CassazionesentenzaSezione F
Cassazione n. 38826/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO . visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 14-11r-ce-.-eerr-corrchzd-e-per l'i na mm issi bi I ita Qk -2-2") - udit-941-~Fe [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Taranto, che dichiarava il suddetto responsabile del reato di cui all'art. 494 cod. pen. e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che: - il rilevato interesse dell'imputato all'attivazione della fornitura elettrica di cui alla richiesta annullata non può valere a far ritenere sussistente l'interesse successivo ad attivare la fornitura a nome di [OSCURATO:PERSONA] e a offrire sostegno logico alla condotta contestata solo per via indiziaria e in spregio all'art. 192 cod. proc. pen.; - il congegnato sillogismo è in contrasto col comportamento in concreto serbato dall'imputato che solo dopo pochi giorni (in data 11 marzo 2013) chiedeva e otteneva l'intestazione a suo nome della medesima fornitura (fino al 16 gennaio 2014); - nel caso in esame non è dimostrata la responsabilità penale dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. La difesa conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ritiene comprovata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sostituzione di persona finalizzata alla fittizia intestazione del contratto di fornitura di energia elettrica. Rileva al riguardo, sulla scia del primo Giudice, che: - diversamente da quanto opinato nell'atto di gravame, in cui in maniera assertiva è stata contestata la conclusione dell'attribuibilità della condotta a [OSCURATO:PERSONA] senza indicare le ragioni su cui fondare una eventuale diversa prospettazione, la sequenza temporale degli accadimenti non può che condurre alla conferma dell'accusa; - non può sfuggire che il 27 febbraio 2013, giornata antecedente a quella di consumazione del reato, [OSCURATO:PERSONA], a proprio nome e con la sua utenza telefonica avesse attivato la fornitura elettrica presso l'immobile di cui avrebbe avuto la disponibilità di lì a poco (marzo 2013) a proprio nome e con la sua utenza telefonica e poi annullato la richiesta di attivazione, invece riproposta a meno di 24 ore da tale fatto, a nome di [OSCURATO:PERSONA], al quale l'imputato sarebbe subentrato 1'11 marzo, allorquando ancora il contratto non era effettivo (avendo poi inizio a partire dal 1° aprile), compiendo l'operazione con la medesima utenza mobile precedentemente utilizzata; - è, dunque, evidente, anche a fronte dell'indiscutibile esistenza di un interesse qualificato esclusivo in capo al medesimo (non ravvisandosi altri soggetti che avrebbero avuto ragione di agire nella maniera accertata), che [OSCURATO:PERSONA] avesse posto in essere la condotta addebitatagli, attribuendosi le generalità di [OSCURATO:PERSONA], con l'intento di fornire il localé, di cui avrebbe avuto la disponibilità, di un servizio da fruire senza i conseguenti oneri economici; - è fuori discussione che l'azione realizzata, avendo la condotta determinato la fruizione, seppure per un periodo di tempo limitato, di energia elettrica con addebito dei relativi costi ad altro soggetto, integri in ogni suo elemento il delitto di cui all'art. 494 cod. pen. A fronte di tali argomentazioni, non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, anzi conformi al dato normativo e all'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano: Sez. 6, n. 4394 del 08/01/2014, Spinelli, Rv. 258281, secondo cui integra il delitto di sostituzione di persona qualsiasi condotta ingannevole tesa a far attribuire all'agente, da parte del soggetto passivo, un falso nome o un falso stato o false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, e, in senso conforme, Sez. 5, n. 11406 del 12/06/2014, depositata il 18/03/2015, Resta, Rv. 263057; Sez. 5, n. 41012 del 26/05/2014, Cimadomo, Rv. 260493, secondo cui il dolo specifico del delitto di sostituzione di persona consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, ovvero di recare ad altri un danno), il ricorrente insiste sulla non decisività dell'elemento rappresentato dall'interesse all'attivazione della fornitura e sul comportamento successivo dell'imputato che chiedeva 1'11 marzo 2013 l'intestazione della fornitura a suo nome (sul punto il ricorso, peraltro, non è autosufficiente), sintomatico, invece, dell'estraneità alla vicenda, e quindi, sotto lo schermo della violazione di legge e del vizio di motivazione, invoca una diversa considerazione di elementi fattuali, non consentita in questa sede.2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass