CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 39180/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] BALDI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 03/05/2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] (art. 640-bis cod. pen., art. 28, comma 2 e 3, del di. n. 4 del 2019) in via diretta e per equivalente emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore con un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 d.a. cod. proc. pen. 2.1. In particolare è stata dedotta erronea applicazione dell'art. 640-bis cod. pen. in relazione all'art. 28 cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione; il reddito di cittadinanza, asseritamente percepito illegittimamente, non può rientrare nell'alveo dell'art. 28 cod. pen.; difettano, dunque, i presupposti per disporre il sequestro a fini di confisca per equivalente della somma pari a 11.461, 15 euro; la difesa aveva correttamente evidenziato come il reddito di cittadinanza non potesse essere assimilato agli stipendi, alle pensioni o assegni che siano a carico dello Stato; il Tribunale non ha tenuto conto in modo adeguato della nota del Ministero delle Politiche sociali sull'inapplicabilità dell'art. 28 cod. pen.; la mancata comunicazione da parte della ricorrente, in occasione della richiesta del reddito di cittadinanza, dell'esistenza di una condanna irrevocabile a proprio carico emessa dalla Corte di appello di Catanzaro per la violazione della legge armi, con pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, non può incidere su un diritto a portata costituzionale e comunque avrebbe dovuto avere una durata limitata a cinque anni al massimo. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato venga annullato con rinvio tenuto conto del tempus commissi delicti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La Corte costituzionale con sentenza n. 34 del 2022 ha esplicitamente considerato il tema proposto dalla difesa precisando che il reddito di cittadinanza "non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale". In particolare sono state richiamate precedenti decisioni della Corte costituzionale (sentenze n. 137, 126 e n. 7 del 2021), che hanno progressivamente ricostruito la portata della misura in questione, chiarendo che alle caratteristiche sopra evidenziate si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, il cui inadempimento implica la decadenza dal beneficio. Dunque, la misura in questione, proprio perché caratterizzata dalla necessaria adesione del nucleo familiare beneficiario ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, non si esaurisce nella mera corresponsione di un beneficio economico con funzione assistenziale, avendo la chiara finalità di individuare, in un complesso di attività, gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, elemento questo correlato allo svolgimento, mediante esplicito impegno, di determinate attività, alle quali il beneficio economico è condizionato (Corte cost. n. 19 del 2022). Ne consegue evidentemente la non sostenibilità della prospettazione giuridica seguita dal Tribunale nel disporre il sequestro oggetto di impugnazione mediante il richiamo alla previsione di cui all'art.28 cod. pen. In tal senso occorre osservare, come già evidenziato da questa Corte: "che la natura afflittiva delle pene accessorie impone un'interpretazione letterale delle relative norme, nel rispetto del principio di tassatività delle sanzioni penali, cosicché tenuto conto dell'evidente natura e funzione ibrida del reddito di cittadinanza - come si evince dallo stesso incipit della legge (art. 1, comma 1), là dove viene definito quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro - tale misura non possa rientrare nell'alveo della disciplina richiamata in sequestro, con particolare riferimento all'art. 28 cod. pen." (Sez. 2, n.3&32-3 del 05/07/2022, [OSCURATO:PERSONA] +1). Inoltre, la legge (art. 2, comma 1, lett. c-bis) prevede casi specifici ostativi all'ammissione al beneficio, legati alla commissione di gravi reati, sopra indicati, e all'epoca della pronuncia della sentenza definitiva, che deve essere intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta. Si può con fondamento ritenere, pertanto, che con questa disposizione il legislatore abbia derogato alla previsione generale dell'art. 28, secondo comma, cod. pen., come la stessa norma consente, là dove stabilisce che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici priva il condannato di una serie dì diritti, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto. Ne consegue, nel caso concreto, il difetto del fumus del reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro preventivo, che il Tribunale ha ritenuto sussistente in ragione dì una non condivisibile lettura delle norme sopra richiamate. l'ordinanza impugnata e lo stesso decreto di sequestro devono dunque essere annullati. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e il decreto di sequestro. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626