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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 dicembre 2025

Cassazione n. 34505/2025

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esa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controR.F. , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n.1397/2024 depositata il 17/12/2024.Oscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.1.

Il 30 luglio 2005, V.Z. allora sedicenne, si recava pressol’abitazione di F.A. e H.D. , su invito del loro figlio,L.K. , per effettuare dei lavori di tinteggiatura delle pareti e,nell’esecuzione di questi, rimaneva folgorato a causa del contatto con uncavo elettrico non isolato e scoperto.1.1.

Instaurato il procedimento penale per omicidio colposo a carico diL.K. - nel quale R.F. , madre della vittima, sicostituiva parte civile e al quale partecipavano anche F.A. eH.D. quali responsabili civili per fatto altrui - questi venivaassolto.2.

Nel 2018, R.F. agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale diCosenza, nei confronti di F.A. , L.K. e H.D.per ottenere il risarcimento dei gravi danni subiti, previo accertamentodelle rispettive responsabilità.Parte attrice chiedeva la condanna al risarcimento di F.A. eH.D. ai sensi dell’art. 2051 c.c. in quanto custodi dell’immobile,nonché di L.K. ai sensi dell’art. 2043 c.c.Costituitisi in giudizio, i convenuti instavano per il rigetto della domandarisarcimento di tutti i danni subiti per le sofferenze psichiche provate peressere stati da questa coinvolti in diverse vicende giudiziarie.Oscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/20252.1.

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1065/2021: a) dichiaravainammissibile la domanda proposta nei confronti di L.K. ,costituitasi parte civile nel processo penale, ai sensi dell’art. 652 c.p.p.; b)accoglieva, invece, la domanda risarcitoria proposta nei confronti deigenitori, poiché al giudizio penale questi avevano partecipato a titolo diresponsabili civili per il fatto altrui, mentre in sede civile si facevaquestione di una responsabilità per fatto proprio ex art. 2051 c.c.; c) perl’effetto, condannava F.A. e H.D. al pagamento, insolido, in favore dell’attrice, della somma di Euro 309.311,49, oltreinteressi legali; d) rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale spiegatadai convenuti; e) compensava le spese tra l’attrice e L.K. econdannava F.A. e H.D. alla rifusione delle spese dilite in favore dello Stato, essendo ammessa l’attrice al patrocinio a spesedello Stato.3.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1397/2024, rigettavail gravame interposto da F.A. e H.D. , confermandointegralmente la sentenza di primo grado; di poi, condannava gliappellanti al pagamento, in favore dell’erario, delle spese del grado.Ritenevano i giudici d’appello che: a) il giudicato assolutorio si era formatoesclusivamente rispetto alle condotte dell’imputato, L.K. , talche esso faceva stato nei suoi soli confronti, poiché solo per l’imputato erastato compiuto un giudizio di assenza di responsabilità penale, con laconseguenza che tale giudicato non era in grado di svolgere nessun effettorispetto all’ipotesi di responsabilità dei genitori per fatto proprio da cosa incustodia ex art. 2051 c.c. qui invocata; b) sussistevano tutti i presuppostirichiesti dall’art. 2051 c.c., di guisa che, a fronte della esistenza del nessodi causalità tra la cosa e l’evento, gli appellanti non avrebbero assoltol’onere della prova liberatoria; c) la tesi dell’efficacia eziologica esclusivaOscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025della condotta colposa del danneggiato ex art. 1227 c.c. non avevatrovato adeguati riscontri.4.

Per la cassazione di tale sentenza H.D. , in proprio e qualeerede di F.A. , ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi.4.1.

R.F. ha resistito con controricorso.4.2.

Il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe, ma nessuno ècomparso per le parti, né queste hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE5.

In via preliminare, il ricorso va dichiarato inammissibile nella parte incui risulta proposto dalla ricorrente H.D. anche nella allegata opresupposta qualità di erede di F.A. , quest’ultima non essendodocumentata nei modi dovuti: infatti, parte ricorrente dichiara solamente -e in modo a dir poco ambiguo, se non francamente scorretto, nonpotendosi certo agire per conto di un defunto - di agire «anche e per contodel sig.

F.A. » (a pag. 1 del ricorso per cassazione).Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte «in tema di legittimazionedella persona che fece parte del giudizio di merito, l’onere di dimostrare,per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c., ildecesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, ilricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova dellalegittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancatacontestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosidi questione rilevabile d’ufficio» (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15991del 07/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 10072 del 14/04/2023; Sez. 1,Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019; Sez.

L, Sentenza n. 1943 del27/01/2011; Sez. 2, Sentenza n. 25344 del 15/12/2010; Sez. 2, SentenzaOscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025n. 15352 del 25/06/2010; Sez. 2, Sentenza n. 22244 del 17/10/2006;Sez. 1, Sentenza n. 13685 del 13/06/2006).A tal fine, non è neppure sufficiente la denuncia di successione, che havalore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamentevalutabile dal giudice (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6103 del 19/12/1978;Cass., Sez.

U, Sentenza n. 12065 del 29/05/2014, in tema di inidoneitàdella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a comprovare la qualitàdi erede), ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovantel’avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagraficaanche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6930 del 14/03/2024), da cui desumerequanto meno la qualità di chiamato all’eredità in base alle norme sullasuccessione legittima.La conseguenza è che nessuna impugnazione risulta essere stataritualmente dispiegata dall’originario convenuto F.A. (o, a tuttoconcedere, da chi avrebbe avuto titolo a farlo quale suo successore): ma,trattandosi di causa evidentemente scindibile, tanto non rileva ai fini delladisamina del ricorso come proposto, in proprio, dall’altra originariacondannata H.D. .5.1.

Tanto premesso, con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art.132, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente.«Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi non spiega per quale ragionesarebbe del tutto irrilevante ai fini della decisione la circostanza cheV.Z. era in casa H.K. e quale mansione svolgeva e qualicontatti aveva con gli appellanti se mai aveva percepito denaro daglistessi; non spiega perché fosse da considerare non pertinente lecircostanze eccepite dagli appellanti nelle varie fasi del processo civilesecondo cui i costi per la ristrutturazione dell’appartamento erano statisostenuti dagli appellanti non spiega in che modo fosse rilevante l’attivitàOscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025in quel momento svolta da V.Z. in relazione ad una attività chenon aveva compiuto e che mai avrebbe compiuto in futuro» (così,testualmente, a pag. 28 del ricorso per cassazione).«Nel caso di specie manca completamente l’esplicitazione delragionamento che ha condotto il giudice di secondo grado a ritenereirrilevante la fondamentale circostanza di cui lo stesso giudice dà atto,ovvero che il committente non aveva dovuto sopportare il costo dellarimozione della gru» (ibid.).5.2.

Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e inparticolare dell’art. 1460 c.c. - erronea interpretazione/applicazioneviolazione degli artt. 1218, 1223, 1453, 1655 c.c.».La ricorrente riferisce che «1.

V.Z. non è mai stato chiamatodagli appellanti a svolgere l’opera;

2. l’oggetto del contendere (per quelche oramai rileva qui in Cassazione) riguardava la custodia dell’abitazioneper lavori mai eseguiti da V.Z.

Tenuto conto di ciò, vaapplicato il principio di diritto vivente secondo cui» (a pag. 29 del ricorsoper cassazione).Deduce quindi che «alla luce delle considerazioni sopra svolte […] inqualunque modo si voglia considerare se il comportamento tenuto dagliappellanti, possa considerarsi come eccezione di inadempimento, oppurecome danno emergente patrimoniale futuro, nel caso di specie il Tribunalenon avrebbe potuto riconoscerlo in nessun modo e per nessuna ragione»(a pag. 31 del ricorso per cassazione).5.3.

Con il terzo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., «violazione dell’art. 100 c.p.c. per non avere il giudice di meritorilevato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al» (a pag.31 del ricorso per cassazione).«Il mancato rilievo dell’adempimento tardivo accettato dal committentepuò essere scrutinato anche da un’altra angolazione e cioè sotto il profiloOscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025del mancato rilievo della sopravvenuta carenza di interesse ad agire incapo al committente.

Come più volte ripetuto, il committente avevaeccepito in primo grado e ribadito nel secondo che all’appaltatore non eradovuto il costo per lo smontaggio della gru.

In primo grado, dettaeccezione, tutto sommato, era in linea con i fatti accertati in quella fase,ma in secondo grado, dopo che era stato acclarato che lo smontaggio erastato eseguito dall’appaltatore, era evidentemente venuto menol’interesse ad agire» (ibid.).5.4.

Con il quarto motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra leparti in ordine alla «circostanza più volte richiamata (smontaggio della gruad opera e spese del COGNOME)», poiché «in appello il fatto era statooggetto di discussione nei procedimenti penali di assoluzione in perfettasintonia con gli atti introduttivi e in quelli conclusionali» (a pagg. 32-33del ricorso per cassazione).6.

Il ricorso è complessivamente inammissibile, per violazione dell’art.366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.I motivi di ricorso, così come esposti e trascritti, evidenzianoun’impostazione argomentativa non conforme agli standard richiesti per ilgiudizio di legittimità, risultando formulati in modo non idoneo adassolvere alla funzione propria del ricorso per cassazione, che impone lachiara, specifica e autosufficiente enunciazione delle censure rivolte alladecisione impugnata.Ed invero, il ricorso - in disparte il preminente profilo di inammissibilitàper estraneità delle deduzioni difensive alla vicenda concreta, di cui si diràa breve - è caratterizzato da un grado di approssimazione proprio di undocumento incompleto e non perfezionato, come emerge dai numerosirichiami a principi di diritto che poi non vengono mai esplicitati («vaapplicato il principio di diritto vivente secondo cui», a pag. 29 del ricorsoper cassazione), nonché a circostanze non specificate («smontaggio dellaOscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025gru ad opera e spese del COGNOME», a pag. 32 del ricorso percassazione), e ancora a deduzioni incomplete («sopravvenuta carenza diinteresse ad agire in capo al», a pag. 31 del ricorso per cassazione).Aggiungasi, inoltre, che la comprensione della effettiva portata dellecritiche veicolate dalla ricorrente è ulteriormente ostacolata dalla continuacommistione, in relazione a ciascun motivo, della illustrazione delledoglianze svolte e della riproduzione dei passi della sentenza impugnata(per vero difficilmente identificabili poiché né virgolettati, né preceduti dauna qualsiasi indicazione che sia idonea a far comprendere che si tratti diuna citazione).Varrà precisare, in proposito, che il giudizio di legittimità, impostato sufiltri di carattere formale collegati alla tecnica di redazione del ricorso,esige sostanzialmente che questa Corte, ad una lettura globale del ricorso,sia in grado di comprendere l’oggetto della controversia, nonché ilcontenuto delle censure che dovrebbero giustificare la cassazione delladecisione impugnata, e sia dunque in grado di pronunciarsi su di essesenza dovere scrutinare autonomamente gli atti di causa e senza che glisia consentito a tal fine - anche per evitare uno sbilanciamento nella paritàdei mezzi difensivi a disposizione delle parti - sostituirsi alla parte perinterpretarne, completarne, svilupparne o renderne intelligibili le difese(cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7537 del 21/03/2024).Cionondimeno, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso,risulta assolutamente preminente - rispetto agli aspetti formali innanzirilevati, comunque consustanziali al ricorso per cassazione - il fatto che laricorrente si sia pedissequamente riferita (in ciascun motivo) ad unavicenda fattuale totalmente altra rispetto al caso che ci occupa,realizzando una totale sovrapposizione tra vicende del tutto slegate traloro: in tal senso depone il reiterato cenno ad un asserito “adempimentotardivo dell’appaltatore accettato dal committente”, nonché allaOscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025circostanza per cui non dovrebbe gravare su quest’ultimo il “costo dellosmontaggio della gru”.Tali elementi non presentano però alcuna attinenza ai fatti di causa, afronte delle premesse del ricorso medesimo e - ad ogni buon conto -dell’accertamento fattuale, compiuto dai giudici di merito, dellaresponsabilità dei coniugi F.A. e H.D. ex art. 2051 c.c. per ildecesso di V.Z. avvenuto presso la propria abitazione a causadel contatto con un cavo elettrico non isolato durante la tinteggiatura dellepareti.Per converso, la ricorrente deduce che a queste specifiche circostanze(i.e., adempimento tardivo dell’appaltatore accettato dal committente;costo dello smontaggio della gru che non graverebbe sul committente)abbiano fatto espresso riferimento sia il Tribunale sia la Corte d’appello(cfr. pag. 31 del ricorso per cassazione).

