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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26267/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni due di reclusione, in relazione ai reati di cui all'art. 10- quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché non versava, negli anni 2015 e 2016, le somme dovute dalla società all'erario utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 d.lvo n. 241 del 1997, crediti inesistenti.

Con la medesima sentenza, la Corte d'appello, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale già concesso con precedenti sentenze.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge penale in relazione alla mancata prova della materialità del fatto.

Secondo il ricorrente non sarebbe stata raggiunta la prova della materialità del Fatto stante l'errata valutazione delle dichiarazioni del teste Marzulli, funzionario dell'Agenzia delle entrate, dalle quali emergerebbero forti dubbi della sussistenza del fatto tenuto conto che il controllo operato dal predetto si era limitato ad una verifica "a video" della situazione fiscale della società, da cui l'incertezza dell'inesistenza dei crediti portati in compensazione.

2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, congruità della motivazione fondata sull'esistenza di precedenti penali e mancata valutazione del comportamento processuale.

2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione sotto il profilo dell'inosservanza dell'onere di motivazione del provvedimento impugnato e assenza di congruità delle risposte alle censure difensive, non potendo, la corte d'appello, limitarsi a prestare adesione in termini apodittici e stereotipati alla decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il primo motivo di ricorso non appartiene al novero dei vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen. in quanto il ricorrente solleva censure di fatto là dove argomenta l'errore nella valutazione delle prove e della testimonianza del teste Marzulli e il mancato raggiungimento della prova dei fatti.

Non prospetta, in altri termini, né un vizio di violazione di legge penale né di motivazione, rammentando che il vizio di motivazione, per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa, che non può dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario.

La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, in risposta alle censure difensive, sulla scorta di un accertamento di fatto non qui rivisitatidt, ancorato a dati probatori, ha rilevato come la doglianza difensiva, secondo cui i crediti portati in compensazione erano esistenti, in un contesto nel quale non erano in discussione gli altri elementi dettfattispecie, prospettava una mera ipotesi "dell'esistenza" dei crediti medesimi utilizzati in compensazione (cfr. pag. 2) in un contesto nel quale, quei crediti - si badi - non risultavano nelle relative dichiarazioni dei redditi per gli anni 2015 e 2016, come risultato accertato da controllo del funzionario dell'agenzia dell'entrate, sicchè gli stessi dovevano considerarsi quantomeno non spettanti, e, comunque, ugualmente idonei ad integrare la fattispecie di cui all'art. 10 - quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, sia nella precedente formulazione che in quella risultante dalla modifica ad opera della legge n. 158 del 2015.

La motivazione della corte territoriale è non solo congrua, ma corretta in diritto.

5. Anche il terzo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità risultando privo di s-pecificità estrinseca.

Il ricorrente non si confronta con la decisione impugnata che, lungi dal contenere mera adesione a quella di primo grado, dopo aver ripercorso il giudizio di primo grado, ha preso in esame le censure mosse dall'imputato e le ha disattese con motivazione pertinente e per nulla stereotipata.

6. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.

Con esso il ricorrente censura la congruità della motivazione con la quale i giudici del merito hanno negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi e in presenza di precedenti penali (cfr. 2), sostenendo l'omessa valutazione del comportamento processuale.

Come osservato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, trattandosi di sentenza c.d. doppia conforme, le sentenze si integrano vicendevolmente ed è consentito colmare le eventuali lacune sulla base della motivazione della sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735).

Il primo giudice, come richiamato nella sentenza impugnata, aveva escluso il riconoscimento delle menzionate attenuanti sul rilievo dell'assenza di elementi positivi per concederle e in ragione dei precedenti penali specifici.

Tale decisione si pone in linearl'indirizzo interpretativo consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900).

Il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compearte alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione.

Peraltro, nel menzionato giudizio il giudice può limitarsi a / prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione del reato può essere sufficiente a riconoscerle ovvero ad escluderle (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419).

Tale giudizio è stato congruamente argomentato sul duplice rilievo dell'assenza di elementi e in presenza di precedenti penali.

Peraltro, al di là del generico riferimento al comportamento processuale, il ricorrente non offre elementi positivi di valutazione per giustificare l'invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio.

7. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni due di reclusione, in relazione ai reati di cui all'art. 10- quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché non versava, negli anni 2015 e 2016, le somme dovute dalla società all'erario utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 d.lvo n. 241 del 1997, crediti inesistenti. Con la medesima sentenza, la Corte d'appello, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale già concesso con precedenti sentenze. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge penale in relazione alla mancata prova della materialità del fatto. Secondo il ricorrente non sarebbe stata raggiunta la prova della materialità del Fatto stante l'errata valutazione delle dichiarazioni del teste Marzulli, funzionario dell'Agenzia delle entrate, dalle quali emergerebbero forti dubbi della sussistenza del fatto tenuto conto che il controllo operato dal predetto si era limitato ad una verifica "a video" della situazione fiscale della società, da cui l'incertezza dell'inesistenza dei crediti portati in compensazione. 2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, congruità della motivazione fondata sull'esistenza di precedenti penali e mancata valutazione del comportamento processuale. 2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione sotto il profilo dell'inosservanza dell'onere di motivazione del provvedimento impugnato e assenza di congruità delle risposte alle censure difensive, non potendo, la corte d'appello, limitarsi a prestare adesione in termini apodittici e stereotipati alla decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il primo motivo di ricorso non appartiene al novero dei vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen. in quanto il ricorrente solleva censure di fatto là dove argomenta l'errore nella valutazione delle prove e della testimonianza del teste Marzulli e il mancato raggiungimento della prova dei fatti. Non prospetta, in altri termini, né un vizio di violazione di legge penale né di motivazione, rammentando che il vizio di motivazione, per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa, che non può dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, in risposta alle censure difensive, sulla scorta di un accertamento di fatto non qui rivisitatidt, ancorato a dati probatori, ha rilevato come la doglianza difensiva, secondo cui i crediti portati in compensazione erano esistenti, in un contesto nel quale non erano in discussione gli altri elementi dettfattispecie, prospettava una mera ipotesi "dell'esistenza" dei crediti medesimi utilizzati in compensazione (cfr. pag. 2) in un contesto nel quale, quei crediti - si badi - non risultavano nelle relative dichiarazioni dei redditi per gli anni 2015 e 2016, come risultato accertato da controllo del funzionario dell'agenzia dell'entrate, sicchè gli stessi dovevano considerarsi quantomeno non spettanti, e, comunque, ugualmente idonei ad integrare la fattispecie di cui all'art. 10 - quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, sia nella precedente formulazione che in quella risultante dalla modifica ad opera della legge n. 158 del 2015. La motivazione della corte territoriale è non solo congrua, ma corretta in diritto. 5. Anche il terzo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità risultando privo di s-pecificità estrinseca. Il ricorrente non si confronta con la decisione impugnata che, lungi dal contenere mera adesione a quella di primo grado, dopo aver ripercorso il giudizio di primo grado, ha preso in esame le censure mosse dall'imputato e le ha disattese con motivazione pertinente e per nulla stereotipata. 6. Il secondo motivo di ricorso non è fondato. Con esso il ricorrente censura la congruità della motivazione con la quale i giudici del merito hanno negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi e in presenza di precedenti penali (cfr. 2), sostenendo l'omessa valutazione del comportamento processuale. Come osservato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, trattandosi di sentenza c.d. doppia conforme, le sentenze si integrano vicendevolmente ed è consentito colmare le eventuali lacune sulla base della motivazione della sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). Il primo giudice, come richiamato nella sentenza impugnata, aveva escluso il riconoscimento delle menzionate attenuanti sul rilievo dell'assenza di elementi positivi per concederle e in ragione dei precedenti penali specifici. Tale decisione si pone in linearl'indirizzo interpretativo consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compearte alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione. Peraltro, nel menzionato giudizio il giudice può limitarsi a / prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione del reato può essere sufficiente a riconoscerle ovvero ad escluderle (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419). Tale giudizio è stato congruamente argomentato sul duplice rilievo dell'assenza di elementi e in presenza di precedenti penali. Peraltro, al di là del generico riferimento al comportamento processuale, il ricorrente non offre elementi positivi di valutazione per giustificare l'invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio. 7. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il rico
Sentenza Cassazione n. 26267/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris