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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 marzo 2024

Cassazione n. 41497/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da

1. [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/3/2024 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio il decreto impugnato e trasmettere gli atti alla Corte di appello di Campobasso [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto del 25 marzo 2024 la Corte di appello di L'Aquila ha rigettato la richiesta con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto 1.3'1r-evoca' della confisca di tre immobili, siti, due, a Martinsicuro, in via [OSCURATO:PERSONA], n. 18, e, il terzo, ad [OSCURATO:PERSONA], in via del Concordato n. 52, disposta, ai sensi dell'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011, dalla stessa Corte di appello il 28 aprile 2016.

Con l'anzidetta richiesta i tre prevenuti avevano sostenuto che la confisca dei loro immobili era divenuta illegittima per effetto della sentenza n. 24 del 2019, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. cit., in relazione all'art. 1, comma 1, lett. a), dello stesso decreto.

La Corte di appello ha rilevato che l'istanza di revoca non poteva essere accolta, atteso che la misura di prevenzione era stata disposta ai sensi della lett. b), comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, non toccata dall'anzidetta pronuncia della Corte costituzionale.

2. Avverso il decreto del 25 marzo 2024 hanno presentato ricorso Sante, Dora e [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal loro comune difensore, i quali hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il Collegio di appello errato nel valutare gli effetti della richiamata pronuncia della Corte costituzionale e per avere omesso di considerare i principi enunciati nella sentenza emessa da questa Corte nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], altra destinataria di misura di prevenzione patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare deve rilevarsi che, nel caso in esame, devono applicarsi le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011, trattandosi della richiesta di19 ((revoca della misura di prevenzione della confisca disposta in relazione alla proposta del Pubblico ministero formulata in data successiva al 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del c.d.

Codice antimafia).

L'art. 117 d.lgs. cit. prevede che "le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.

In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti".

Ne discende che, nel caso di specie, essendo la richiesta del Pubblico ministero stata presentata nel 2013, l'ultrattività della disciplina previgente della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, e, in particolare del rimedio di cui all'art. 7 di tale legge, non si applica.

2. Ciò premesso, deve rilevarsi che il provvedimento, oggetto del ricorso portato all'odierna attenzione di questo Collegio, è stato emesso dalla Corte di appello di L'Aquila in difetto di competenza funzionale.Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159/2011, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è quello della richiesta di revocazione di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. citato e non quello dell'incidente di esecuzione (così Sez.

U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 - 01).

La conseguenza, peraltro, è che — ai sensi del citato art. 28 — la competenza a decidere sulla revocazione spetta alla Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'art. 11 cod. proc. pen.

Trattasi di competenza funzionale (Sez. 1, n. 20827 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Spinelli, Rv. 281544 - 01), cosicché la violazione di tale regola può e deve essere rilevata di ufficio dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

Nel caso di specie, sull'istanza di revocazione della confisca di prevenzione si è pronunciato lo stesso Giudice che aveva applicato la misura, anziché la Corte di appello competente.

Ne discendono la declaratoria di annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso per competenza funzionale ai sensi degli artt. 11 cod. proc. pen. e 28, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Campobasso per il giudizio.

Così deciso il 30 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/3/2024 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio il decreto impugnato e trasmettere gli atti alla Corte di appello di Campobasso [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto del 25 marzo 2024 la Corte di appello di L'Aquila ha rigettato la richiesta con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto 1.3'1r-evoca' della confisca di tre immobili, siti, due, a Martinsicuro, in via [OSCURATO:PERSONA], n. 18, e, il terzo, ad [OSCURATO:PERSONA], in via del Concordato n. 52, disposta, ai sensi dell'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011, dalla stessa Corte di appello il 28 aprile 2016. Con l'anzidetta richiesta i tre prevenuti avevano sostenuto che la confisca dei loro immobili era divenuta illegittima per effetto della sentenza n. 24 del 2019, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. cit., in relazione all'art. 1, comma 1, lett. a), dello stesso decreto. La Corte di appello ha rilevato che l'istanza di revoca non poteva essere accolta, atteso che la misura di prevenzione era stata disposta ai sensi della lett. b), comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, non toccata dall'anzidetta pronuncia della Corte costituzionale. 2. Avverso il decreto del 25 marzo 2024 hanno presentato ricorso Sante, Dora e [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal loro comune difensore, i quali hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il Collegio di appello errato nel valutare gli effetti della richiamata pronuncia della Corte costituzionale e per avere omesso di considerare i principi enunciati nella sentenza emessa da questa Corte nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], altra destinataria di misura di prevenzione patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare deve rilevarsi che, nel caso in esame, devono applicarsi le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011, trattandosi della richiesta di19 ((revoca della misura di prevenzione della confisca disposta in relazione alla proposta del Pubblico ministero formulata in data successiva al 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del c.d. Codice antimafia). L'art. 117 d.lgs. cit. prevede che "le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti". Ne discende che, nel caso di specie, essendo la richiesta del Pubblico ministero stata presentata nel 2013, l'ultrattività della disciplina previgente della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, e, in particolare del rimedio di cui all'art. 7 di tale legge, non si applica. 2. Ciò premesso, deve rilevarsi che il provvedimento, oggetto del ricorso portato all'odierna attenzione di questo Collegio, è stato emesso dalla Corte di appello di L'Aquila in difetto di competenza funzionale.Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159/2011, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è quello della richiesta di revocazione di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. citato e non quello dell'incidente di esecuzione (così Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 - 01). La conseguenza, peraltro, è che — ai sensi del citato art. 28 — la competenza a decidere sulla revocazione spetta alla Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'art. 11 cod. proc. pen. Trattasi di competenza funzionale (Sez. 1, n. 20827 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Spinelli, Rv. 281544 - 01), cosicché la violazione di tale regola può e deve essere rilevata di ufficio dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. Nel caso di specie, sull'istanza di revocazione della confisca di prevenzione si è pronunciato lo stesso Giudice che aveva applicato la misura, anziché la Corte di appello competente. Ne discendono la declaratoria di annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso per competenza funzionale ai sensi degli artt. 11 cod. proc. pen. e 28, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Campobasso per il giudizio. Così deciso il 30 otto
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