Epperò, tale riferimento è, pervero, inesistente, perché totalmente estraneo alla fattispecie concretasottoposta alla cognizione dei giudici del merito; ed infatti, le circostanzecui continuamente allude la ricorrente non presentano alcuna correlazionecon i fatti posti a fondamento della domanda proposta dall’attrice R.F.in primo grado.Nella specie, la ratio decidendi della sentenza impugnata (con la qualeparte ricorrente non si confronta, svolgendo invece approssimativededuzioni in tema di responsabilità da inadempimento: per tutte, laviolazione dell’art. 1460 c.c.) si compendia soltanto nell’accertamentodella responsabilità dei coniugi F.A. e H.D. da cosa in custodia exart. 2051 c.c., secondo il titolo di responsabilità da fatto illecito (l’unico esolo) specificamente prospettato nei loro confronti dall’attrice nelladomanda introduttiva del giudizio di primo grado.A tal riguardo, parte ricorrente lamenta soltanto - nel primo mezzo - chela Corte territoriale non avrebbe valutato quale mansione svolgevaOscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025V.Z. in favore dei coniugi F.A. e H.D. e quali contattiaveva con questi, né se aveva percepito un compenso per i lavori svolti.Ma tale assunto non è neppure fondato, in quanto gli elementi dei quali laricorrente lamenta la mancata valutazione da parte della Corte d’appellonon rientrano tra gli addendi costitutivi (fra tutti, il rapporto di causalità)della fattispecie di responsabilità oggettiva da fatto illecito ex art. 2051c.c., come descritta dal legislatore, che prescinde non solo da unaqualsiasi condotta del custode, ma, soprattutto, da un rapportocontrattuale preesistente tra il danneggiato e il danneggiante, rapportoche - per l’effetto - non costituisce un fatto costitutivo rientrantenell’onere di allegazione e nell’onere di asseverazione gravanti sull’attore-danneggiato (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, che hadelineato lo statuto della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.; eancora: Sez.

U, Sentenza n. 20943 del 30/06/2022; Sez. 3, Ordinanze nn.2477-2483 del 01/02/2018).6.1.

D’altro canto, in ordine alla principale questione di diritto relativa allaestensibilità del giudicato penale assolutorio ai responsabili civili, metteanche conto ribadire - per mero interesse nomofilattico - che, in tema dirapporti tra il giudicato civile ed il giudicato penale, opera il principiogenerale dell’autonomia e della separazione dei suddetti giudizi,consacrato nell’art. 75 c.p.p. (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n.17140 del 25/06/2025; Sez. 3, Sentenza n. 26811 del 12/09/2022; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 17316 del 03/07/2018; Sez. 3, Sentenza n. 15392 del13/06/2018; Sez. 1, Sentenza n. 15470 del 22/06/2017; Sez. 3, Sentenzan. 6541 del 05/04/2016; Sez. 3, Sentenza n. 24475 del 18/11/2014).Tale principio è stato espressamente fissato anche nella giurisprudenza deiGiudici delle leggi: in proposito, è stata la nota Sentenza n. 233 del11/07/2003 ad affermare, al punto 3.3., che «L’art. 75 cod. proc. pen. hadefinitivamente consacrato il principio di parità delle giurisdizioni, cosicchéperfino la possibilità di giudicati contrastanti in relazione al medesimoOscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025fatto, ai diversi effetti civili e penali, costituisce evenienza da considerarsiormai fisiologica».Da qui deriva l’immanente eventualità di un contrasto (assai più chefisiologico) tra pronunce del giudice civile e pronunce del giudice penalerelative al medesimo fatto storico, che poggiano - anzitutto - su unadiversa valutazione (e, quindi, accertamento) del nesso causale.

Ciò inquanto, ancorché, sul piano strutturale, «i principi generali che regolano lacausalità di fatto sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40e 41 c.p., e dalla “regolarità causale”», «ciò che muta rispetto al dirittopenale è la regola probatoria» (in tal senso, Cass., Sez.

U, Sentenza n.576 del 11/01/2008).

Nel processo civile opera, infatti, la diversa regolafunzionale del “più probabile che non” (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 576del 11/01/2008, ma già - e per la prima volta - Sez. 3, Sentenza n. 4400del 04/03/2004).Sul punto, l’autonomia della causalità civile rispetto a quella penale sifonda, sul piano funzionale:a. sulla differenza di interessi tutelati e di funzioni svolte: il processopenale pone al centro del sistema l’imputato e la sua responsabilità; ilprocesso civile pone al centro il danneggiato dall’illecito e la sua richiestarisarcitoria;b. sulla tipicità della fattispecie penale e, di contro, sulla atipicità (benchérelativa e diacronica) dell’illecito civile;c. sull’eterogeneità dei criteri di imputazione (nel solo processo civile: dolo/ colpa / responsabilità aggravata / responsabilità oggettiva);d. sulla (parziale) incidenza in seno al torto civile della teoria dello scopodella norma violata e dell’aumento del rischio (quest’ultimo è invece«criterio ermeneutico che inquieta l’interprete penale, poiché realmentetrasforma surrettiziamente la fattispecie del reato omissivo improprio davicenda di danno in reato di pericolo (o di mera condotta)»: così, Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 21619 del 16/10/2007);Oscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025e. sulla funzione di traslazione del danno in ossequio al principio diriparazione integrale del danno subìto e provato dal danneggiato.Da tempo ormai la giurisprudenza di legittimità ha chiarito questaautonomia, soprattutto in relazione al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p.,nella specie però non pertinente (in particolare, Cass. Sez. 3, Sentenza n.15859 del 12/06/2019; Sez. 3, Sentenza n. 16916 del 25/06/2019; Sez.3, Sentenza n. 25917 del 15/10/2019; Sez. 3, Sentenza n. 25918 del15/10/2019; Sez. 3, Sentenza n. 457 del 13/01/2021; Sez. 3, Ordinanzan. 30496 del 18/10/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 27558 del 24/10/2024;Sez. 3, Sentenza n. 27756 del 17/10/2025).Senonché, il carattere di eccezione al principio generale dell’autonomia edella separazione dei giudizi, civile e penale, consacrato nell’art. 75 c.p.p.- che si rinviene dalla previsione di cui all’art. 652 c.p.p. (maanalogamente è da dirsi per le ipotesi contemplate dagli artt. 651, 653 e654) - impedisce non solo di poter fare applicazione analogica della citatadisposizione oltre i casi espressamente previsti, ma impone diperimetrarne anche in senso restrittivo l’operatività, tenuto conto dei limiticostituzionali del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio.A mente dell’art. 652 c.p.p., l’efficacia di giudicato nel giudizio civile didanno della sentenza irrevocabile di assoluzione è limitataall’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo hacommesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere onell’esercizio di una facoltà legittima, e si esplica solo nei confronti deldanneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizioni dicostituirsi parte civile, e non abbia esercitato l’azione civile in sede propriaai sensi dell’art. 75, comma 2, c.p.p.Ne discende che il giudicato penale, nei casi in cui è vincolante, haefficacia limitata all’accertamento dei fatti materiali che furono oggetto delgiudizio penale (cfr. anche Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8052 del23/04/2020; Sez.

L, Sentenza n. 21299 del 09/10/2014).Oscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025Questa Corte ha però anche precisato, con la Sentenza n. 15859 del12/06/2019, che «[l]’art. 652 cod. proc. pen., infatti, a differenza dell’art.25 del codice abrogato, non prevede, in caso di sentenza dibattimentale diassoluzione, il divieto di riproporre l’azione civile in sede propria, masoltanto l’efficacia di giudicato, nel giudizio civile di danno, di taluniaccertamenti contenuti nella sentenza irrevocabile di assoluzione neiconfronti di chi sia costituito o sia stato posto in grado di costituirsi partecivile, e non abbia esercitato l’azione civile ai sensi dell’art. 75, comma 2,cod. proc. pen., cioè ab initio nella sede propria».Il citato arresto di questa Corte dimostra, quindi, in parte qua, chel’efficacia di giudicato, nel giudizio civile di danno, della (sola) sentenzairrevocabile di assoluzione non è illimitata: e ciò assume una dirimenterilevanza (e, al contempo, conferma) nel caso che ci occupa, in cui - comeè stato correttamente rilevato sia dal Tribunale sia dalla Corte d’appello, inpiena applicazione dei principi innanzi richiamati - oggetto del giudizio èl’accertamento della responsabilità dei coniugi F.A. e H.D. per fatto(o, se si vuole, con espressione più ampia e comprensiva delle fattispeciedi responsabilità oggettiva, per titolo) proprio (non già altrui) da cosa incustodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., mentre nel processo penale i dueconiugi partecipavano soltanto quali responsabili civili per fatto altrui, inrelazione alla posizione dell’imputato L.K. , del resto minorenneall’epoca dei fatti.

Di tal che, il giudicato assolutorio nel giudizio penale afavore del solo imputato non può esimere coloro che in quel giudiziopartecipavano quali responsabili civili per il fatto altrui - e, cioè, appuntodell’imputato, poi assolto - da un eventuale addebito risarcitorio per fattoo titolo proprio che sia sorretto da un accertamento della rispettivaresponsabilità compiuto in sede civile pur a séguito di un processo penalein cui la parte civile si era costituita.In proposito, giova soltanto ribadire - ad abundantiam - che l’art. 2051c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni daOscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilitàche prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe aldanneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa el’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dallecaratteristiche intrinseche della prima (v., di recente, Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 21321 del 25/07/2025, nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n.11152 del 27/04/2023; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 20943 del 30/06/2022;Cass.

Sez. 3, Ordinanze nn. 2477-2483 del 01/02/2018) e da ogni profilodi colpa nella condotta del custode.In definitiva, l’assoluzione dell’imputato per la conseguita esclusione deglielementi oggettivi e soggettivi del reato per cui era stato soggetto aprocedimento penale non giova a coloro che, pur essendovi stati coinvoltia titolo di responsabili civili per il fatto di quegli, siano chiamati,separatamente e successivamente, a rispondere delle conseguenzepregiudizievoli a diverso titolo e, in ogni caso, per un titolo proprio, qualequello del custode per i danni cagionati dalla cosa custodita.6.2.

Pertanto, premessa la inammissibilità del ricorso nei termini di cuisopra, in ragione della particolare importanza della questione decisa (sullaquale non constano recenti arresti negli esatti termini), può enunciarsi ilseguente principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363,comma 3, c.p.c.:«Il giudicato assolutorio formatosi nei confronti dell’imputato in unprocesso penale nel quale la parte civile si sia costituita non spiega glieffetti di cui all’art. 652 c.p.p. in favore di coloro che abbiano partecipatoal detto giudizio quali responsabili civili per fatto altrui nel caso in cuiquesti siano convenuti dinanzi al giudice civile prospettando unaresponsabilità per fatto o titolo proprio (nel caso di specie, ai sensi dell’art.2051 c.c., quali custodi dell’immobile presso il quale si è verificato ilsinistro)».7.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.Oscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/20258.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.Poiché la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato (exart. 124 del d.P.R. n. 115 del 2002, con deliberazione del C.O.A. diCatanzaro del 17/03/2025), la condanna alle spese in suo favore va postaa carico della controparte soccombente, ma con la precisazione che essava disposta in favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.9.

Va inoltre disposto che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003,in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse lageneralità e gli altri dati identificativi della parte controricorrente eoriginaria attrice, attesa la natura della causa petendi.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alrimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio, liquidate in complessivi Euro 12.000,00, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, eagli accessori come per legge.Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione, cosìliquidate, in quanto sostenute per la difesa della controricorrente, siaeseguito a favore dello Stato.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusionedel presente provvedimento siano omessi generalità ed altri datiidentificativi della controricorrente e originaria attrice.Oscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025Ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., enuncia il principio di dirittonell’interesse della legge di cui al punto

6.2. della motivazione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 19 novembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteANTONELLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controR.F. , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n.1397/2024 depositata il 17/12/2024.Oscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.1. Il 30 luglio 2005, V.Z. allora sedicenne, si recava pressol’abitazione di F.A. e H.D. , su invito del loro figlio,L.K. , per effettuare dei lavori di tinteggiatura delle pareti e,nell’esecuzione di questi, rimaneva folgorato a causa del contatto con uncavo elettrico non isolato e scoperto.1.1. Instaurato il procedimento penale per omicidio colposo a carico diL.K. - nel quale R.F. , madre della vittima, sicostituiva parte civile e al quale partecipavano anche F.A. eH.D. quali responsabili civili per fatto altrui - questi venivaassolto.2. Nel 2018, R.F. agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale diCosenza, nei confronti di F.A. , L.K. e H.D.per ottenere il risarcimento dei gravi danni subiti, previo accertamentodelle rispettive responsabilità.Parte attrice chiedeva la condanna al risarcimento di F.A. eH.D. ai sensi dell’art. 2051 c.c. in quanto custodi dell’immobile,nonché di L.K. ai sensi dell’art. 2043 c.c.Costituitisi in giudizio, i convenuti instavano per il rigetto della domandarisarcimento di tutti i danni subiti per le sofferenze psichiche provate peressere stati da questa coinvolti in diverse vicende giudiziarie.Oscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/20252.1. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1065/2021: a) dichiaravainammissibile la domanda proposta nei confronti di L.K. ,costituitasi parte civile nel processo penale, ai sensi dell’art. 652 c.p.p.; b)accoglieva, invece, la domanda risarcitoria proposta nei confronti deigenitori, poiché al giudizio penale questi avevano partecipato a titolo diresponsabili civili per il fatto altrui, mentre in sede civile si facevaquestione di una responsabilità per fatto proprio ex art. 2051 c.c.; c) perl’effetto, condannava F.A. e H.D. al pagamento, insolido, in favore dell’attrice, della somma di Euro 309.311,49, oltreinteressi legali; d) rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale spiegatadai convenuti; e) compensava le spese tra l’attrice e L.K. econdannava F.A. e H.D. alla rifusione delle spese dilite in favore dello Stato, essendo ammessa l’attrice al patrocinio a spesedello Stato.3. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1397/2024, rigettavail gravame interposto da F.A. e H.D. , confermandointegralmente la sentenza di primo grado; di poi, condannava gliappellanti al pagamento, in favore dell’erario, delle spese del grado.Ritenevano i giudici d’appello che: a) il giudicato assolutorio si era formatoesclusivamente rispetto alle condotte dell’imputato, L.K. , talche esso faceva stato nei suoi soli confronti, poiché solo per l’imputato erastato compiuto un giudizio di assenza di responsabilità penale, con laconseguenza che tale giudicato non era in grado di svolgere nessun effettorispetto all’ipotesi di responsabilità dei genitori per fatto proprio da cosa incustodia ex art. 2051 c.c. qui invocata; b) sussistevano tutti i presuppostirichiesti dall’art. 2051 c.c., di guisa che, a fronte della esistenza del nessodi causalità tra la cosa e l’evento, gli appellanti non avrebbero assoltol’onere della prova liberatoria; c) la tesi dell’efficacia eziologica esclusivaOscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025della condotta colposa del danneggiato ex art. 1227 c.c. non avevatrovato adeguati riscontri.4. Per la cassazione di tale sentenza H.D. , in proprio e qualeerede di F.A. , ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi.4.1. R.F. ha resistito con controricorso.4.2. Il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe, ma nessuno ècomparso per le parti, né queste hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE5. In via preliminare, il ricorso va dichiarato inammissibile nella parte incui risulta proposto dalla ricorrente H.D. anche nella allegata opresupposta qualità di erede di F.A. , quest’ultima non essendodocumentata nei modi dovuti: infatti, parte ricorrente dichiara solamente -e in modo a dir poco ambiguo, se non francamente scorretto, nonpotendosi certo agire per conto di un defunto - di agire «anche e per contodel sig. F.A. » (a pag. 1 del ricorso per cassazione).Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte «in tema di legittimazionedella persona che fece parte del giudizio di merito, l’onere di dimostrare,per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c., ildecesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, ilricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova dellalegittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancatacontestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosidi questione rilevabile d’ufficio» (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15991del 07/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 10072 del 14/04/2023; Sez. 1,Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019; Sez. L, Sentenza n. 1943 del27/01/2011; Sez. 2, Sentenza n. 25344 del 15/12/2010; Sez. 2, SentenzaOscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025n. 15352 del 25/06/2010; Sez. 2, Sentenza n. 22244 del 17/10/2006;Sez. 1, Sentenza n. 13685 del 13/06/2006).A tal fine, non è neppure sufficiente la denuncia di successione, che havalore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamentevalutabile dal giudice (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6103 del 19/12/1978;Cass., Sez. U, Sentenza n. 12065 del 29/05/2014, in tema di inidoneitàdella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a comprovare la qualitàdi erede), ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovantel’avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagraficaanche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6930 del 14/03/2024), da cui desumerequanto meno la qualità di chiamato all’eredità in base alle norme sullasuccessione legittima.La conseguenza è che nessuna impugnazione risulta essere stataritualmente dispiegata dall’originario convenuto F.A. (o, a tuttoconcedere, da chi avrebbe avuto titolo a farlo quale suo successore): ma,trattandosi di causa evidentemente scindibile, tanto non rileva ai fini delladisamina del ricorso come proposto, in proprio, dall’altra originariacondannata H.D. .5.1. Tanto premesso, con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art.132, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente.«Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi non spiega per quale ragionesarebbe del tutto irrilevante ai fini della decisione la circostanza cheV.Z. era in casa H.K. e quale mansione svolgeva e qualicontatti aveva con gli appellanti se mai aveva percepito denaro daglistessi; non spiega perché fosse da considerare non pertinente lecircostanze eccepite dagli appellanti nelle varie fasi del processo civilesecondo cui i costi per la ristrutturazione dell’appartamento erano statisostenuti dagli appellanti non spiega in che modo fosse rilevante l’attivitàOscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025in quel momento svolta da V.Z. in relazione ad una attività chenon aveva compiuto e che mai avrebbe compiuto in futuro» (così,testualmente, a pag. 28 del ricorso per cassazione).«Nel caso di specie manca completamente l’esplicitazione delragionamento che ha condotto il giudice di secondo grado a ritenereirrilevante la fondamentale circostanza di cui lo stesso giudice dà atto,ovvero che il committente non aveva dovuto sopportare il costo dellarimozione della gru» (ibid.).5.2. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e inparticolare dell’art. 1460 c.c. - erronea interpretazione/applicazioneviolazione degli artt. 1218, 1223, 1453, 1655 c.c.».La ricorrente riferisce che «1. V.Z. non è mai stato chiamatodagli appellanti a svolgere l’opera; 2. l’oggetto del contendere (per quelche oramai rileva qui in Cassazione) riguardava la custodia dell’abitazioneper lavori mai eseguiti da V.Z. Tenuto conto di ciò, vaapplicato il principio di diritto vivente secondo cui» (a pag. 29 del ricorsoper cassazione).Deduce quindi che «alla luce delle considerazioni sopra svolte […] inqualunque modo si voglia considerare se il comportamento tenuto dagliappellanti, possa considerarsi come eccezione di inadempimento, oppurecome danno emergente patrimoniale futuro, nel caso di specie il Tribunalenon avrebbe potuto riconoscerlo in nessun modo e per nessuna ragione»(a pag. 31 del ricorso per cassazione).5.3. Con il terzo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., «violazione dell’art. 100 c.p.c. per non avere il giudice di meritorilevato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al» (a pag.31 del ricorso per cassazione).«Il mancato rilievo dell’adempimento tardivo accettato dal committentepuò essere scrutinato anche da un’altra angolazione e cioè sotto il profiloOscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025del mancato rilievo della sopravvenuta carenza di interesse ad agire incapo al committente. Come più volte ripetuto, il committente avevaeccepito in primo grado e ribadito nel secondo che all’appaltatore non eradovuto il costo per lo smontaggio della gru. In primo grado, dettaeccezione, tutto sommato, era in linea con i fatti accertati in quella fase,ma in secondo grado, dopo che era stato acclarato che lo smontaggio erastato eseguito dall’appaltatore, era evidentemente venuto menol’interesse ad agire» (ibid.).5.4. Con il quarto motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra leparti in ordine alla «circostanza più volte richiamata (smontaggio della gruad opera e spese del COGNOME)», poiché «in appello il fatto era statooggetto di discussione nei procedimenti penali di assoluzione in perfettasintonia con gli atti introduttivi e in quelli conclusionali» (a pagg. 32-33del ricorso per cassazione).6. Il ricorso è complessivamente inammissibile, per violazione dell’art.366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.I motivi di ricorso, così come esposti e trascritti, evidenzianoun’impostazione argomentativa non conforme agli standard richiesti per ilgiudizio di legittimità, risultando formulati in modo non idoneo adassolvere alla funzione propria del ricorso per cassazione, che impone lachiara, specifica e autosufficiente enunciazione delle censure rivolte alladecisione impugnata.Ed invero, il ricorso - in disparte il preminente profilo di inammissibilitàper estraneità delle deduzioni difensive alla vicenda concreta, di cui si diràa breve - è caratterizzato da un grado di approssimazione proprio di undocumento incompleto e non perfezionato, come emerge dai numerosirichiami a principi di diritto che poi non vengono mai esplicitati («vaapplicato il principio di diritto vivente secondo cui», a pag. 29 del ricorsoper cassazione), nonché a circostanze non specificate («smontaggio dellaOscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025gru ad opera e spese del COGNOME», a pag. 32 del ricorso percassazione), e ancora a deduzioni incomplete («sopravvenuta carenza diinteresse ad agire in capo al», a pag. 31 del ricorso per cassazione).Aggiungasi, inoltre, che la comprensione della effettiva portata dellecritiche veicolate dalla ricorrente è ulteriormente ostacolata dalla continuacommistione, in relazione a ciascun motivo, della illustrazione delledoglianze svolte e della riproduzione dei passi della sentenza impugnata(per vero difficilmente identificabili poiché né virgolettati, né preceduti dauna qualsiasi indicazione che sia idonea a far comprendere che si tratti diuna citazione).Varrà precisare, in proposito, che il giudizio di legittimità, impostato sufiltri di carattere formale collegati alla tecnica di redazione del ricorso,esige sostanzialmente che questa Corte, ad una lettura globale del ricorso,sia in grado di comprendere l’oggetto della controversia, nonché ilcontenuto delle censure che dovrebbero giustificare la cassazione delladecisione impugnata, e sia dunque in grado di pronunciarsi su di essesenza dovere scrutinare autonomamente gli atti di causa e senza che glisia consentito a tal fine - anche per evitare uno sbilanciamento nella paritàdei mezzi difensivi a disposizione delle parti - sostituirsi alla parte perinterpretarne, completarne, svilupparne o renderne intelligibili le difese(cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7537 del 21/03/2024).Cionondimeno, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso,risulta assolutamente preminente - rispetto agli aspetti formali innanzirilevati, comunque consustanziali al ricorso per cassazione - il fatto che laricorrente si sia pedissequamente riferita (in ciascun motivo) ad unavicenda fattuale totalmente altra rispetto al caso che ci occupa,realizzando una totale sovrapposizione tra vicende del tutto slegate traloro: in tal senso depone il reiterato cenno ad un asserito “adempimentotardivo dell’appaltatore accettato dal committente”, nonché allaOscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025circostanza per cui non dovrebbe gravare su quest’ultimo il “costo dellosmontaggio della gru”.Tali elementi non presentano però alcuna attinenza ai fatti di causa, afronte delle premesse del ricorso medesimo e - ad ogni buon conto -dell’accertamento fattuale, compiuto dai giudici di merito, dellaresponsabilità dei coniugi F.A. e H.D. ex art. 2051 c.c. per ildecesso di V.Z. avvenuto presso la propria abitazione a causadel contatto con un cavo elettrico non isolato durante la tinteggiatura dellepareti.Per converso, la ricorrente deduce che a queste specifiche circostanze(i.e., adempimento tardivo dell’appaltatore accettato dal committente;costo dello smontaggio della gru che non graverebbe sul committente)abbiano fatto espresso riferimento sia il Tribunale sia la Corte d’appello(cfr. pag. 31 del ricorso per cassazione). Epperò, tale riferimento è, pervero, inesistente, perché totalmente estraneo alla fattispecie concretasottoposta alla cognizione dei giudici del merito; ed infatti, le circostanzecui continuamente allude la ricorrente non presentano alcuna correlazionecon i fatti posti a fondamento della domanda proposta dall’attrice R.F.in primo grado.Nella specie, la ratio decidendi della sentenza impugnata (con la qualeparte ricorrente non si confronta, svolgendo invece approssimativededuzioni in tema di responsabilità da inadempimento: per tutte, laviolazione dell’art. 1460 c.c.) si compendia soltanto nell’accertamentodella responsabilità dei coniugi F.A. e H.D. da cosa in custodia exart. 2051 c.c., secondo il titolo di responsabilità da fatto illecito (l’unico esolo) specificamente prospettato nei loro confronti dall’attrice nelladomanda introduttiva del giudizio di primo grado.A tal riguardo, parte ricorrente lamenta soltanto - nel primo mezzo - chela Corte territoriale non avrebbe valutato quale mansione svolgevaOscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025V.Z. in favore dei coniugi F.A. e H.D. e quali contattiaveva con questi, né se aveva percepito un compenso per i lavori svolti.Ma tale assunto non è neppure fondato, in quanto gli elementi dei quali laricorrente lamenta la mancata valutazione da parte della Corte d’appellonon rientrano tra gli addendi costitutivi (fra tutti, il rapporto di causalità)della fattispecie di responsabilità oggettiva da fatto illecito ex art. 2051c.c., come descritta dal legislatore, che prescinde non solo da unaqualsiasi condotta del custode, ma, soprattutto, da un rapportocontrattuale preesistente tra il danneggiato e il danneggiante, rapportoche - per l’effetto - non costituisce un fatto costitutivo rientrantenell’onere di allegazione e nell’onere di asseverazione gravanti sull’attore-danneggiato (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, che hadelineato lo statuto della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.; eancora: Sez. U, Sentenza n. 20943 del 30/06/2022; Sez. 3, Ordinanze nn.2477-2483 del 01/02/2018).6.1. D’altro canto, in ordine alla principale questione di diritto relativa allaestensibilità del giudicato penale assolutorio ai responsabili civili, metteanche conto ribadire - per mero interesse nomofilattico - che, in tema dirapporti tra il giudicato civile ed il giudicato penale, opera il principiogenerale dell’autonomia e della separazione dei suddetti giudizi,consacrato nell’art. 75 c.p.p. (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n.17140 del 25/06/2025; Sez. 3, Sentenza n. 26811 del 12/09/2022; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 17316 del 03/07/2018; Sez. 3, Sentenza n. 15392 del13/06/2018; Sez. 1, Sentenza n. 15470 del 22/06/2017; Sez. 3, Sentenzan. 6541 del 05/04/2016; Sez. 3, Sentenza n. 24475 del 18/11/2014).Tale principio è stato espressamente fissato anche nella giurisprudenza deiGiudici delle leggi: in proposito, è stata la nota Sentenza n. 233 del11/07/2003 ad affermare, al punto 3.3., che «L’art. 75 cod. proc. pen. hadefinitivamente consacrato il principio di parità delle giurisdizioni, cosicchéperfino la possibilità di giudicati contrastanti in relazione al medesimoOscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025fatto, ai diversi effetti civili e penali, costituisce evenienza da considerarsiormai fisiologica».Da qui deriva l’immanente eventualità di un contrasto (assai più chefisiologico) tra pronunce del giudice civile e pronunce del giudice penalerelative al medesimo fatto storico, che poggiano - anzitutto - su unadiversa valutazione (e, quindi, accertamento) del nesso causale. Ciò inquanto, ancorché, sul piano strutturale, «i principi generali che regolano lacausalità di fatto sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40e 41 c.p., e dalla “regolarità causale”», «ciò che muta rispetto al dirittopenale è la regola probatoria» (in tal senso, Cass., Sez. U, Sentenza n.576 del 11/01/2008). Nel processo civile opera, infatti, la diversa regolafunzionale del “più probabile che non” (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 576del 11/01/2008, ma già - e per la prima volta - Sez. 3, Sentenza n. 4400del 04/03/2004).Sul punto, l’autonomia della causalità civile rispetto a quella penale sifonda, sul piano funzionale:a. sulla differenza di interessi tutelati e di funzioni svolte: il processopenale pone al centro del sistema l’imputato e la sua responsabilità; ilprocesso civile pone al centro il danneggiato dall’illecito e la sua richiestarisarcitoria;b. sulla tipicità della fattispecie penale e, di contro, sulla atipicità (benchérelativa e diacronica) dell’illecito civile;c. sull’eterogeneità dei criteri di imputazione (nel solo processo civile: dolo/ colpa / responsabilità aggravata / responsabilità oggettiva);d. sulla (parziale) incidenza in seno al torto civile della teoria dello scopodella norma violata e dell’aumento del rischio (quest’ultimo è invece«criterio ermeneutico che inquieta l’interprete penale, poiché realmentetrasforma surrettiziamente la fattispecie del reato omissivo improprio davicenda di danno in reato di pericolo (o di mera condotta)»: così, Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 21619 del 16/10/2007);Oscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025e. sulla funzione di traslazione del danno in ossequio al principio diriparazione integrale del danno subìto e provato dal danneggiato.Da tempo ormai la giurisprudenza di legittimità ha chiarito questaautonomia, soprattutto in relazione al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p.,nella specie però non pertinente (in particolare, Cass. Sez. 3, Sentenza n.15859 del 12/06/2019; Sez. 3, Sentenza n. 16916 del 25/06/2019; Sez.3, Sentenza n. 25917 del 15/10/2019; Sez. 3, Sentenza n. 25918 del15/10/2019; Sez. 3, Sentenza n. 457 del 13/01/2021; Sez. 3, Ordinanzan. 30496 del 18/10/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 27558 del 24/10/2024;Sez. 3, Sentenza n. 27756 del 17/10/2025).Senonché, il carattere di eccezione al principio generale dell’autonomia edella separazione dei giudizi, civile e penale, consacrato nell’art. 75 c.p.p.- che si rinviene dalla previsione di cui all’art. 652 c.p.p. (maanalogamente è da dirsi per le ipotesi contemplate dagli artt. 651, 653 e654) - impedisce non solo di poter fare applicazione analogica della citatadisposizione oltre i casi espressamente previsti, ma impone diperimetrarne anche in senso restrittivo l’operatività, tenuto conto dei limiticostituzionali del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio.A mente dell’art. 652 c.p.p., l’efficacia di giudicato nel giudizio civile didanno della sentenza irrevocabile di assoluzione è limitataall’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo hacommesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere onell’esercizio di una facoltà legittima, e si esplica solo nei confronti deldanneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizioni dicostituirsi parte civile, e non abbia esercitato l’azione civile in sede propriaai sensi dell’art. 75, comma 2, c.p.p.Ne discende che il giudicato penale, nei casi in cui è vincolante, haefficacia limitata all’accertamento dei fatti materiali che furono oggetto delgiudizio penale (cfr. anche Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8052 del23/04/2020; Sez. L, Sentenza n. 21299 del 09/10/2014).Oscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025Questa Corte ha però anche precisato, con la Sentenza n. 15859 del12/06/2019, che «[l]’art. 652 cod. proc. pen., infatti, a differenza dell’art.25 del codice abrogato, non prevede, in caso di sentenza dibattimentale diassoluzione, il divieto di riproporre l’azione civile in sede propria, masoltanto l’efficacia di giudicato, nel giudizio civile di danno, di taluniaccertamenti contenuti nella sentenza irrevocabile di assoluzione neiconfronti di chi sia costituito o sia stato posto in grado di costituirsi partecivile, e non abbia esercitato l’azione civile ai sensi dell’art. 75, comma 2,cod. proc. pen., cioè ab initio nella sede propria».Il citato arresto di questa Corte dimostra, quindi, in parte qua, chel’efficacia di giudicato, nel giudizio civile di danno, della (sola) sentenzairrevocabile di assoluzione non è illimitata: e ciò assume una dirimenterilevanza (e, al contempo, conferma) nel caso che ci occupa, in cui - comeè stato correttamente rilevato sia dal Tribunale sia dalla Corte d’appello, inpiena applicazione dei principi innanzi richiamati - oggetto del giudizio èl’accertamento della responsabilità dei coniugi F.A. e H.D. per fatto(o, se si vuole, con espressione più ampia e comprensiva delle fattispeciedi responsabilità oggettiva, per titolo) proprio (non già altrui) da cosa incustodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., mentre nel processo penale i dueconiugi partecipavano soltanto quali responsabili civili per fatto altrui, inrelazione alla posizione dell’imputato L.K. , del resto minorenneall’epoca dei fatti. Di tal che, il giudicato assolutorio nel giudizio penale afavore del solo imputato non può esimere coloro che in quel giudiziopartecipavano quali responsabili civili per il fatto altrui - e, cioè, appuntodell’imputato, poi assolto - da un eventuale addebito risarcitorio per fattoo titolo proprio che sia sorretto da un accertamento della rispettivaresponsabilità compiuto in sede civile pur a séguito di un processo penalein cui la parte civile si era costituita.In proposito, giova soltanto ribadire - ad abundantiam - che l’art. 2051c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni daOscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilitàche prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe aldanneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa el’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dallecaratteristiche intrinseche della prima (v., di recente, Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 21321 del 25/07/2025, nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n.11152 del 27/04/2023; Cass. Sez. U, Sentenza n. 20943 del 30/06/2022;Cass. Sez. 3, Ordinanze nn. 2477-2483 del 01/02/2018) e da ogni profilodi colpa nella condotta del custode.In definitiva, l’assoluzione dell’imputato per la conseguita esclusione deglielementi oggettivi e soggettivi del reato per cui era stato soggetto aprocedimento penale non giova a coloro che, pur essendovi stati coinvoltia titolo di responsabili civili per il fatto di quegli, siano chiamati,separatamente e successivamente, a rispondere delle conseguenzepregiudizievoli a diverso titolo e, in ogni caso, per un titolo proprio, qualequello del custode per i danni cagionati dalla cosa custodita.6.2. Pertanto, premessa la inammissibilità del ricorso nei termini di cuisopra, in ragione della particolare importanza della questione decisa (sullaquale non constano recenti arresti negli esatti termini), può enunciarsi ilseguente principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363,comma 3, c.p.c.:«Il giudicato assolutorio formatosi nei confronti dell’imputato in unprocesso penale nel quale la parte civile si sia costituita non spiega glieffetti di cui all’art. 652 c.p.p. in favore di coloro che abbiano partecipatoal detto giudizio quali responsabili civili per fatto altrui nel caso in cuiquesti siano convenuti dinanzi al giudice civile prospettando unaresponsabilità per fatto o titolo proprio (nel caso di specie, ai sensi dell’art.2051 c.c., quali custodi dell’immobile presso il quale si è verificato ilsinistro)».7. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.Oscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/20258. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.Poiché la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato (exart. 124 del d.P.R. n. 115 del 2002, con deliberazione del C.O.A. diCatanzaro del 17/03/2025), la condanna alle spese in suo favore va postaa carico della controparte soccombente, ma con la precisazione che essava disposta in favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.9. Va inoltre disposto che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003,in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse lageneralità e gli altri dati identificativi della parte controricorrente eoriginaria attrice, attesa la natura della causa petendi. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alrimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio, liquidate in complessivi Euro 12.000,00, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, eagli accessori come per legge.Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione, cosìliquidate, in quanto sostenute per la difesa della controricorrente, siaeseguito a favore dello Stato.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusionedel presente provvedimento siano omessi generalità ed altri datiidentificativi della controricorrente e originaria attrice.Oscuramento disposto Numero registro generale 4252/2025Numero sezionale 4448/2025Numero di raccolta generale 34505/2025Data pubblicazione 29/12/2025Ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., enuncia il principio di dirittonell’interesse della legge di cui al punto 6.2. della motivazione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 19 novembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteANTONELLA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34505/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris