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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03762/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha riformato parzialmente la pronunzia di primo grado, cosicchè gli imputati sono allo stato ritenuti responsabili del solo reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; per altro il motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata, che conferma la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto configurabile l'aggravante della violenza sulle cose e della esposizione alla pubblica fede, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali per cui in tema di furto di alberi, l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. è configurabile in caso di abbattimento o recisione dei rami di alberi infissi al suolo, ovvero di sezionamento di tronchi interi, tale da renderli inidonei all'utilizzo programmato (Sez. 5, n. 3788 del 16/12/2020, dep. 01/02/2021,Pirnaci, Rv. 280332 - 01); come pure in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., non è necessaria la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, potendo tale esposizione derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dall'opera dell'uomo (Sez. 4, n. 25042 del 06/04/2021, Lopreti, Rv. 281435 - 01, a proposito della sottrazione di materiale legnoso mediante taglio di alberi nati spontaneamente nel fondo altrui, in cui la Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure la affermazione della sussistenza dell'aggravante; conformi, Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019, dep. 01/04/2020, Trovato, Rv. 278798 - 02; Sez. 5, n. 3550 del 25/09/2014, dep. 26/01/2015, Caligiuri, Rv. 262843 - 01); rilevato, ad ogni buon conto, che le censure relative alla insussistenza delle circostanze aggravanti contestate non risultano riportate nella ricapitolazione della sentenza di appello, che se omissiva i ricorrenti avrebbero dovuto specificamente contestare sul punto, cosicchè anche il difetto di querela come conseguenza del venir meno delle aggravanti predette, nonché la censura di omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sia con il primo motivo che con il secondo motivo prospettato, integrano motivi che risultano preclusi, in quanto non dedotti nei precedenti gradi di giudizio.

Infatti le doglianze non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; infatti deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di F27- legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368); Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, in data 08

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha riformato parzialmente la pronunzia di primo grado, cosicchè gli imputati sono allo stato ritenuti responsabili del solo reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; per altro il motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata, che conferma la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto configurabile l'aggravante della violenza sulle cose e della esposizione alla pubblica fede, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali per cui in tema di furto di alberi, l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. è configurabile in caso di abbattimento o recisione dei rami di alberi infissi al suolo, ovvero di sezionamento di tronchi interi, tale da renderli inidonei all'utilizzo programmato (Sez. 5, n. 3788 del 16/12/2020, dep. 01/02/2021,Pirnaci, Rv. 280332 - 01); come pure in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., non è necessaria la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, potendo tale esposizione derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dall'opera dell'uomo (Sez. 4, n. 25042 del 06/04/2021, Lopreti, Rv. 281435 - 01, a proposito della sottrazione di materiale legnoso mediante taglio di alberi nati spontaneamente nel fondo altrui, in cui la Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure la affermazione della sussistenza dell'aggravante; conformi, Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019, dep. 01/04/2020, Trovato, Rv. 278798 - 02; Sez. 5, n. 3550 del 25/09/2014, dep. 26/01/2015, Caligiuri, Rv. 262843 - 01); rilevato, ad ogni buon conto, che le censure relative alla insussistenza delle circostanze aggravanti contestate non risultano riportate nella ricapitolazione della sentenza di appello, che se omissiva i ricorrenti avrebbero dovuto specificamente contestare sul punto, cosicchè anche il difetto di querela come conseguenza del venir meno delle aggravanti predette, nonché la censura di omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sia con il primo motivo che con il secondo motivo prospettato, integrano motivi che risultano preclusi, in quanto non dedotti nei precedenti gradi di giudizio. Infatti le doglianze non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; infatti deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di F27- legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368); Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, in data 08
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