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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 50827/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 14 dicembre 2022 la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 18 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi e dieci giorni di reclusione per i reati di cui agli artt. 99, commi 2 e 4, cod.pen., 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e 707 cod.pen., da lui commessi in data 21 agosto 2020 violando l'obbligo di trattenersi in casa nelle ore notturne impostogli con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata con il decreto n. 65/2019 del 20 novembre 2019, e venendo colto in possesso di un cacciavite, strumento idoneo a sforzare serrature.

La Corte di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato per i due reati a lui ascritti, ma ha ridotto la pena irrogata quale aumento per la continuazione tra il delitto e la contravvenzione di cui all'art. 707 cod.pen. 2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale censura la erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 442, comma 2, cod.proc.pen., con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.

La Corte di appello, pur accogliendo il motivo relativo all'eccessiva entità dell'aumento irrogato per la contravvenzione ritenuta unita in continuazione con il delitto, e riducendo la relativa pena a 15 giorni di reclusione, ha errato nell'applicare la diminuente stabilita per la scelta del rito abbreviato, in quanto ha ridotto tale pena solo di un terzo anziché della metà, come stabilito per le contravvenzioni.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto è inammissibile, in quanto eccepisce una violazione di legge verificatasi già nella sentenza di primo grado, ma non tempestivamente dedotta.

2. La questione proposta, relativa alle modalità di applicazione della riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, cod.proc.pen. nel caso di delitti e contravvenzioni uniti in continuazione, vede soluzioni contrastanti nella giurisprudenza di legittimità.

Vi sono sentenze che ritengono doversi applicare riduzioni distinte, come richiesto dal ricorrente, riducendo quindi di un terzo la pena relativa al delitto e della metà quella relativa alla contravvenzione, anche se applicata solo quale aumento della pena-base, e sentenze che, al contrario, ritengono doversi applicare unicamente la riduzione prevista per il reato-base, solitamente il delitto.

La prima tesi è sostenuta da sentenze quali Sez. 2, n. 14068 del 27/02/2019, Rv. 275772, secondo cui «In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod, proc. pen., come novellato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - costituisce norma penale di favore ed impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo.» (così anche Sez. 1, n.39087 del 24/05/2019, Rv. 276869).

Tale tesi giustifica il diverso trattamento tra i due reati con la necessità di non disapplicare una norma favorevole all'imputato, in quanto la riduzione solo di un terzo della pena relativa alla contravvenzione comporterebbe un esito per lui sfavorevole, cioè una condanna ad una pena superiore a quella che sarebbe possibile applicando la nuova norma voluta dal legislatore.

La seconda tesi è sostenuta da sentenze quali Sez. 3, n. 41755 del 06/07/2021, Rv. 282670, secondo cui «In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103, deve essere operata, nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, nella misura unitaria di un terzo prevista per i delitti, essendo la pena del reato continuato parametrata su quella prevista per il delitto.» (così anche Sez. 6, n.48834 del 07/11/2022, Rv. 284076).

Questa tesi si richiama al principio dettato dalla sentenza Sez.

U., n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, che ha stabilito che l'aumento per continuazione tra un delitto e una contravvenzione punita con la sola ammenda vada effettuato ragguagliando la reclusione in pena pecuniaria, che però rimane multa e non ammenda, perché il reato continuato si considera unico quoad poenam (così in motivazione).3.

Nel caso di specie, però, non può procedersi all'applicazione dell'una o dell'altra tesi, e quindi alla decisione sull'accoglimento o meno del ricorso, perché l'esame di questo è precluso dall'omessa deduzione della doglianza nel giudizio di appello.

Infatti, già nella sentenza di primo grado il giudice, dichiarati uniti per continuazione il delitto contestato al capo 1) e la contravvenzione contestata al capo 2), applicò un'unica pena aumentando quella di anni uno di reclusione, irrogata per il delitto, con la pena di mesi quattro di reclusione per la contravvenzione, riducendola poi di un terzo, alla pena finale di dieci mesi e venti giorni di reclusione.

Venne, quindi, seguita la seconda delle due tesi interpretative sopra esposte.

3.1. Il ricorrente ha contestato come errata questa tesi, lamentando che essa costituisca una violazione della legge penale censurabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.

Nei motivi di appello, però, egli non contestò l'entità della riduzione operata, in quanto si limitò a lamentare l'eccessività dell'aumento stabilito per la continuazione «senza applicare, su tale quota di pena, la riduzione per le circostanze attenuanti generiche» e chiedendone la riduzione solo «in virtù della concessione delle attenuanti generiche».

La questione relativa alla correttezza della riduzione operata ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod.proc.pen. non venne quindi sollevata, pur essendo già presente quella che, nel presente ricorso, il ricorrente ha eccepito come «violazione di legge».

Si è perciò verificata la definitività della decisione in merito alla tesi da seguire per l'applicazione dell'art. 442, comma 2, cod.proc.pen., in quanto l'omessa devoluzione della questione al giudice di appello dimostra l'acquiescenza dell'imputato alla tesi dell'unicità della pena irrogata in continuazione, da cui discende l'applicazione della riduzione di un terzo della stessa, anche se relativa, per una parte, ad una contravvenzione anziché ad un delitto.

Ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato prospettando una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello.

4. Nel caso di specie non è applicabile, infatti, la norma di cui all'art. 609, comma 2, cod.proc.pen., che estende la cognizione del giudice di legittimità alle questioni rilevabili di ufficio e a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

La questione della entità della riduzione della pena aggiunta a quella del reato-base avrebbe potuto, con evidenza, essere sollevata anche con i motivi di appello, e l'eventuale errore nell'applicazione della riduzione in misura inferiore a quella prevista dall'art. 442, comma 2, cod.proc.pen., non è rilevabile d'ufficio perché comporta, eventualmente, l'illegittimità della pena finale ma non la sua illegalità, come affermato da questa Corte nella sentenza Sez.

U., n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818, secondo cui «Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello).»

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dele spese processuali e de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 14 dicembre 2022 la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 18 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi e dieci giorni di reclusione per i reati di cui agli artt. 99, commi 2 e 4, cod.pen., 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 e 707 cod.pen., da lui commessi in data 21 agosto 2020 violando l'obbligo di trattenersi in casa nelle ore notturne impostogli con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata con il decreto n. 65/2019 del 20 novembre 2019, e venendo colto in possesso di un cacciavite, strumento idoneo a sforzare serrature. La Corte di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato per i due reati a lui ascritti, ma ha ridotto la pena irrogata quale aumento per la continuazione tra il delitto e la contravvenzione di cui all'art. 707 cod.pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale censura la erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 442, comma 2, cod.proc.pen., con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. La Corte di appello, pur accogliendo il motivo relativo all'eccessiva entità dell'aumento irrogato per la contravvenzione ritenuta unita in continuazione con il delitto, e riducendo la relativa pena a 15 giorni di reclusione, ha errato nell'applicare la diminuente stabilita per la scelta del rito abbreviato, in quanto ha ridotto tale pena solo di un terzo anziché della metà, come stabilito per le contravvenzioni. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è inammissibile, in quanto eccepisce una violazione di legge verificatasi già nella sentenza di primo grado, ma non tempestivamente dedotta. 2. La questione proposta, relativa alle modalità di applicazione della riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, cod.proc.pen. nel caso di delitti e contravvenzioni uniti in continuazione, vede soluzioni contrastanti nella giurisprudenza di legittimità. Vi sono sentenze che ritengono doversi applicare riduzioni distinte, come richiesto dal ricorrente, riducendo quindi di un terzo la pena relativa al delitto e della metà quella relativa alla contravvenzione, anche se applicata solo quale aumento della pena-base, e sentenze che, al contrario, ritengono doversi applicare unicamente la riduzione prevista per il reato-base, solitamente il delitto. La prima tesi è sostenuta da sentenze quali Sez. 2, n. 14068 del 27/02/2019, Rv. 275772, secondo cui «In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod, proc. pen., come novellato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - costituisce norma penale di favore ed impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo.» (così anche Sez. 1, n.39087 del 24/05/2019, Rv. 276869). Tale tesi giustifica il diverso trattamento tra i due reati con la necessità di non disapplicare una norma favorevole all'imputato, in quanto la riduzione solo di un terzo della pena relativa alla contravvenzione comporterebbe un esito per lui sfavorevole, cioè una condanna ad una pena superiore a quella che sarebbe possibile applicando la nuova norma voluta dal legislatore. La seconda tesi è sostenuta da sentenze quali Sez. 3, n. 41755 del 06/07/2021, Rv. 282670, secondo cui «In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103, deve essere operata, nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, nella misura unitaria di un terzo prevista per i delitti, essendo la pena del reato continuato parametrata su quella prevista per il delitto.» (così anche Sez. 6, n.48834 del 07/11/2022, Rv. 284076). Questa tesi si richiama al principio dettato dalla sentenza Sez. U., n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, che ha stabilito che l'aumento per continuazione tra un delitto e una contravvenzione punita con la sola ammenda vada effettuato ragguagliando la reclusione in pena pecuniaria, che però rimane multa e non ammenda, perché il reato continuato si considera unico quoad poenam (così in motivazione).3. Nel caso di specie, però, non può procedersi all'applicazione dell'una o dell'altra tesi, e quindi alla decisione sull'accoglimento o meno del ricorso, perché l'esame di questo è precluso dall'omessa deduzione della doglianza nel giudizio di appello. Infatti, già nella sentenza di primo grado il giudice, dichiarati uniti per continuazione il delitto contestato al capo 1) e la contravvenzione contestata al capo 2), applicò un'unica pena aumentando quella di anni uno di reclusione, irrogata per il delitto, con la pena di mesi quattro di reclusione per la contravvenzione, riducendola poi di un terzo, alla pena finale di dieci mesi e venti giorni di reclusione. Venne, quindi, seguita la seconda delle due tesi interpretative sopra esposte. 3.1. Il ricorrente ha contestato come errata questa tesi, lamentando che essa costituisca una violazione della legge penale censurabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. Nei motivi di appello, però, egli non contestò l'entità della riduzione operata, in quanto si limitò a lamentare l'eccessività dell'aumento stabilito per la continuazione «senza applicare, su tale quota di pena, la riduzione per le circostanze attenuanti generiche» e chiedendone la riduzione solo «in virtù della concessione delle attenuanti generiche». La questione relativa alla correttezza della riduzione operata ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod.proc.pen. non venne quindi sollevata, pur essendo già presente quella che, nel presente ricorso, il ricorrente ha eccepito come «violazione di legge». Si è perciò verificata la definitività della decisione in merito alla tesi da seguire per l'applicazione dell'art. 442, comma 2, cod.proc.pen., in quanto l'omessa devoluzione della questione al giudice di appello dimostra l'acquiescenza dell'imputato alla tesi dell'unicità della pena irrogata in continuazione, da cui discende l'applicazione della riduzione di un terzo della stessa, anche se relativa, per una parte, ad una contravvenzione anziché ad un delitto. Ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato prospettando una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello. 4. Nel caso di specie non è applicabile, infatti, la norma di cui all'art. 609, comma 2, cod.proc.pen., che estende la cognizione del giudice di legittimità alle questioni rilevabili di ufficio e a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. La questione della entità della riduzione della pena aggiunta a quella del reato-base avrebbe potuto, con evidenza, essere sollevata anche con i motivi di appello, e l'eventuale errore nell'applicazione della riduzione in misura inferiore a quella prevista dall'art. 442, comma 2, cod.proc.pen., non è rilevabile d'ufficio perché comporta, eventualmente, l'illegittimità della pena finale ma non la sua illegalità, come affermato da questa Corte nella sentenza Sez. U., n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818, secondo cui «Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello).» 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dele spese processuali e de
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