CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15611/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro in funzione di giudice dell'esecuzione visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ,con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza 18 marzo 2021 la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per la rideterminazione della pena espianda a suo carico a seguito della emissione da parte della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro di un ordine di esecuzione conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell' art.671 cod. proc. pen. tra la sentenza 21 luglio 2016 della Corte di appello di Catanzaro e quella del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 16 novembre 2010. In particolare il ricorrente, con la predetta istanza, ha evidenziato che, a seguito della rideterminazione della pena di cui alla citata sentenza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (originariamente anni 3 di reclusione) in anni 2 di reclusione, non era stato computato il c.d. pre-sofferto cautelare di anni 3 sulla pena in esecuzione. 2.La Corte di appello ha osservato che la pena espiata, anche se ridotta per l'effetto della continuazione, è stata eseguita prima della commissione del reato per il quale doveva essere determinata la pena. La Corte territoriale ha evidenziato che la sentenza 21 luglio 2016 della Corte di appello di Catanzaro era in esecuzione soltanto per il reato associativo (art. 416-bis cod. pen.) considerato che la quota di pena per il reato di cui all'art.74 d.P.R. 309/90 è stata condonata, che tale reato risulta commesso sino al 21 maggio 2015 e che la pena per le condanne precedenti, poste in continuazione per anni 2 (anziché 3), risultavano espiate alla data del 27 settembre 2014. 3.Avverso la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone, per mezzo dei difensori di fiducia, ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo; egli lamenta che la Corte di appello, nonostante la contestazione per il reato associativo fosse 'aperta' (vale a dire senza l'indicazione della data di cessazione della condotta illecita), ha omesso di verificare in concreto se il giudice della cognizione avesse, o meno, ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado per il reato di cui all'art.416-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte rileva che il ricorso è fondato e che, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. 2. La giurisprudenza di legittimità è infatti concorde nell'affermare che, quando dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, "non può bastare il puro e semplice riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare ... ove si sia trattato di contestazione aperta, se il Giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento" ed, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza (tra le altre Sez. 1, Sentenza del 14.12.2004, n.774, Lucarelli, rv.232966; nello stesso senso Sez. 1, 17/11/2005, n.46583, Piccolo, rv.230727). In particolare, tale indirizzo giurisprudenziale ha specificato che la regola deve trovare, a maggior ragione, applicazione ai fini della valutazione della concessione del beneficio della libertà anticipata, in considerazione della necessità, in tale materia, di fare riferimento a comportamenti concreti, escludendo ogni automatismo collegato al sopravvenire di una condanna, sia in sede di ammissione che in sede di revoca del beneficio (Sez. 5, 15/05/2007, n.25578, Sinagra, Rv. 237707). 3. Di tali principi non ha fatto applicazione il provvedimento impugnato che, con scarna motivazione, riferendosi astrattamente alla natura "c.d. aperta" della imputazione del reato di associazione di stampo mafioso, formulata nei confronti del ricorrente, non ha adempiuto all'onere di verificare, sulla scorta della motivazione delle relative sentenze di condanna per associazione mafiosa, di primo e di secondo grado, quali fossero in realtà le date cui andavano riferite, in concreto, le condotte addebitabili al condannato ed entro le quali, pertanto, devono ritenersi conclusi i contatti dell'imputato con la criminalità organizzata. 4. L'ordinanza, che non ha fornito adeguata e coerente giustificazione delle ragioni della decisione, va di conseguenza annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, che procederà a nuovo esame, tenendo presenti i principi richiamati ed i rilievi sopra formulati. P. Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di