposta dalla ricorrente fin dal primo grado, per l’anno 2009, rilevato che il versamento dei contributi doveva avvenire entro il 16.6.10 e che da tale data iniziava a decorrere il termine di prescrizione, che risultava, quindi, maturato al momento della richiesta di pagamento notificata dall’Inps, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce l’inesistenza dei presupposti per l’iscrizione obbligatoria e/o d’ufficio alla gestione separata Inps, pertanto, erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che la ricorrente, nell’anno 2009, pur non essendo obbligata all’iscrizione alla Cassa professionale per non aver superato i limiti reddituali stabiliti, fosse obbligata alla iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] e tenuta all’adempimento del contributo preteso dall’Istituto previdenziale. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 44 comma 2, sesto periodo del DL n. 269/03, convertito in legge n. 326/04, perché erroneamente, la Corte del merito aveva ritenuto esistente il requisito dell’abitualità, nell’esercizio della professione. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce la questione dell’illegittimo ammontare delle sanzioni applicate, perché erroneamente la Corte del merito le aveva correlate ad una sua condotta evasiva, volta ad ostacolare l’attività di accertamento dell’ente impositore. Il primo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “questa Corte ha, infatti, chiarito (cfr., sul punto, Cass. n. 10273 del 2021) che in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicchè assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n. 34034/21, in motivazione). Nella presente vicenda, essendo l’anno in contestazione proprio il 2009, il D.P.C.M. di riferimento è quello del 10.6.2010 (pubblicato in G..U. n. 141 del 19.6.10), che all’art. 1 statuisce “i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore …, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio …, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”. Quindi, per l’anno 2009, il termine prescrizionale decorreva dalla scadenza prorogata del 6.7.10. Il secondo e terzo motivo che possono essere oggetto di un esame congiunto, in quanto connessi, sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione” (Cass. n. 4419/21). Nella specie, la Corte d’appello ha svolto uno specifico, seppur sintetico accertamento sulla sussistenza del requisito dell’abitualità (cfr. p. 13 della sentenza impugnata) che la ricorrente, contesta, ma in termini di mero dissenso (cfr. pp. 21-28 del ricorso), in tal modo contrapponendo la propria ricostruzione dei fatti a quella accertata dalla Corte del merito, senza dedurre alcuno specifico vizio motivazionale. Il quarto motivo è fondato. Come ritenuto da questa Corte (Cass. n. 17970/22), sull'apparato sanzionatorio relativo ai professionisti iscritti d'ufficio alla Gestione separata, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104/22, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 198 del 2011, art. 18, comma 12 conv. in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22,tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. In particolare, si è affermato che nella fattispecie in esame l'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari) 'sottosoglia, prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di uguaglianza (art. 3 Cost., comma 1).Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza. La reductio ad legitimitatemdella norma censurata può, quindi, essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. In tal modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi allaGestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa. Posto che la sentenza della Corte Costituzionale è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, ne discende che - ha osservato ancora Cass.17970/22 -in base all'art. 136 Cost., in combinato disposto con la L. n. 87 del 1953, art. 30, il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22 tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. La sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie ciò determina che la questione prospettata in ordine alla debenza ed entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2009 in cui la legge dichiarata incostituzionale non era ancora entrata in vigore, va decisa con la conseguente declaratoria, nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, che nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla Gestione separata da parte della ricorrente. In definitiva, accogliendo nei sensi di cui soprail quarto motivo di ricorso e rigettati gli altri motivi, la sentenza va cassata in parte qua e, decidendosi nel merito la questione relativa all'applicabilità delle sanzioni civili connesse all'obbligo contributivo accertato, va dichiarato che nulla è dovuto a titolo di sanzioni per l'anno 2009. In considerazione del fatto che nel presente giudizio di legittimità l'accoglimento in parte quadel quarto motivo deriva dalla sopravvenuta parziale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interpretativa, ricorrono idonee ragioni per compensare le spese di lite dell'intero processo. [OSCURATO:PERSONA] Accoglie il quarto motivo, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazio
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