CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10361/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tiGianluigi Bizioli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come inRICORRENTECONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 4148/18 della Commissione TributariaRegionale della Lombardia, pubblicata in data 4 ottobre 2018.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con sentenza n. 4148/18, pubblicata in data 4 ottobre2018, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia haNumero registro generale 11321/2019Numero sezionale 2343/2026Numero di raccolta generale 10361/2026Data pubblicazione 20/04/2026accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate -e, nel contempo, harigettato quello di [OSCURATO:PERSONA]Angelo- avverso la sentenza n.6076/16 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano,con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso propostodal contribuente -con riferimento ai beni immobili conferiti neltrust denominato “Riccardo” al momento della sua istituzione,avvenuta in data 21 giugno 2012, e non anche a quellisuccessivamente reimmessi nel patrimonio di uno dei soggetticonferenti ([OSCURATO:PERSONA])- avverso l’avviso di liquidazione n.20121T023529000, avente ad oggetto la maggiore imposta didonazione, ipotecaria e catastale calcolata in misuraproporzionale sul valore dei suddetti beni.2. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, nella qualità di trustee del prefato trust,ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza,affidandone l’accoglimento a tre motivi di impugnazione edillustrando ulteriormente le sue difese con memoria.3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito, depositandocontroricorso ed invocando la reiezione delle avverseargomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.2. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,comma primo, num. 4, c.p.c., deduce la nullità della sentenzaimpugnata, caratterizzata da una motivazione meramenteapparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36, comma 2,num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, non essendo evincibile l’iterlogico-giuridico che aveva indotto i giudici di secondo grado areputare tassabile in misura proporzionale il conferimento deibeni immobili nel trust.3. Il motivo è infondato.Numero registro generale 11321/2019Numero sezionale 2343/2026Numero di raccolta generale 10361/2026Data pubblicazione 20/04/20263.1. La riformulazione dell’art. 360, comma primo, num. 5,c.p.c., disposta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134del 2012, deve essere interpretata alla luce dei criteriermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al“minimo costituzionale” del sindacato di legittimitàsulla motivazione. E, quindi, è denunciabile in cassazione solol’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-allorquando, benché graficamente esistente, non rendaNumero registro generale 11321/2019Numero sezionale 2343/2026Numero di raccolta generale 10361/2026Data pubblicazione 20/04/2026percepibile il fondamento della decisione, siccome recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25).3.2. La sentenza impugnata, nel caso di specie, non è affattocarente di motivazione, né è caratterizzata da una motivazionemeramente apparente, avendo la corte territoriale dato attodelle ragioni che l’hanno indotta a reputare applicabile latassazione, avversata dal contribuente, sull’atto diconferimento dei beni de quibus, avendo, tra l’altro,richiamato: -l’incongruità delle argomentazioni inerenti allasussistenza o meno di un utile o di un vantaggio derivantedall’atto; -l’insussistenza di qualsivoglia contrastodell’imposizione, quale concretamente applicata, con i principienucleabili dall’art. 53 Cost.; -la “capacità contributiva”espressa dallo “atto negoziale”; -la peculiarità della “tassazioneindiretta”, che attiene alla “manifestazione di ricchezza” e nonallo “arricchimento”: -il principio di diritto, avvalorato da unprecedente giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 4482/16), secondoil quale il vincolo di destinazione sui beni, attraversol’istituzione di un trust, implica “un onere fiscale parametratosui criteri di cui all’imposta sulle successioni e donazioni” (cfr.la sentenza impugnata, alle pagg. 3, 4 e 5).4. Con il secondo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,comma primo, num. 4, c.p.c., prospetta la nullità delladecisione, per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112Numero registro generale 11321/2019Numero sezionale 2343/2026Numero di raccolta generale 10361/2026Data pubblicazione 20/04/2026c.p.c., su alcune delle questioni sottoposte all’attenzione dellacorte regionale lombarda e, segnatamente, su: a) l’eccepitaformazione di un giudicato implicito sull’insussistenza di unvero e proprio trasferimento di ricchezza, al momentodell’istituzione del trust, con conseguente insussistenza diqualsivoglia obbligazione tributaria, per omessa impugnazione,sul punto, da parte dell’Agenzia delle Entrate; b) l’eccezione diultrapetizione, avendo ad oggetto il giudizio l’avvisoliquidazione inerente all’atto istitutivo del trust e non anchequello concernente la successiva reimmissione di alcuni beninel patrimonio di uno dei soggetti conferenti ([OSCURATO:PERSONA]);c) l’eccepita violazione dell’art. 10-bis legge n. 212 del 2000, inrelazione al rilievo d’ufficio della presunta natura elusiva dellasuddetta reimmissione; d) l’eccezione di errata motivazionecirca l’irrevocabilità del trust e la vietata devoluzione anticipatadei beni; e) l’eccepita violazione degli artt. 23 e 53 Cost.,dell’art. 2, comma 49, d.l. n. 262 del 2006, dell’art. 10 d.lgs.n. 347 del 1990 e dell’allegata tariffa, in relazione allaliquidazione equitativa dell’imposta dovuta per lasummenzionata reimmissione; f) l’eccezione di errata oinesistente soggettività passiva del trust o del trustee, essendotenuti a rispondere i beneficiari o donatari.5. Il motivo è infondato.5.1. Al fine di intravedere gli estremi del vizio di omessapronuncia, infatti, non è sufficiente la mancanza di un’espressastatuizione dell’autorità giudiziaria adita, ma è necessaria latotale pretermissione del provvedimento che sia indispensabilealla soluzione del caso concreto, dovendosi ravvisare, alcontrario, una statuizione implicita di rigetto di una o piùdomande o eccezioni quando l’accoglimento di esse risultiNumero registro generale 11321/2019Numero sezionale 2343/2026Numero di raccolta generale 10361/2026Data pubblicazione 20/04/2026incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione(cfr. Cass. n. 20311/11, Cass. n. 24155/17, Cass. n.20718/18, Cass. n. 15255/19, Cass. n. 2151/21 e Cass. n.10290/25).Il giudice di merito, d’altronde, è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritengapiù attendibili, né gli è richiesto di dare conto, nellamotivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazionidelle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendosufficiente che egli esponga -in maniera concisa, malogicamente adeguata- gli elementi di fatto e di diritto posti afondamento della decisione e le prove ritenute idonee aconfortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tuttigli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzioneadottata e con l’iter logico-giuridico che la sorregge (cfr.3601/06, Cass. n. 29730/20 e Cass. n. 7014/24).5.2. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia,nella vicenda in esame, si è pronunciata, inequivocabilmente,sull’avviso di liquidazione impugnato, avente ad oggetto latassazione applicata all’atto istitutivo del trust e non a quellosuccessivo di reimmissione di alcuni beni nel patrimonio di unodei soggetti conferenti ([OSCURATO:PERSONA]), esplicitando le ragionidel convincimento trasfuso nel decisum, incompatibili con leeccezioni articolate dal contribuente, di talché -contrariamentea quanto sostenuto da quest’ultimo- non è possibile discettaredi omessa pronuncia, ma solo di reiezione implicita delleeccezioni e delle domande eccentriche rispetto all’orditomotivazionale che sorregge il dictum giudiziale.Numero registro generale 11321/2019Numero sezionale 2343/2026Numero di raccolta generale 10361/2026Data pubblicazione 20/04/20266. Con il terzo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,comma primo, num. 3, c.p.c., denuncia la violazione o falsaapplicazione dell’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv.dalla legge n. 286 del 2006, dell’art. 53 Cost. e dell’art. 10d.lgs. n. 347 del 1990, non rientrando l’istituzione di un trusttra gli atti idonei a costituire vincoli di destinazione tassabilisecondo le norme relative all’imposta sulle successioni edonazioni, non dando corpo, in ogni caso, ad alcuntrasferimento di ricchezza assoggettabile ad imposizione.7. Il motivo è fondato.7.1. L’istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beniche ne costituiscano la dotazione sono atti fiscalmente neutri,perché non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile diricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, cheacquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poitrasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggettiall’imposta di donazione (ma altrettanto è a dirsi per quellaipotecaria e catastale), che è dovuta, invece, al momento delpassaggio dei beni o dei diritti dal trustee al beneficiario (e,quindi, al momento della realizzazione di un vero e proprioeffetto traslativo, presupposto dell’imposizione de qua),essendo questa interpretazione la sola conforme ai principidelineati dall’art. 53 Cost., secondo il quale l’imposizione nondeve essere arbitraria, ma ragionevole, connessa, cioè, ad uneffettivo indice di ricchezza (cfr. Cass. n. 19617/19, Cass. n.29507/20 e Cass. n. 31857/23).Il vincolo di destinazione -in cui si sostanziano l’istituzione diun trust e l’atto di dotazione- non costituisce un autonomopresupposto impositivo, essendo necessario un effettivotrasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimonialeNumero registro generale 11321/2019Numero sezionale 2343/2026Numero di raccolta generale 10361/2026Data pubblicazione 20/04/2026stabile e non meramente strumentale (cfr. Cass. n. 21614/16,Cass. n. 16699/19 e Cass. n. 11083/24), per cui l’imposta èdovuta non al momento dell’atto istitutivo o di dotazionepatrimoniale, in quanto meramente attuativi degli scopi disegregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito altrasferimento finale dei beni o dei diritti al beneficiario, giacchésolo tale trasferimento è suscettibile di esprimere un effettivoindice di capacità contributiva (cfr. Cass. n. 19167/19) e,quindi, di integrare un arricchimento, avente il carattere delladefinitività (cfr. Cass. n. 31445/18 e, nello stesso senso, Cass.n. 30343/25).7.2. Questa opzione ermeneutica, peraltro, si pone nel solcodegli indirizzi espressi dalla stessa Agenzia delle Entrate, daultimo, con la circolare n. 34 del 2022, rubricata “Disciplinafiscale dei trusts ai fini della imposizione diretta e indiretta”,con la quale “l’amministrazione, recependo le critiche sollevatedall’utenza, nonché recenti e condivisibili pronuncegiurisprudenziali sul tema” (cfr., tra le tante, anche successivealla suddetta circolare, Cass. n. 24153/20, Cass. n. 24154/20,Cass. n. 6080/23, Cass. n. 5073/23, Cass. n. 33425/23 e Cass.n. 2334/24), ha riconosciuto che “l’atto istitutivo con cui ildisponente esprime la volontà di costituire il trust … èassoggettato all’imposta di registro in misura fissa” ed, alcontempo, che “la costituzione del vincolo di destinazione nonintegra un autonomo presupposto ai fini dell’imposta sullesuccessioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi untrasferimento effettivo di ricchezza”.Su questa scia, del resto, si è collocato recentemente ancheil legislatore, il quale ha sostanzialmente recepito -con il d.lgs.n. 123 del 2025- la soluzione giurisprudenziale affermatasi nelNumero registro generale 11321/2019Numero sezionale 2343/2026Numero di raccolta generale 10361/2026Data pubblicazione 20/04/2026corso degli ultimi anni, poc’anzi rammentata, ancorchéintroducendo un regime -meramente opzionale- di liquidazionedelle imposte al momento “di ciascun conferimento dei beni edei diritti o dell’apertura della successione”.7.3. La corte di merito, nel caso di specie, disattendendo iprincipi ai quali si è fatto cenno ed omettendo di tenerne contonella disamina della controversia, ha affermato, rifacendosi adun orientamento giurisprudenziale oramai recessivo, chel’istituzione di un trust costituisce un autonomo presuppostoimpositivo in forza dell’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006,conv. dalla legge n. 286 del 2006, e che è irrilevante, ai finidell’applicazione dell’imposizione, che dall’atto derivi un utile oun vantaggio.8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, chedanno conto dell’inosservanza dei principi testé richiamati, ilricorso deve essere accolto, essendo fondato il terzo motivo edinfondati, viceversa, il primo ed il secondo, e, per l’effetto, lasentenza impugnata deve essere cassata, con il conseguenteaccoglimento -giusta decisione nel merito, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384,comma secondo, c.p.c.- dell’originario ricorso proposto dalcontribuente.9. Le spese di lite, stante il consolidarsi nel corso del giudiziodell’orientamento giurisprudenziale al quale si è fattoprecedentemente cenno, possono essere integralmentecompensate. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed ilsecondo motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo lacausa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma secondo, c.p.c.,Numero registro generale 11321/2019Numero sezionale 2343/2026Numero di raccolta generale 10361/2026Data pubblicazione 20/04/2026accoglie l’originario ricorso proposto dal contribuente;compensa integralmente tra le parti le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]