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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 2023

Cassazione n. 51508/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Ritenuto in fatto e considerato in diritto rilevato che, con sentenza in data 21 settembre 2023 la Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento nr. 7455/2023 r.g. ha parzialmente annullato senza rinvio nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed altri la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A) perché estinti per prescrizione con rideterminazione in anni cinque di reclusione ed euro 30.000 di multa la pena per il residuo reato, per il quale il ricorso è stato valutato come inammissibile; considerato che nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza difetta, per errore materiale, l'indicazione della declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che comunque si deduce dalla rideterminazione della pena finale; ritenuto che la predetta omissione va emendata ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. nel senso che laddove è scritto "ridetermina la pena per il residuo reato in anni cinque di reclusione e euro 30.000,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]" sia aggiunto "dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]" visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen.

P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del procedimento n. 7455/2023 r.g. del 21 settembre 2023 su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, dopo le parole " ridetermina la pena per il residuo reato in anni cinque di reclusione e euro 30.000,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]" sia scritto e letto " dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ".

Si annoti in calce al dispositivo scritto sul ruolo dell'udienza del 21 settembre 2023.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Ritenuto in fatto e considerato in diritto rilevato che, con sentenza in data 21 settembre 2023 la Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento nr. 7455/2023 r.g. ha parzialmente annullato senza rinvio nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed altri la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A) perché estinti per prescrizione con rideterminazione in anni cinque di reclusione ed euro 30.000 di multa la pena per il residuo reato, per il quale il ricorso è stato valutato come inammissibile; considerato che nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza difetta, per errore materiale, l'indicazione della declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che comunque si deduce dalla rideterminazione della pena finale; ritenuto che la predetta omissione va emendata ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. nel senso che laddove è scritto "ridetermina la pena per il residuo reato in anni cinque di reclusione e euro 30.000,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]" sia aggiunto "dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]" visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen. P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del procedimento n. 7455/2023 r.g. del 21 settembre 2023 su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, dopo le parole " ridetermina la pena per il residuo reato in anni cinque di reclusione e euro 30.000,00 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]" sia scritto e letto " dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ". Si annoti in calce al dispositivo scritto sul ruolo dell'udienza del 21 settembre 2023. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 202
Sentenza Cassazione n. 51508/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris