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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 agosto 1983

Cassazione n. 24465/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/08/1983 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Ancona, in data 29 giugno 2021, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal Tribunale anconetano il 18 marzo 2019 in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza aggravato dall'orario notturno (art. 186, comrna 2, lettera C e 2- sexies, cod.strada), a lui contestato come commesso il 27 maggio 2017.

2. Il ricorso consta, in sostanza, di due motivi.

Con il primo motivo, l'esponente denuncia violazione di lecige in relazione alla prova dell'accertamento dell'ebbrezza in relazione ai dubbi sulle revisioni periodiche effettuate sull'apparecchio utilizzato per la rilevazione del tasso alcolemico: prova che ad avviso del ricorrente è, nella specie, lacunosa e contraddittoria.

Con il secondo motivo il deducente lamenta vizio di motivazione nella determinazione della pena e del mancato riconoscimento della sospensione condizionale.

3. Si dà atto infine della memoria depositata dal difensore dell'Antonescu, con la quale si insiste nei motivi dianzi riportati e se ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in ambedue i motivi in cui esso si articola.

In termini generali, le asserzioni del ricorrente circa l'assenza di prove certe del buon funzionamento dell'etilometro (e conseguentemente, nell'ottica della ricorrente, dello stato d'ebbrezza) contrastano, da un lato, con l'assenza di vizi motivazionali o di violazioni di legge, basandosi su dati meramente fattuali e del tutto privi di rilievo (come l'asserita incertezza sui dati relativi alle revisioni dell'apparecchio etilometrico) o su confutazioni meramente avversative e speculative a fronte dell'adeguato e corretto percorso argonnentativo seguito dalla Corte di merito, pienamente aderente a criteri logici e ai risultati probatori del giudizio; e, dall'altro, con l'assenza di prove legali nel sistema processuale penale, caratterizzato dal principio del libero convincimento del giudice.

E' appena il caso di ricordare che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale affatto prevalente e recentemente riaffermato, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958); e comunque, anche in base al diverso e minoritario orientamento secondo il quale è configurabile a carico del pubblico ministero l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge, ciò vale unicamente nel caso di contestazione da parte dell'imputato che sia però specificamente rivolta al buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, Sentenza n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828; Sez. 4, Sentenza n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032).

Quanto alla risposta sanzionatoria, essa risulta adeguatamente argomentata, sia nel trattamento in generale, sia nel diniego della sospensione condizionale della pena, correttamente motivato in relazione alle plurime violazioni della norma incriminatrice poste in essere nel tempo dal prevenuto, certamente idonee a concludere per una prognosi di recidivanza dell'Antonescu.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/08/1983 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Ancona, in data 29 giugno 2021, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal Tribunale anconetano il 18 marzo 2019 in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza aggravato dall'orario notturno (art. 186, comrna 2, lettera C e 2- sexies, cod.strada), a lui contestato come commesso il 27 maggio 2017. 2. Il ricorso consta, in sostanza, di due motivi. Con il primo motivo, l'esponente denuncia violazione di lecige in relazione alla prova dell'accertamento dell'ebbrezza in relazione ai dubbi sulle revisioni periodiche effettuate sull'apparecchio utilizzato per la rilevazione del tasso alcolemico: prova che ad avviso del ricorrente è, nella specie, lacunosa e contraddittoria. Con il secondo motivo il deducente lamenta vizio di motivazione nella determinazione della pena e del mancato riconoscimento della sospensione condizionale. 3. Si dà atto infine della memoria depositata dal difensore dell'Antonescu, con la quale si insiste nei motivi dianzi riportati e se ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in ambedue i motivi in cui esso si articola. In termini generali, le asserzioni del ricorrente circa l'assenza di prove certe del buon funzionamento dell'etilometro (e conseguentemente, nell'ottica della ricorrente, dello stato d'ebbrezza) contrastano, da un lato, con l'assenza di vizi motivazionali o di violazioni di legge, basandosi su dati meramente fattuali e del tutto privi di rilievo (come l'asserita incertezza sui dati relativi alle revisioni dell'apparecchio etilometrico) o su confutazioni meramente avversative e speculative a fronte dell'adeguato e corretto percorso argonnentativo seguito dalla Corte di merito, pienamente aderente a criteri logici e ai risultati probatori del giudizio; e, dall'altro, con l'assenza di prove legali nel sistema processuale penale, caratterizzato dal principio del libero convincimento del giudice. E' appena il caso di ricordare che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale affatto prevalente e recentemente riaffermato, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958); e comunque, anche in base al diverso e minoritario orientamento secondo il quale è configurabile a carico del pubblico ministero l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge, ciò vale unicamente nel caso di contestazione da parte dell'imputato che sia però specificamente rivolta al buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, Sentenza n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828; Sez. 4, Sentenza n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). Quanto alla risposta sanzionatoria, essa risulta adeguatamente argomentata, sia nel trattamento in generale, sia nel diniego della sospensione condizionale della pena, correttamente motivato in relazione alle plurime violazioni della norma incriminatrice poste in essere nel tempo dal prevenuto, certamente idonee a concludere per una prognosi di recidivanza dell'Antonescu. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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